Decreto del Presidente della Repubblica
Contributi
Decreto del Presidente della Repubblica 1420/1971
Norme in materia di assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo.
Quali sono le norme che disciplinano l'assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dello spettacolo secondo il DPR 1420/1971?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 1420/1971 stabilisce il quadro normativo per la gestione dell'assicurazione obbligatoria relativa a invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dello spettacolo, affidando questa competenza all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS). La normativa si applica a tutti i lavoratori del settore dello spettacolo, garantendo loro protezione previdenziale contro i rischi di invalidità, raggiungimento dell'età pensionabile e protezione dei superstiti in caso di morte. Il decreto integra tre fonti normative principali: il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947 n. 708 che istituisce l'ente, la legge 29 novembre 1952 n. 2388 che lo modifica, e il regio decreto-legge 4 ottobre 1935 n. 1827 che disciplina l'assicurazione generale obbligatoria. In pratica, questo significa che i lavoratori dello spettacolo sono soggetti a contributi obbligatori gestiti dall'ente previdenziale specifico, il quale eroga prestazioni pensionistiche e assistenziali secondo le regole dell'assicurazione generale, con eventuali specificità introdotte dal presente decreto per adattarsi alle peculiarità del settore.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1971, n. 1420
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1420/1971
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1971, n. 1420
## Norme in materia di assicurazione obbligatoria per la invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Ente nazionale di previdenza e
di assistenza per i lavoratori dello spettacolo.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Visto l' art. 35, lettera e), della legge 30 aprile 1969, n. 153 , che delega il Governo ad emanare norme per la revisione delle disposizioni sulla assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo; Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all' art. 35 della legge 30 aprile 1969, n. 153 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per il turismo e lo spettacolo; Decreta: Art. 1 L'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti nei confronti dei lavoratori dello spettacolo è gestita dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo con le norme contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708 , istitutivo dell'ente stesso, nel testo modificato con integrazioni dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388 , con le norme che disciplinano l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè con le norme introdotte dal presente decreto.
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Il DPR 1420/1971 è il riferimento normativo per l'assicurazione obbligatoria nel settore dello spettacolo, disciplinando contributi previdenziali, prestazioni di invalidità, pensioni di vecchiaia e protezione dei superstiti gestite dall'ENPALS. Consulenti del lavoro e aziende del settore dello spettacolo lo consultano per questioni relative a obblighi contributivi, iscrizione all'ente previdenziale e diritti pensionistici dei lavoratori dello spettacolo.
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