Decreto del Presidente della Repubblica
Contributi
Decreto del Presidente della Repubblica 1288/1970
Riconoscimento, ai fini del diritto alla pensione di anzianita' e della determinazione della misura di essa, dei contributi figurativi relativi ai periodi di astensione dal lavoro per gravidanza e puerperio.
Cosa stabilisce il DPR 1288/1970 riguardo al riconoscimento dei contributi figurativi per gravidanza e puerperio ai fini pensionistici?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 1288/1970 riconosce i periodi di assenza dal lavoro per gravidanza e puerperio come periodi di contribuzione validi per il diritto alla pensione di anzianità. La norma si applica ai periodi di astensione obbligatoria e facoltativa disciplinati dalla legge 860/1950, già accreditati figurativamente nell'assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti. Questo significa che le lavoratrici madri vedono equiparati questi periodi ai contributi effettivamente versati, senza che rappresentino una lacuna nella loro carriera previdenziale. La disposizione riguarda tutte le donne lavoratrici iscritte all'assicurazione obbligatoria e ha rilevanza sia per il raggiungimento dei requisiti di anzianità contributiva sia per il calcolo dell'importo della pensione. Praticamente, il decreto consente alle donne di non perdere anni di contribuzione durante la maternità, equiparando questi periodi ai contributi versati e garantendo continuità previdenziale.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1970, n. 1288
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1288/1970
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1970, n. 1288
## Riconoscimento, ai fini del diritto alla pensione di anzianita' e
della determinazione della misura di essa, dei contributi figurativi
relativi ai periodi di astensione dal lavoro per gravidanza e
puerperio.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Visto l' art. 34 della legge 30 aprile 1969, n. 153 ; Udito il parere delle organizzazioni sindacali e delle associazioni femminili a carattere nazionale; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro; Decreta: Art. 1 Articolo unico I periodi di assenza obbligatoria e facoltativa dal lavoro per gravidanza e puerperio di cui agli articoli 5 , 6 e 7 della legge 26 agosto 1950, n. 860 , nel testo modificato con legge 23 maggio 1951, n. 394 , accreditati figurativamente nella assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ai sensi dell' art. 56 lettera a), n. 3 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 e dell' art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818 , sono riconosciuti come periodi di contribuzione agli effetti del diritto alla pensione di anzianità e della determinazione della misura di questa previsti dall' art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153 . Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 dicembre 1970 SARAGAT COLOMBO - DONAT-CATTIN - REALE - FERRARI AGGRADI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1971 Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 139. - CARUSO
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Il DPR 1288/1970 è il riferimento normativo per il riconoscimento dei contributi figurativi in materia di previdenza sociale, specificamente per i periodi di gravidanza e puerperio. Professionisti del settore previdenziale e consulenti del lavoro lo consultano per questioni relative a diritti pensionistici, anzianità contributiva, determinazione della misura della pensione e tutela della maternità nel sistema previdenziale obbligatorio.
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