Decreto del Presidente della Repubblica
Imposte Indirette
Decreto del Presidente della Repubblica 1281/1955
Sospensione dal 1 luglio 1955 al 30 giugno 1956 dei dazi per le lamiere magnetiche con perdita in watt non superiore a 0,75 watt, importate da qualsiasi Paese.
Quali lamiere magnetiche beneficiano della sospensione dei dazi doganali secondo il DPR 1281/1955 e per quale periodo?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto del Presidente della Repubblica 1281/1955 sospende temporaneamente i dazi doganali su un tipo specifico di lamiere magnetiche importate in Italia. La sospensione riguarda le lamiere magnetiche caratterizzate da una perdita in watt non superiore a 0,75 watt, indipendentemente dallo spessore del materiale, e si applica a importazioni provenienti da qualsiasi Paese. Il periodo di validità della misura è limitato: dal 1° luglio 1955 al 30 giugno 1956, per una durata complessiva di dodici mesi.
La norma identifica le lamiere magnetiche attraverso specifiche voci tariffarie della nomenclatura doganale italiana (ex 891 a-1-beta-gamma e altre) e della nomenclatura della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (73.13-A-I e 73.15-B-VI-a-1). Questa sospensione rappresenta una misura di politica commerciale volta a favorire l'importazione di materiali considerati strategici per l'industria nazionale, in particolare per il settore elettrotecnico e della trasformazione dell'acciaio.
Per le aziende importatrici, la sospensione dei dazi comporta un vantaggio economico significativo durante il periodo indicato, riducendo i costi di importazione di questi materiali. Tuttavia, il beneficio è temporaneo e circoscritto alle lamiere che rispettano rigorosamente il parametro tecnico della perdita in watt, che deve essere certificato e verificato in sede doganale.
La misura si inserisce nel quadro degli accordi internazionali sottoscritti dall'Italia, in particolare il GATT (Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio) e gli accordi tariffari bilaterali con Francia e Svizzera, nonché nel contesto della nascente Comunità europea del carbone e dell'acciaio.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1955, n. 1281
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1281/1955
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1955, n. 1281
## Sospensione dal 1 luglio 1955 al 30 giugno 1956 dei dazi per le
lamiere magnetiche con perdita in watt non superiore a 0,75 watt,
importate da qualsiasi Paese.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 993 ; Vista la legge 7 dicembre 1952, n. 1846 ; Vista la legge 3 novembre 1954, n. 1077 ; Vista la tariffa generale dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442 ; Visto il decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453 , che detta norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale dei dazi di importazione; Visti i decreti Presidenziali 30 luglio 1950, n. 578 : 16 novembre 1950, n. 919 ; 31 gennaio 1951, n. 23 ; 2 aprile 1951, n. 225 ; 30 giugno 1951, n. 516 ; 1 novembre 1951, n. 1125 ; 31 marzo 1952, n. 169 ; 10 luglio 1952, n. 771 ; 24 dicembre 1952, n. 2387 ; 9 febbraio 1953, n. 38 ; 28 febbraio 1953, n. 58 ; 9 ottobre 1953, n. 731 ; 20 novembre 1953, n. 844 ; 19 dicembre 1953, n. 917 ; 25 maggio 1951, n. 253 ; 14 luglio 1954, n. 422 ; 5 luglio 1955, n. 548 ; 8 agosto 1955, n. 649 e 8 agosto 1955, n. 695 , che recano delle aggiunte e delle modificazioni alle dette norme e ne prorogano gli effetti a non oltre il 14 luglio 1956; Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295 , che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, ed all'Accordo tariffario concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti annesso al Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949; Vista la legge 27 ottobre 1951, n. 1172 , che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo tariffario concluso fra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Torquay del 21 aprile 1951; Vista la legge 14 aprile 1952, n. 560 , che ratifica e dà esecuzione agli Accordi italo-svizzeri, conclusi a Berna il 14 luglio 1950; Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 2360 , che approva e dà esecuzione all'Accordo tariffario tra l'Italia e la Francia, concluso a Roma il 7 marzo 1950; Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766 , che ratifica e dà esecuzione agli Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951, relativi alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio; Visto l' art. 87 della Costituzione ; Ritenuta la necessità di sospendere i dazi per alcuni tipi di lamiere magnetiche; Sentita la Commissione parlamentare costituita a norma dell' art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993 , e confermata con le leggi 7 dicembre 1952, n. 1846 e 3 novembre 1954, n. 1077 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura, e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta: Art. 1 Dal 1 luglio 1955 a non oltre il 30 giugno 1956 è sospesa l'applicazione dei dazi doganali sulle lamiere dette magnetiche aventi, qualunque sia il loro spessore, una perdita in watt non superiore a 0,75 watt (voci ex 891 a-1-beta-gamma; a-3-gamma-II-III; b-1-betagamma; b-3-gamma-II-III, della tariffa doganale italiana, e voci 73.13-A-I e 73.15-B-VI-a-1 della nomenclatura della Comunità europea del carbone e dell'acciaio), importate da qualsiasi Paese.
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Decreto del Presidente della Repubblica 1281/1955 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Il DPR 1281/1955 disciplina la sospensione temporanea dei dazi doganali su lamiere magnetiche, uno strumento di politica commerciale e tariffaria utilizzato per favorire specifici settori industriali. Commercialisti e consulenti doganali lo consultano per questioni relative a nomenclatura tariffaria, classificazione merceologica, agevolazioni doganali e conformità agli accordi GATT e agli accordi commerciali internazionali sottoscritti dall'Italia nel secondo dopoguerra.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics, Microsoft Clarity) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.