Decreto del Presidente della Repubblica
Contributi
Decreto del Presidente della Repubblica 1389/1971
Variazione dell'aliquota contributiva dovuta alla gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara per il personale di ruolo delle navi-traghetto, dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
Quali variazioni sono state apportate all'aliquota contributiva per il personale delle navi-traghetto delle Ferrovie dello Stato presso la Cassa nazionale per la previdenza marinara?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 1389/1971 disciplina l'aumento dei contributi previdenziali dovuti alla gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara, applicabile esclusivamente al personale di ruolo delle navi-traghetto dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. Il decreto, in vigore dal 1° agosto 1968 al 31 dicembre 1970, eleva la misura complessiva del contributo dal 25% al 26,65% delle retribuzioni imponibili, con un incremento totale dell'1,65%. L'aumento viene ripartito tra il datore di lavoro (Ferrovie dello Stato) e il lavoratore secondo una proporzione specifica: il 18,75% rimane a carico dell'azienda e il 7,90% a carico del dipendente. Questa variazione era necessaria per allineare i contributi previdenziali marittimi alle modifiche già apportate al fondo per l'adeguamento delle pensioni, garantendo parità di trattamento tra le diverse categorie di lavoratori protetti dal sistema previdenziale.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 luglio 1971, n. 1389
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1389/1971
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 luglio 1971, n. 1389
## Variazione dell'aliquota contributiva dovuta alla gestione marittimi
della Cassa nazionale per la previdenza marinara per il personale di
ruolo delle navi-traghetto, dipendente dall'Azienda autonoma delle
ferrovie dello Stato.
Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 23, terzo comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658 , ai sensi del quale le variazioni del contributo dovuto alla gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara per il personale di ruolo delle navi-traghetto, dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, debbono essere disposte nella stessa misura stabilita per le variazioni dell'aliquota contributiva prevista dall'art. 7 della legge stessa e per le variazioni di quella relativa ai contributi dovuti all'assicurazione generale obbligatoria e al fondo pensioni, ora fusi nel "Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti"; Considerato che, per effetto dell' art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 , il contributo dovuto dai datori di lavoro e dai lavoratori al fondo per l'adeguamento delle pensioni è stato elevato, a far tempo dal 1 agosto 1968 e sino al 31 dicembre 1970, dal 19 per cento al 20,65 per cento delle retribuzioni imponibili, con un aumento de 1,65 per cento; Considerato che l'aumento citato è stato posto, per l'1,10 per cento, a carico del datore di lavoro e, per lo 0,55 per cento, a carico del lavoratore e che, secondo la stessa proporzione, deve essere ripartita la maggiorazione del contributo complessivo dovuto alla gestione marittimi per il personale di ruolo delle navi-traghetto; Sentito il parere del comitato amministratore di cui all'art. 6 del testo unico sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109 ; Sulla proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la Marina mercantile, di concerto con i Ministri per i trasporti e per il tesoro; Decreta: La misura complessiva del contributo dovuto alla gestione marittimi per il personale di ruolo delle navitraghetto dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, è elevata, con decorrenza 1 agosto 1968 e sino al 31 dicembre 1970, dal 25 per cento al 26,65 per cento, ed è posta, per il 18,75 per cento, a carico dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e, per il 7,90 per cento, a carico del lavoratore. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 luglio 1971 SARAGAT DONAT-CATTIN - ATTAGUILE - VIGLIANESI - FERRARI-AGGRADI Visto, il Guardasigilli: COLOMBO Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1972 Atti del Governo, registro n. 247, foglio n. 157. - VALENTINI
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Decreto del Presidente della Repubblica 1389/1971 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Il decreto riguarda contributi previdenziali, gestione marittimi e Cassa nazionale per la previdenza marinara, istituti fondamentali per chi opera nel settore dei trasporti marittimi e ferroviari. Commercialisti e responsabili del personale delle Ferrovie dello Stato devono considerare questa normativa per il calcolo corretto delle ritenute contributive, l'imputazione dei costi aziendali e la gestione della busta paga del personale marittimo dipendente.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics, Microsoft Clarity) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.