Cosa prevede il DPR 1274/1962 in materia di riduzione dei dazi doganali?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto del Presidente della Repubblica 1274/1962, emanato il 26 agosto 1962, introduce una riduzione temporanea del 10% sui dazi doganali di importazione applicati alle merci provenienti dagli altri Stati membri della Comunità Economica Europea (CEE). La misura si applica alle importazioni accompagnate dai certificati prescritti dalla normativa comunitaria e rappresenta un'agevolazione tariffaria nel contesto dell'integrazione economica europea. Il decreto modifica il regime daziario vigente sulla base della tariffa doganale approvata con DPR 1339/1961, coordinandosi con gli obblighi derivanti dal Trattato di Roma del 1957 che istituisce la CEE. La riduzione è concepita come temporanea e rimane in vigore fino a contraria disposizione, permettendo una progressiva armonizzazione tariffaria tra gli Stati membri della Comunità.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1962, n. 1274
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1274/1962
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1962, n. 1274
## Riduzione temporanea del 10% ai dazi doganali attualmente in vigore.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Viste le leggi 24 dicembre 1949, n. 993; 7 dicembre 1952, n. 1846; 3 novembre 1954, n. 1077; 6 marzo 1957, n. 68; 24 luglio 1959, n. 693; 20 dicembre 1960, n. 1527 e 26 gennaio 1962, n. 6 ; Viste la tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto presidenziale 21 dicembre 1961, n. 1339 e successive aggiunte e modificazioni; Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295 , che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, e le successive aggiunte e modificazioni; Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 1976 , che ratifica e dà esecuzione alle seguenti Convenzioni internazionali firmate dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951; Convenzione sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativo annesso; Convenzione sul valore in dogana delle merci e relativi annessi; Convenzione per la creazione di un Consiglio di cooperazione doganale e relativo annesso Protocollo relativo al Gruppo di studi per l'Unione doganale europea; Vista la legge 25 aprile 1957, n. 358 , che ratifica e dà esecuzione al Protocollo di rettifica alla Convenzione di Bruxelles del 15 dicembre 1950 sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali, firmato a Bruxelles il 1 luglio 1955; Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766 , che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951: Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi; Protocollo sui privilegi e le immunità della Comunità; Protocollo sullo statuto della Corte di giustizia; Protocollo sulle relazioni con il Consiglio d'Europa; Convenzione relativa alle disposizioni transitorie; Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203 , che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: a) Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ed atti allegati; b) Trattato che istituisce la Comunità economica europea ed atti allegati; c) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee; Visti il decreto presidenziale 24 dicembre 1960, n. 1584 , che dà applicazione alla decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee del 13 febbraio 1960, che stabilisce la tariffa doganale comune e successive aggiunte e modificazioni; Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la necessità di apportare modificazioni al vigente regime daziario; Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell' art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993 e successive aggiunte e modificazioni; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta: Art. 1 Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino a contraria disposizione, i dazi della vigente tariffa doganale attualmente applicati per le provenienze dagli altri Stati membri della Comunità economica europea scortate dai certificati prescritti sono temporaneamente ridotti del 10 per cento.
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Il DPR 1274/1962 è il riferimento normativo per le riduzioni tariffarie nel contesto della CEE, disciplinando dazi doganali, tariffe di importazione e certificati doganali per le merci comunitarie. Commercialisti e operatori del commercio estero lo consultano per comprendere le agevolazioni doganali, l'applicazione della tariffa doganale comune e gli obblighi derivanti dagli accordi internazionali sottoscritti dall'Italia in materia di nomenclatura doganale e classificazione delle merci.
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