Decreto del Presidente della Repubblica Contributi

Decreto del Presidente della Repubblica 1389/1971

Variazione dell'aliquota contributiva dovuta alla gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara per il personale di ruolo delle navi-traghetto, dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Pubblicato: 28/03/1972 In vigore dal: 19/07/1971 Documento ufficiale

Quali variazioni sono state apportate all'aliquota contributiva per il personale delle navi-traghetto delle Ferrovie dello Stato presso la Cassa nazionale per la previdenza marinara?

Spiegato da FiscoAI
Il DPR 1389/1971 disciplina l'aumento dei contributi previdenziali dovuti alla gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara, applicabile esclusivamente al personale di ruolo delle navi-traghetto dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. Il decreto, in vigore dal 1° agosto 1968 al 31 dicembre 1970, eleva la misura complessiva del contributo dal 25% al 26,65% delle retribuzioni imponibili, con un incremento totale dell'1,65%. L'aumento viene ripartito tra il datore di lavoro (Ferrovie dello Stato) e il lavoratore secondo una proporzione specifica: il 18,75% rimane a carico dell'azienda e il 7,90% a carico del dipendente. Questa variazione era necessaria per allineare i contributi previdenziali marittimi alle modifiche già apportate al fondo per l'adeguamento delle pensioni, garantendo parità di trattamento tra le diverse categorie di lavoratori protetti dal sistema previdenziale.

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Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 luglio 1971, n. 1389

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1389/1971 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 luglio 1971, n. 1389 ## Variazione dell'aliquota contributiva dovuta alla gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara per il personale di ruolo delle navi-traghetto, dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 23, terzo comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658 , ai sensi del quale le variazioni del contributo dovuto alla gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara per il personale di ruolo delle navi-traghetto, dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, debbono essere disposte nella stessa misura stabilita per le variazioni dell'aliquota contributiva prevista dall'art. 7 della legge stessa e per le variazioni di quella relativa ai contributi dovuti all'assicurazione generale obbligatoria e al fondo pensioni, ora fusi nel "Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti"; Considerato che, per effetto dell' art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 , il contributo dovuto dai datori di lavoro e dai lavoratori al fondo per l'adeguamento delle pensioni è stato elevato, a far tempo dal 1 agosto 1968 e sino al 31 dicembre 1970, dal 19 per cento al 20,65 per cento delle retribuzioni imponibili, con un aumento de 1,65 per cento; Considerato che l'aumento citato è stato posto, per l'1,10 per cento, a carico del datore di lavoro e, per lo 0,55 per cento, a carico del lavoratore e che, secondo la stessa proporzione, deve essere ripartita la maggiorazione del contributo complessivo dovuto alla gestione marittimi per il personale di ruolo delle navi-traghetto; Sentito il parere del comitato amministratore di cui all'art. 6 del testo unico sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109 ; Sulla proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la Marina mercantile, di concerto con i Ministri per i trasporti e per il tesoro; Decreta: La misura complessiva del contributo dovuto alla gestione marittimi per il personale di ruolo delle navitraghetto dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, è elevata, con decorrenza 1 agosto 1968 e sino al 31 dicembre 1970, dal 25 per cento al 26,65 per cento, ed è posta, per il 18,75 per cento, a carico dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e, per il 7,90 per cento, a carico del lavoratore. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 luglio 1971 SARAGAT DONAT-CATTIN - ATTAGUILE - VIGLIANESI - FERRARI-AGGRADI Visto, il Guardasigilli: COLOMBO Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1972 Atti del Governo, registro n. 247, foglio n. 157. - VALENTINI

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Il decreto riguarda contributi previdenziali, gestione marittimi e Cassa nazionale per la previdenza marinara, istituti fondamentali per chi opera nel settore dei trasporti marittimi e ferroviari. Commercialisti e responsabili del personale delle Ferrovie dello Stato devono considerare questa normativa per il calcolo corretto delle ritenute contributive, l'imputazione dei costi aziendali e la gestione della busta paga del personale marittimo dipendente.

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