Decreto del Presidente della Repubblica
Procedimenti
Decreto del Presidente della Repubblica 131/1978
Disposizioni integrative e correttive dei decreti del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, 29 settembre 1973, n. 597,
29 settembre 1973, n. 598, 29 settembre 1973, n. 600, 29 settembre
1973, n. 601, concernenti l'imposta sul valore aggiunto, l'imposta
sul reddito delle persone fisiche, l'imposta sul reddito delle
persone giuridiche, lo accertamento delle imposte sul reddito e la
disciplina delle agevolazioni tributarie.
Quali sono gli obblighi di comunicazione e documentazione che il DPR 131/1978 impone ai soggetti IVA nella dichiarazione annuale?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 131/1978 modifica l'articolo 29 del DPR 633/1972 (il decreto istitutivo dell'IVA) introducendo obblighi specifici sulla documentazione da allegare alla dichiarazione annuale IVA. In particolare, ogni imprenditore e società deve allegare un elenco dettagliato di tutti i clienti nei confronti dei quali sono state emesse fatture durante l'anno precedente. Per ciascun cliente, è necessario indicare la ditta, denominazione o ragione sociale, il domicilio, la residenza o la sede (e per i clienti esteri l'ubicazione della stabile organizzazione), nonché l'ammontare complessivo delle imposte addebitate e dei corrispettivi risultanti dalle fatture emesse e registrate. Questa disposizione si applica a tutte le operazioni, comprese quelle non imponibili o esenti, con alcune eccezioni specifiche (operazioni di cui all'art. 8, numeri 2 e 4 dell'art. 22, e quelle dei distributori di carburante e agenzie di viaggio). La norma introduce inoltre un obbligo reciproco: i cessionari o committenti che acquistano beni o utilizzano servizi nell'esercizio di impresa devono comunicare al fornitore la loro qualità di imprenditori e gli elementi necessari per la corretta compilazione dell'elenco clienti. Questi obblighi rappresentano un rafforzamento della tracciabilità delle operazioni commerciali e della documentazione fiscale, fondamentale per il controllo dell'IVA e la prevenzione dell'evasione.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1978, n. 131
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 131/1978
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1978, n. 131
## Disposizioni integrative e correttive dei decreti del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, 29 settembre 1973, n. 597,
29 settembre 1973, n. 598, 29 settembre 1973, n. 600, 29 settembre
1973, n. 601, concernenti l'imposta sul valore aggiunto, l'imposta
sul reddito delle persone fisiche, l'imposta sul reddito delle
persone giuridiche, lo accertamento delle imposte sul reddito e la
disciplina delle agevolazioni tributarie.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825 , concernente d" lega legislativa per la riforma tributaria; Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036 ; Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202 , convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1972, n. 321 ; Visto l' art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 354 ; Visto l' art. 30 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 ; Visto l' art. 22 della legge 13 aprile 1977, n. 114 ; Ritenuta la necessità di emanare, ai sensi dell'art. 17, secondo comma, della citata legge 9 ottobre 1971, n. 825 , norme integrative e correttive dei decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e 29 settembre 1973, numeri 597 , 598 , 600 e 601 ; Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma del richiamato art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri delle finanze, dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; Decreta: Art. 1 Il primo comma dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, è sostituito dal seguente: "Alla dichiarazione annuale deve essere allegato l'elenco dei clienti; nell'elenco debbono essere inclusi gli imprenditori e le società, nei cui confronti sono state emesse fatture nel corso dell'anno precedente. Per ciascun cliente si deve indicare nell'elenco la ditta, la denominazione o la ragione sociale, nonchè il domicilio la residenza o la sede e per i clienti domiciliati all'estero l'ubicazione della stabile organizzazione nello Stato. Deve inoltre essere indicato, per ciascun cliente, l'ammontare complessivo delle imposte addebitate e dei corrispettivi risultanti dalle fatture emesse e registrate comprese quelle relative alle operazioni non imponibili o esenti di cui al sesto comma dell'art. 21, ad eccezione di quelle di cui al primo comma dell'art. 8, di quelle relative alle operazioni di cui ai numeri 2 e 4 dell'art. 22 e di quelle emesse dai distributori di carburante e dalle agenzie di viaggio e turismo. I cessionari o committenti che acquistano beni o utilizzano servizi nell'esercizio di una impresa e le società hanno l'obbligo di comunicare al soggetto obbligato ad emettere la fattura la loro qualità di imprenditori ed ogni altro elemento necessario ai fini della compilazione dell'elenco".
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Il DPR 131/1978 è il riferimento normativo per gli obblighi di comunicazione nella dichiarazione IVA annuale, elenco clienti, fatturazione e tracciabilità delle operazioni imponibili ed esenti. Commercialisti e consulenti fiscali lo consultano per comprendere i requisiti di documentazione, la comunicazione dei dati dei cessionari, gli obblighi di trasparenza nelle operazioni commerciali e le eccezioni previste per specifiche categorie di operatori come i distributori di carburante e le agenzie di viaggio.
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