Decreto del Presidente della Repubblica
Imposte Indirette
Decreto del Presidente della Repubblica 1279/1955
Sospensione dell'applicazione del dazio sul frumento importato a reintegro di quello impiegato nella lavorazione delle farine, dei semolini e delle paste, nonche' dei prodotti secondari e sottoprodotti della macinazione esportati.
Quali sono le condizioni e i limiti temporali per la sospensione del dazio sul frumento importato prevista dal DPR 1279/1955?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto del Presidente della Repubblica 1279/1955 sospende l'applicazione del dazio doganale sul frumento importato, ma solo a specifiche condizioni e per un periodo limitato. La sospensione si applica al frumento destinato a reintegrare quello utilizzato nella lavorazione di farine, semolini, paste e relativi prodotti secondari e sottoprodotti della macinazione che vengono esportati. In pratica, le aziende che esportano prodotti derivati dalla macinazione del frumento possono importare frumento senza pagare il dazio, purché rispettino le norme e le condizioni stabilite dal Ministro delle Finanze. La sospensione è temporanea e limitata al 31 dicembre 1957, il che significa che dopo questa data il regime ordinario di tassazione doganale tornerebbe ad applicarsi. Questo provvedimento rappresenta un incentivo alle esportazioni di prodotti molituri italiani, riducendo i costi di approvvigionamento delle materie prime per i produttori.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1955, n. 1279
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1279/1955
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1955, n. 1279
## Sospensione dell'applicazione del dazio sul frumento importato a
reintegro di quello impiegato nella lavorazione delle farine, dei
semolini e delle paste, nonche' dei prodotti secondari e
sottoprodotti della macinazione esportati.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 24-dicembre 1949, n. 993; Vista la legge 7 dicembre 1952 n. 1846 ; Vista, la legge 3 novembre 1954, n. 1077 ; Vista la tariffa generale dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442 ; Visto il decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453 , che detta norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale dei dazi di importazione; Visti i decreti Presidenziali 30 luglio 1950, n. 578 ; 16 novembre 1950, n. 919 ; 31 gennaio 1951, n. 23 ; 2 aprile 1951, n. 225 ; 30 giugno 1951, n. 516 ; 1 novembre 1951, n. 1125 ; 31 marzo 1952, n. 169 ; 10 luglio 1952, n. 771 ; 24 dicembre 1952, n. 2387 ; 9 febbraio 1953, n. 38 ; 28 febbraio 1953, n. 58 ; 9 ottobre 1953, n. 731 ; 20 novembre 1953, n. 844 ; 19 dicembre 1953, n. 917 ; 25 maggio 1954, n. 253 ; 14 luglio 1954, n. 422 ; 5 luglio 1955, n. 548 ; 8 agosto 1955, n. 649 e 8 agosto 1955, n. 695 , che recano delle aggiunte e delle modificazioni alle dette norme e ne prorogano gli effetti a non oltre il 14 luglio 1956; Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295 , che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, ed all'Accordo tariffario concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949; Vista la legge 27 ottobre 1951, n. 1172 , che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo tariffario concluso fra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Torquay del 21 aprile 1951; Vista, la legge 14 aprile 1952, n. 560 , che ratifica e dà esecuzione agli Accordi italo-svizzeri, conclusi a Berna il 14 luglio 1950; Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 2360 , che approva e dà esecuzione all'Accordo tariffario tra l'Italia e la Francia, concluso a Roma il 7 marzo 1950; Visto l' art. 87 della Costituzione ; Ritenuta la necessità di sospendere il dazio doganale sul frumento; Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell' art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993 , e confermata con le leggi 7 dicembre 1952, n. 1846, e 3 novembre 1954, n. 1077 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta: Art. 1 È sospesa, a non oltre il 31 dicembre 1957, l'applicazione del dazio sui quantitativi di frumento, che, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, vengono importati a reintegro di quelli impiegati nella lavorazione delle farine, dei semolini e delle poste, nonchè dei prodotti secondari e dei sottoprodotti della macinazione, esportati.
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Il DPR 1279/1955 disciplina la sospensione dei dazi doganali sul frumento importato, un istituto rilevante per le aziende operanti nel settore molitorio e della trasformazione cerealicola. Commercialisti e consulenti doganali lo consultano per questioni relative a regimi doganali agevolati, drawback tariffario, compensazione tra importazioni ed esportazioni e incentivi alle esportazioni di prodotti trasformati. La normativa si colloca nel quadro degli accordi tariffari internazionali (GATT e protocolli di Annecy e Torquay) e rappresenta un'eccezione temporanea alla tariffa generale dei dazi di importazione.
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