Decreto del Presidente della Repubblica
Imposte Indirette
Decreto del Presidente della Repubblica 1280/1955
Modificazione della definizione del valore delle merci in dogana e aggiunte e modificazioni alle norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale.
Quali sono le principali modifiche apportate dal DPR 1280/1955 al regime doganale e alla definizione del valore delle merci in dogana?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 1280/1955 interviene su due aspetti fondamentali della disciplina doganale italiana: modifica il regime doganale applicabile a determinate categorie di merci e adegua la definizione del valore in dogana alle disposizioni della Convenzione internazionale sul valore. Questo decreto si applica alle importazioni di merci in Italia e riguarda direttamente gli importatori, gli spedizionieri doganali e le aziende che operano nel commercio estero. In pratica, il decreto modifica la tabella allegata al DPR 453/1950 (norme temporanee per l'applicazione della nuova tariffa doganale) attraverso aggiunte e variazioni specifiche indicate in una tabella allegata firmata dal Ministro delle Finanze. L'aspetto più rilevante è l'armonizzazione della normativa italiana con gli accordi internazionali sottoscritti (GATT, accordi tariffari con Francia, Svizzera e altri Paesi), garantendo coerenza nel calcolo dei dazi doganali e nella valutazione delle merci secondo standard internazionali riconosciuti.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1955, n. 1280
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1280/1955
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1955, n. 1280
## Modificazione della definizione del valore delle merci in dogana e
aggiunte e modificazioni alle norme temporanee per la prima
applicazione della nuova tariffa doganale.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 993 ; Vista la legge 7 dicembre 1952, n. 1846 , Vista la legge 3 novembre 1954, n. 1077 ; Vista la tariffa generale dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442 ; Visto il decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453 , che detta norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale dei dazi di importazione; Visti i decreti Presidenziali 30 luglio 1950, n. 578 ; 16 novembre 1950, n. 919 ; 31 gennaio 1951, n. 23 ; 2 aprile 1951, n. 225 , 30 giugno 1951, n. 516 ; 1 novembre 1951, n. 1125 ; 31 marzo 1952, n. 169 ; 10 luglio 1952, n. 771 ; 24 dicembre 1952, n. 2387 ; 9 febbraio 1953, n. 38 ; 28 febbraio 1953, n. 58 ; 9 ottobre 1953, n. 731 ; 20 novembre 1953, n. 814 ; 19 dicembre 1953, n. 917 ; 25 maggio 1954, n. 253 ; 14 luglio 1954, n. 422 ; 5 luglio 1955, n. 548 ; 8 agosto 1955, n. 619 e 8 agosto 1955, n. 695 , che recano delle aggiunte e delle modificazioni alle dette norme e ne prorogano gli effetti a non oltre il 14 luglio 1956; Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295 , che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, ed all'Accordo tariffario concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949; Vista la legge 27 ottobre 1951, n. 1172 , che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo tariffario concluso fra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Torquay del 21 aprile 1951; Vista la legge 14 aprile 1952, n. 560 , che ratifica e dà esecuzione agli Accordi italo-svizzeri, conclusi a Berna il 14 luglio 1950; Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 2360 , che approva e dà esecuzione all'Accordo tariffario tra l'Italia e la Francia, concluso a Roma il 7 marzo 1950; Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 1976 , che ratifica e dà esecuzione, fra l'altro, alla Convenzione sul valore in dogana delle merci, e relativi annessi; Visto l' art. 87 della Costituzione ; Ritenuta la necessità di modificare il regime doganale di alcune merci nonchè la definizione del valore in dogana delle merci per coordinarla con le disposizioni della Convenzione internazionale sul valore; Sentita la Commissione parlamentare costituita a norma dell' art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993 , e confermata con le leggi 7 dicembre 1952, n. 1846 e 3 novembre 1954, n. 1077 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta: Art. 1 Alla tabella di cui all' art. 3, lettera b), del decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453 , e successive aggiunte e modificazioni, sono apportate le aggiunte e le modificazioni indicate nell'allegata tabella firmata dal Ministro per le finanze.
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Il DPR 1280/1955 è il riferimento normativo per la corretta applicazione della tariffa doganale, della valutazione in dogana delle merci e dell'adeguamento della disciplina italiana agli accordi internazionali sul commercio. Importatori, spedizionieri doganali e consulenti commerciali lo consultano per questioni relative a dazi di importazione, valore doganale, classificazione tariffaria e conformità agli obblighi derivanti dal GATT e dai protocolli tariffari bilaterali.
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