Decreto del Presidente della Repubblica
Contributi
Decreto del Presidente della Repubblica 1307/1966
Misura dell'addizionale al contributo per l'assicurazione contro le malattie dovuta, per l'anno 1966, dai datori di lavoro e dai dirigenti ed impiegati agricoli all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (ENPAIA) per l'assistenza di malattia ai pensionati.
Quale riduzione dell'addizionale al contributo per l'assicurazione malattie stabilisce il DPR 1307/1966 per l'ENPAIA nell'anno 1966?
Spiegato da FiscoAI
Il decreto riduce l'addizionale al contributo per l'assicurazione contro le malattie destinato all'assistenza dei pensionati agricoli presso l'ENPAIA (Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati dell'agricoltura). La misura precedente era fissata al 2,80% delle retribuzioni dal DPR 2194/1963, mentre questo decreto la riduce all'1,80% per l'anno 1966. La riduzione riguarda sia i datori di lavoro che i dirigenti e impiegati agricoli, con una ripartizione dello 1,60% a carico dei datori di lavoro e dello 0,20% a carico dei lavoratori. Il provvedimento ha efficacia dal 1° gennaio 1966 fino al termine del periodo di paga in corso al 31 dicembre 1966, rappresentando una proroga con modifica delle disposizioni già contenute nel DPR 1694/1965. Questa riduzione contributiva incide direttamente sulla gestione dei costi del personale agricolo e sulla determinazione della base imponibile per i contributi previdenziali.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 dicembre 1966, n. 1307
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1307/1966
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 dicembre 1966, n. 1307
## Misura dell'addizionale al contributo per l'assicurazione contro le
malattie dovuta, per l'anno 1966, dai datori di lavoro e dai
dirigenti ed impiegati agricoli all'Ente nazionale di previdenza e di
assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (ENPAIA) per
l'assistenza di malattia ai pensionati.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto della Costituzione ; Visto l' art. 2 della legge 29 novembre 1962, n. 1655 , recante al comma primo, punto 1), la determinazione della misura del contributo dovuto all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati della agricoltura per l'assicurazione contro le malattie dei dirigenti ed impiegati agricoli ed all'ultimo comma, la possibilità di variare la misura di detto contributo, in applicazione delle norme fissate dall' art. 1, comma primo e secondo, della legge 14 aprile 1956, n. 307 ; Visto l' art. 5 della legge 31 dicembre 1961, n. 1443 , recante norme per il finanziamento delle prestazioni per l'assistenza di malattia ai pensionati; Visto l' art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1963, n. 2194 , recante la determinazione dell'addizionale al contributo per l'assicurazione contro le malattie, per l'assistenza di malattia ai pensionati, ai sensi dell' art. 5, terzo comma, della legge 31 dicembre 1961, n. 1443 ; Visto l' art. 1, comma primo e secondo della legge 14 aprile 1956, n. 307 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1965, n. 1694 , con il quale è stata disposta la modifica per l'anno 1965 della misura del contributo dovuto per l'assicurazione contro le malattie dai datori di lavoro e dai lavoratori all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura per l'assistenza di malattia ai pensionati ex dirigenti ed impiegati agricoli; Ritenuto di dover prorogare per l'anno 1966 l'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1965, n. 1694 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste; Decreta: Art. 1 Articolo unico. A decorrere dal 1 gennaio 1966 e fino a tutto, il periodo di paga in corso alla data del 31 dicembre 1966 la misura dell'addizionale al contributo per l'assicurazione contro le malattie per l'assistenza di malattia ai pensionati dovuta all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura, fissata nella misura del 2,80 per cento delle retribuzioni dal decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1963, numero 2194 , è ridotta all'1,80 per cento delle retribuzioni, di cui l'1,60 per cento a carico dei datori di lavoro e lo 0,20 per cento a carico dei dirigenti ed impiegati della agricoltura. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 12 dicembre 1966 SARAGAT MORO - BOSCO - RESTIVO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1967 Atti del Governo, registro n. 209, foglio n. 30. - VILLA
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Il DPR 1307/1966 disciplina l'addizionale contributiva per l'assicurazione malattia presso l'ENPAIA, interessando datori di lavoro e impiegati agricoli nella determinazione dei contributi previdenziali e assistenziali. Commercialisti e consulenti del lavoro lo consultano per la corretta applicazione delle aliquote contributive, la ripartizione tra azienda e lavoratore, e la gestione della previdenza agricola nel calcolo delle buste paga e dei costi aziendali.
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