Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 137/2003

Regolamento recante disposizioni di coordinamento in materia di firme elettroniche a norma dell'articolo 13 del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10.

Pubblicato: 17/06/2003 In vigore dal: 07/04/2003 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 2003, n. 137

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 137/2003 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 2003, n. 137 ## Regolamento recante disposizioni di coordinamento in materia di firme elettroniche a norma dell'articolo 13 del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' articolo 87, quinto comma, della Costituzione ; Visto l' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Visto l' articolo 4, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 86 ; Visto l' articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50 , come modificato dall' articolo 1, comma 6, lettera e), della legge 24 novembre 2000, n. 340 ; Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 422 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (testo A); Vista la direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999 , relativa, ad un quadro comunitario per le firme elettroniche; Visto il decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10 , recante attuazione della citata direttiva 1999/93/CE , ed in particolare l'articolo 13; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 2002; Esperita la procedura di notifica alla Commissione europea di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998 , modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998 , attuata con decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427 ; Sentito il Garante per la protezione dei dati personali; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 30 settembre e del 14 ottobre 2002; Vista la deliberazione del Consiglio del Ministri, adottata nella riunione del 31 gennaio 2003; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro degli affari esteri, dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle comunicazioni e per la funzione pubblica; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Modifiche all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 1 . L'articolo 1 del testo unico delle disposizioni legislativo e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , di seguito denominato: "testo unico", è sostituito dal seguente: "Art. 1(R) (Definizioni). - 1. Ai fini del presente testo unico si intende per: a) DOCUMENTO AMMINISTRATIVO ogni rappresentazione, comunque formata, del contenuto di atti, anche interni, delle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa. Le relative modalità di trasmissione sono quelle indicate al capo II, sezione III, del presente testo unico; b) DOCUMENTO INFORMATICO la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti; c) DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consenta l'identificazione personale del titolare; d) DOCUMENTO D'IDENTITÀ la carta d'identità ed ogni altro documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalità prevalente di dimostrare l'identità personale del suo titolare; e) DOCUMENTO D'IDENTITÀ ELETTRONICO il documento analogo alla carta d'identità elettronica rilasciato dal comune fino al compimento del quindicesimo anno di età; f) CERTIFICATO il documento rilasciato da una amministrazione pubblica avente funzione di ricognizione, riproduzione o partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche; g) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE il documento, sottoscritto dall'interessato, prodotto in sostituzione del certificato di cui alla lettera f); h) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ il documento sottoscritto dall'interessato, concernente stati, qualità personali e fatti, che siano a diretta conoscenza di questi, resa nelle forme previste dal presente testo unico; i) AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE, l'attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive; l) LEGALIZZAZIONE DI FIRMA l'attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposto la propria firma sopra atti, certificati, copie ed estratti, nonchè dell'autenticità della firma stessa; m) LEGALIZZAZIONE DI FOTOGRAFIA l'attestazione, da parte di una pubblica amministrazione competente, che un'immagine fotografica corrisponde alla persona dell'interessato; n) FIRMA DIGITALE è un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici; o) AMMINISTRAZIONI PROCEDENTI le amministrazioni e, nei rapporti con l'utenza, i gestori di pubblici servizi che ricevono le dichiarazioni sostitutive di cui alle lettere g) e h) ovvero provvedono agli accertamenti d'ufficio ai sensi dell'articolo 43; p) AMMINISTRAZIONI CERTIFICANTI le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi che detengono nei propri archivi le informazioni e i dati contenuti nelle dichiarazioni sostitutive, o richiesti direttamente dalle amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli 43 e 71; q) GESTIONE DEI DOCUMENTI l'insieme delle attività finalizzate alla registrazione di protocollo e alla classificazione, organizzazione, assegnazione e reperimento dei documenti amministrativi formati o acquisiti dalle amministrazioni, nell'ambito del sistema di classificazione d'archivio adottato; essa ((è effettuata mediante sistemi informativi automatizzati;)) r) SISTEMA DI GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI l'insieme delle risorse di calcolo, degli apparati, delle reti di comunicazione e delle procedure informatiche utilizzati dalle amministrazioni per la gestione dei documenti; s) SEGNATURA DI PROTOCOLLO l'apposizione o l'associazione, all'originale del documento, in forma permanente e non modificabile delle informazioni riguardanti il documento stesso; t) CERTIFICATI ELETTRONICI ai sensi dell' articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10 , gli attestati elettronici che collegano i dati utilizzati per verificare le firme elettroniche ai titolari e confermano l'identità dei titolari stessi; u) CERTIFICATORE ai sensi dell' articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10 , il soggetto che presta servizi di certificazione delle firme elettroniche o che fornisco altri servizi connessi con queste ultime; v) CERTIFICATORE QUALIFICATO il certificatore che rilascia al pubblico certificati elettronici conformi ai requisiti indicati nel presente testo unico e nelle regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2; z) CERTIFICATORE ACCREDITATO ai sensi dell' articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10 , il certificatore accreditato in Italia ovvero in altri Stati membri dell'Unione europea ai sensi dell' articolo 3, paragrafo 2, della direttiva n. 1999/93/CE , nonchè ai sensi del presente testo unico; aa) CERTIFICATI QUALIFICATI ai sensi dell' articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10 , i certificati elettronici conformi ai requisiti di cui all'allegato I della direttiva n. 1999/93/CE , rilasciati da certificatori che rispondono ai requisiti di cui all'allegato II della medesima direttiva; bb) CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati dalla pubblica amministrazione; cc) FIRMA ELETTRONICA ai sensi dell' articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10 , l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati ((come metodo di autenticazione informatica;)) dd) FIRMA ELETTRONICA AVANZATA ai sensi dell' articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10 , la firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario e la sua univoca identificazione, creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati; ee) FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA la firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualificato e creata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma; ff) TITOLARE la persona fisica cui è attribuita la firma elettronica e che ha accesso al dispositivo per la creazione della firma elettronica; gg) DATI PER LA CREAZIONE DI UNA FIRMA i dati peculiari, come codici o chiavi crittografiche private, utilizzati dal titolare per creare la firma elettronica; hh) DISPOSITIVO PER LA CREAZIONE DELLA FIRMA il programma informatico adeguatamente configurato (software) o l'apparato strumentale (hardware) usati per la creazione della firma elettronica; ii) DISPOSITIVO SICURO PER LA CREAZIONE DELLA FIRMA ai sensi dell' articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10 , l'apparato strumentale usato per la creazione della firma elettronica, rispondente ai requisiti di cui all'articolo 10 del citato decreto n. 10 del 2002, nonchè del presente testo unico; ll) DATI PER LA VERIFICA DELLA FIRMA i dati peculiari, come codici o chiavi crittografiche pubbliche, utilizzati per verificare la firma elettronica; mm) DISPOSITIVO DI VERIFICA DELLA FIRMA il programma informatico (software) adeguatamente configurato o l'apparato strumentale (hardware) usati per effettuare la verifica della firma elettronica; nn) ACCREDITAMENTO FACOLTATIVO ai sensi dell' articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10 , il riconoscimento del possesso, da parte del certificatore che la richieda, dei requisiti del livello più elevato, in termini di qualità e di sicurezza; oo) PRODOTTI DI FIRMA ELETTRONICA i programmi informatici (software), gli apparati strumentali (hardware) e i componenti di tali sistemi informatici, destinati ad essere utilizzati per la creazione e la verifica di firme elettroniche o da un certificatore per altri servizi di firma elettronica.".

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