Decreto del Presidente della Repubblica
Imposte Indirette
Decreto del Presidente della Repubblica 1342/1961
Applicazione delle decisioni del Consiglio dei Ministri delle Comunita' Europee del 4 luglio 1961 e del 25 luglio 1961 riguardanti rispettivamente, la modifica del dazio della tariffa doganale comune sui tabacchi greggi o non lavorati e sui cascami di tabacco (voce 24.01), nonche' la modifica del dazio della tariffa doganale comune applicabile ai cuoi ed alle pelli, scamosciati (voce 41.06).
Cosa stabilisce il DPR 1342/1961 in materia di tariffe doganali comuni per tabacchi e cuoi?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 1342/1961 è un decreto di adeguamento dell'ordinamento italiano alle decisioni del Consiglio dei Ministri delle Comunità Europee del 4 e 25 luglio 1961, riguardanti modifiche ai dazi della tariffa doganale comune. Il provvedimento si applica specificamente a due categorie merceologiche: i tabacchi greggi o non lavorati e i cascami di tabacco (voce 24.01 della tariffa), nonché i cuoi e le pelli scamosciati (voce 41.06). Riguarda principalmente gli operatori commerciali e le imprese che importano o esportano questi prodotti, poiché modifica i dazi doganali applicabili. In pratica, il decreto stabilisce nuovi livelli tariffari per queste voci, adattando la normativa italiana agli obblighi derivanti dal Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea. Per le aziende del settore tabacchicolo e conciario, questo significa l'applicazione di nuove aliquote doganali nelle operazioni di commercio estero, con riflessi diretti sui costi di importazione ed esportazione.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1961, n. 1342
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1342/1961
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1961, n. 1342
## Applicazione delle decisioni del Consiglio dei Ministri delle
Comunita' Europee del 4 luglio 1961 e del 25 luglio 1961 riguardanti
rispettivamente, la modifica del dazio della tariffa doganale comune
sui tabacchi greggi o non lavorati e sui cascami di tabacco (voce
24.01), nonche' la modifica del dazio della tariffa doganale comune
applicabile ai cuoi ed alle pelli, scamosciati (voce 41.06).
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 della legge 14 ottobre 1957, n. 1203, che conferisce al Governo la delega ad emanare, fino all'entrata in vigore della seconda tappa del periodo transitorio definito dall'art. 8 del Trattato istitutivo della Comunita' Economica Europea, con decreti aventi valore di legge ordinaria, le norme necessarie a dare esecuzione agli obblighi previsti dall'art. 11 del Trattato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica numero 1584 del 24 dicembre 1960, con cui e' stata data esecuzione alla Decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunita' Europee del 13 febbraio 1960, che ha stabilito la tariffa doganale comune ai sensi degli articoli 19, 21 e 28 del Trattato sopra menzionato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica numero 1700 del 26 dicembre 1960 con cui e' stata data esecuzione all'Accordo riguardante la fissazione di una parte della Tariffa doganale comune relativa ai prodotti della lista "G" prevista dal Trattato che istituisce la comunita' Economica Europea con annessi protocolli e Atto finale (Roma 2 marzo 1960); Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 1 del 7 gennaio 1961 che ha dato esecuzione alle Decisioni I, II, III e IV adottate dal Consiglio dei Ministri delle Comunita' Europee il 20 luglio 1960 con cui, ai sensi degli articoli 19, 21 e 28 del Trattato sopra indicato, si stabiliscono i dazi di alcune voci della Tariffa doganale comune e si modificano i dazi di alcune altre voci della stessa, Tariffa, quale risulta dalla Decisione del medesimo Consiglio dei Ministri delle Comunita' Europee del 13 febbraio 1960 sopra menzionata; Vista la Decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunita' Europee del 4 luglio 1941, con cui e' stato modificato il dazio della Tariffa doganale comune sui tabacchi greggi o non lavorati e sui cascami di tabacco; Vista la decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunita', Europee del 25 luglio 1961 con cui e' stato modificato il dazio della Tariffa doganale comune applicabile ai cuoi ed alle pelli, scamosciati (voce 41.06); Ritenuta la necessita' di adattare l'ordinamento giuridico interno alle predette Decisioni 4 luglio 1961 e 25 luglio 1961; Visti gli articoli 11, 19, 23, 28, 189 e 191 del Trattato stesso; Visto l'art. 87 della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria e il commercio e per il commercio con l'estero; Decreta: Art. 1. Il dazio della voce 24.01 della tariffa doganale comune e' stabilito come segue: ----> Parte di provvedimento in formato grafico
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Il DPR 1342/1961 è il riferimento normativo per l'applicazione delle decisioni comunitarie in materia di tariffa doganale comune, dazi doganali e classificazione merceologica secondo la nomenclatura tariffaria. Commercialisti e operatori doganali lo consultano per questioni relative a importazioni/esportazioni di tabacchi greggi, cascami di tabacco e cuoi scamosciati, nonché per comprendere l'adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi derivanti dal Trattato CEE.
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