Decreto del Presidente della Repubblica
Imposte Indirette
Decreto del Presidente della Repubblica 1267/1962
Proroga dall'8 agosto 1962 a non oltre il 7 dicembre 1962, delle disposizioni del decreto presidenziale 5 giugno 1962, n. 530, concernenti la tassa di compensazione in aggiunta al dazio doganale ed agli altri diritti in vigore per il solfuro di carbonio.
Qual è l'oggetto e la durata della proroga stabilita dal DPR 1267/1962 sulla tassa di compensazione del solfuro di carbonio?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 1267/1962 prolunga l'applicazione di una tassa di compensazione doganale sul solfuro di carbonio, precedentemente istituita con il DPR 530/1962. La tassa si applica in aggiunta ai dazi doganali ordinari e agli altri diritti vigenti per l'importazione di questo prodotto chimico, classificato nella voce tariffaria 28.15-B della tariffa doganale. La proroga ha effetto dal 8 agosto 1962 fino al 7 dicembre 1962, rappresentando una misura temporanea di protezione commerciale. Il decreto si inserisce nel quadro normativo internazionale dell'epoca, facendo riferimento agli accordi GATT, alle convenzioni doganali di Bruxelles e ai trattati istitutivi delle Comunità europee, evidenziando come la misura dovesse conciliarsi con gli obblighi comunitari e internazionali dell'Italia.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1962, n. 1267
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1267/1962
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1962, n. 1267
## Proroga dall'8 agosto 1962 a non oltre il 7 dicembre 1962, delle
disposizioni del decreto presidenziale 5 giugno 1962, n. 530,
concernenti la tassa di compensazione in aggiunta al dazio doganale
ed agli altri diritti in vigore per il solfuro di carbonio.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Viste le leggi 24 dicembre 1949, n. 993; 7 dicembre 1952, n. 1846; 3 novembre 1954, n. 1077; 6 marzo 1967, n. 68; 24 luglio 1959, n. 693; 20 dicembre 1960, n. 1527 e 26 gennaio 1962, n. 6 ; Visto il decreto presidenziale 5 giugno 1962, n. 530 , concernente l'istituzione di una tassa di compensazione in aggiunta al dazio doganale ed agli altri diritti in vigore per il solfuro di carbonio; Vista la tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto presidenziale 21 dicembre 1961, n. 1339 e successive aggiunte e modificazioni; Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295 , che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, e le successive aggiunte e modificazioni; Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 1976 , che ratifica e dà esecuzione alle seguenti Convenzioni internazionali firmate dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951; Convenzione sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativo annesso; Convenzione sul valore in dogana delle merci e relativi annessi; Convenzione per la creazione di un Consiglio di Cooperazione Doganale e relativo annesso; Protocollo relativo al Gruppo di studi per l'Unione doganale europea; Vista la legge 25 aprile 1957, n. 358 , che ratifica e dà esecuzione al Protocollo di rettifica alla Convenzione di Bruxelles del 15 dicembre 1950 sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali, firmate a Bruxelles il 1 luglio 1955; Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766 , che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951: Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi; Protocollo sui privilegi e le immunità della Comunità; Protocollo sullo statuto della Corte di giustizia; Protocollo sulle relazioni con il Consiglio d'Europa; Convenzione relativa alle disposizioni transitorie; Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203 , che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: a) Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ed Atti allegati; b) Trattato che istituisce la Comunità economica europea ed Atti allegati; c) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee; Visti il decreto presidenziale 24 dicembre 1960, n. 1584 , che dà applicazione alla Decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee del 13 febbraio 1960, che stabilisce la tariffa doganale comune e successive aggiunte e modificazioni; Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la necessità di mantenere la tassa di compensazione sul solfuro di carbonio; Sentita la Commissiones parlamentare, costituita, a norma dell' art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993 e successive aggiunte e modificazioni; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la, marina mercantile; Decreta: Art. 1 Sono prorogate, dall'8 agosto 1962 a non oltre il 7 dicembre 1962, le disposizioni concernenti la tassa di compensazione sul solfuro di carbonio (voce della tariffa% doganale 28.15-B) stabilite con gli articoli 1 , 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1962, n. 530 .
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La normativa riguarda la tassa di compensazione doganale, un istituto di protezione tariffaria applicato al solfuro di carbonio per regolare le importazioni. Commercialisti e operatori del commercio estero consultano questo tipo di decreti per comprendere i diritti doganali, le tariffe di importazione e le misure protezionistiche temporanee. Il decreto è rilevante per chi opera nel settore chimico e deve calcolare il costo totale delle importazioni considerando dazi, diritti e tasse di compensazione.
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