Decreto del Presidente della Repubblica Imposte Indirette

Decreto del Presidente della Repubblica 137/1964

Modificazioni temporanee del regime daziario di alcuni prodotti, in relazione a decisioni della Comunita' Economica Europea.

Pubblicato: 02/04/1964 In vigore dal: 26/03/1964 Documento ufficiale

Quali modificazioni temporanee al regime daziario introduce il DPR 137/1964 per il caffè non torrefatto in relazione alle decisioni della Comunità Economica Europea?

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Il DPR 137/1964 introduce modificazioni temporanee al regime daziario del caffè non torrefatto (voce tariffaria 09.01-A-I-a) con validità fino al 30 giugno 1964, in attuazione delle decisioni della Comunità Economica Europea. La norma si applica al caffè proveniente dagli Stati membri della CEE, dai Paesi africani e malgascio associati, e dai Territori d'oltremare associati alla Comunità. Il decreto prevede la sospensione temporanea del dazio per il caffè proveniente dagli Stati CEE munito dei certificati prescritti e per quello originario dei Paesi e Territori associati. Per il caffè proveniente dagli Stati CEE senza certificati prescritti e da Paesi terzi, il dazio viene temporaneamente ridotto a 60 lire per chilogrammo netto, anziché applicare il regime daziario ordinario. Questa misura rappresenta un adattamento del sistema tariffario italiano alle decisioni comunitarie, riflettendo il processo di integrazione economica europea e l'armonizzazione delle politiche commerciali tra gli Stati membri della CEE.

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Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1964, n. 137

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 137/1964 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1964, n. 137 ## Modificazioni temporanee del regime daziario di alcuni prodotti, in relazione a decisioni della Comunita' Economica Europea. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Viste le leggi 24 dicembre 1949, n. 993; 7 dicembre 1952, n. 1846: 3 novembre 1954, n. 1077; 6 marzo 1957, n. 68; 24 luglio 1959, n. 693; 20 dicembre 1960, n. 1527 e 26 gennaio 1962, n. 6 ; Viste la tariffa dei dazi doganali di importazione approvata con decreto presidenziale 21 dicembre 1961, n. 1339 , e successive aggiunte e modificazioni; Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295 , che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, e le successive aggiunte e modificazioni; Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 1976 , che ratifica e da esecuzione alle seguenti Convenzioni internazionali firmate dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951; Convenzione sulla. Nomenclatura per la classificazione delle merici nelle tariffe doganali e relativo annesso; Convenzione sul valore in dogana delle merci e relativi annessi: Convenzione per la creazione di un Consiglio di cooperazione doganale e relativo annesso: Protocollo relativo al gruppo di studi per l'Unione doganale europea; Vista la legge 25 aprile 1957, n. 358 , che ratifica e dà esecuzione al Protocollo di ratifica alla Convenzione di Bruxelles del 15 dicembre 1950 sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali, firmato a Bruxelles il 1 luglio 1955; Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766 , che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi iternazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951: Trattato che istituisci la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi: Protocollo sui privilegi e le immunità della Comunità; Protocollo sullo statuto della Corte di giustizia, Protocollo sulle relazioni con il Consiglio di Europa; Convenzione relativa alle disposizioni transitorie; Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203 , che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: a) Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ed Atti allegati: b) Trattato che istituisce la Comunità economica europea ed Atti allegati; c) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee; Visti il decreto presidenziale 24 dicembre 1960, numero 1584 , che dà applicazione alla decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunità, europee del 13 febbraio 1960, che stabilisce la tariffa doganale comune, e successive aggiunte e modificazioni; Vista la legge 28 luglio 1962, n. 1002 , che ratifica e da esecuzione agli Accordi internazionali firmati ad Atene il 9 luglio 1961 e agli Atti connessi, relativi alla Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Grecia; Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la necessità di apportare temporanee modificazioni al regime daziario di alcuni prodotti, in conformità, di analoghe decisioni della Comunità Economica Europea; Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell' art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993 , e successive aggiunte e modificazioni; Sentito il Consiglio dei Ministri Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta: Art. 1 Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 39 giugno 1964 è temporaneamente sospesa l'applicazione del dazio per il caffè non torrefatto, non decaffeinizzato (voce della tariffa doganale 09.01-A-I-a) proveniente dagli altri Stati membri della Comunità Economica Europea scortato dai certificati prescritti od originario degli Stati africani e Malgascio associati e dei Paesi e Territori d'oltremare associati alla predetta Comunità. Durante lo stesso periodo per il medesimo prodotto proveniente dagli altri Stati membri della Comunità Economica Europea non scortato dai certificati prescritti e da Paesi estranei alla predetta Comunità il vigente regime daziario si applica temporaneamente nella misura di lire 60,00 per kg. netto.

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Il DPR 137/1964 è il riferimento normativo per le modificazioni temporanee del regime daziario in conformità alle decisioni della Comunità Economica Europea, riguardando tariffe doganali, dazi di importazione e classificazione merceologica. Operatori commerciali e importatori consultano questa norma per comprendere le sospensioni doganali, i certificati di origine e l'applicazione delle aliquote ridotte su prodotti provenienti da Stati CEE e Paesi associati.

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