Decreto del Presidente della Repubblica
Imposte Indirette
Decreto del Presidente della Repubblica 1282/1955
Sospensione dal 1 dicembre 1955 al 31 marzo 1956 del dazio applicabile sulla ghisa, esclusa quella specolare, importata in Italia dagli altri Paesi membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio.
Quali sono le modalità e la durata della sospensione dei dazi sulla ghisa importata dai Paesi CECA secondo il DPR 1282/1955?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 1282/1955 sospende temporaneamente l'applicazione dei dazi doganali sulla ghisa greggia importata in Italia dagli altri Paesi membri della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio (CECA). La sospensione ha validità dal 1° dicembre 1955 al 31 marzo 1956 e riguarda specificamente le ghise in lingotti, pani, salmoni o masse, con esclusione della ghisa specolare. Il provvedimento si applica solo alle importazioni scortate da certificato di libera pratica rilasciato dalle autorità doganali dei rispettivi Paesi membri della CECA, garantendo così il controllo e la tracciabilità delle merci. Questa misura rappresenta un'agevolazione commerciale temporanea volta a favorire gli scambi intra-comunitari nel settore siderurgico, in linea con gli accordi internazionali sottoscritti dall'Italia in materia di tariffe doganali e commercio estero.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1955, n. 1282
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1282/1955
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1955, n. 1282
## Sospensione dal 1 dicembre 1955 al 31 marzo 1956 del dazio
applicabile sulla ghisa, esclusa quella specolare, importata in
Italia dagli altri Paesi membri della Comunita' europea del carbone e
dell'acciaio.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 993 ; Vista la legge 7 dicembre 1952, n. 1846 ; Vista la legge 3 novembre 1954, n. 1077 ; Vista la tariffa generale dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442 ; Visto il decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453 , che detta norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale dei dazi di importazione; Visti i decreti Presidenziali 30 luglio 1950, n. 578 ; 16 novembre 1950, n. 919 ; 31 gennaio 1951, n. 23 ; 2 aprile 1951, n. 225 ; 30 giugno 1951, n. 516 ; 1 novembre 1951, n. 1125 ; 31 marzo 1952, n. 169 ; 10 luglio 1952, n. 771 ; 24 dicembre 1952, n. 2387 ; 9 febbraio 1953, n. 38 ; 28 febbraio 1953, n. 58 ; 9 ottobre 1953, n. 731 ; 20 novembre 1953, n. 844 ; 19 dicembre 1953, n. 917 ; 25 maggio 1954, n. 253 ; 14 luglio 1954, n. 422 ; 5 luglio 1955, n. 548 ; 8 agosto 1955, n. 649 e 8 agosto 1955, n. 695 , che recano delle aggiunte e delle modificazioni alle dette norme e ne prorogano gli effetti a non oltre il 14 luglio 1956; Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295 , che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, ed all'Accordo tariffario concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949; Vista la legge 27 ottobre 1951, n. 1172 , che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo tariffario concluso fra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Tocquay del 21 aprile 1951; Vista la legge 14 aprile 1952, n. 560 , che ratifica e dà esecuzione agli Accordi italo-svizzeri, conclusi a Berna il 14 luglio 1950; Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 2360 , che approva e dà esecuzione all'Accordo tariffario tra l'Italia e la Francia, concluso a Roma il 7 marzo 1950; Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766 , che ratifica e dà esecuzione agli Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951, relativi alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio; Visto l' art. 87 della Costituzione ; Ritenuta la necessità di sospendere i dazi sulla ghisa greggia; Sentita la Commissione parlamentare costituita a norma dell' art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993 , e confermata con le leggi 7 dicembre 1952, n. 1846 e 3 novembre 1954, n. 1077 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta: Art. 1 Dal 1 dicembre 1955 a non oltre il 31 marzo 1956 è sospesa l'applicazione dei dazi doganali sulle ghise greggie, in lingotti, pani, salmoni o masse, ad esclusione della ghisa specolare (voci 73.01-A-C- della nomenclatura della Comunità europea del carbone e dell'acciaio) importate in Italia dagli altri Paesi membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e scortate da certificato di libera pratica rilasciato dalle autorità doganali dei rispettivi Paesi.
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Il DPR 1282/1955 disciplina la sospensione temporanea dei dazi doganali su specifiche categorie di ghisa importate dalla CECA, rappresentando un'applicazione pratica degli accordi tariffari internazionali e della normativa sulla Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio. Importatori e operatori commerciali nel settore siderurgico devono fare riferimento a questa normativa per comprendere le agevolazioni tariffarie, i certificati di libera pratica e le modalità di importazione da Paesi CECA durante il periodo di validità del decreto.
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