Decreto del Presidente della Repubblica Imposte Indirette

Decreto del Presidente della Repubblica 1428/1965

Applicazione del diritto per traffico di perfezionamento di cui al decreto presidenziale 24 dicembre 1960, n. 1587.

Pubblicato: 03/01/1966 In vigore dal: 15/12/1965 Documento ufficiale

Quali sono le aliquote del diritto per traffico di perfezionamento stabilite dal DPR 1428/1965 e come variano nel tempo?

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Il DPR 1428/1965 disciplina l'applicazione del diritto per traffico di perfezionamento, un istituto doganale che regola l'importazione temporanea di merci destinate a essere lavorate e poi riesportate nell'ambito della Comunità Economica Europea. La normativa si applica ai prodotti che non rientrano nel regime dei prelievi agricoli e stabilisce aliquote progressive del diritto doganale da applicare in base al periodo di riferimento. Le aliquote variano dal 45% al 100% del dazio iscritto nella Tariffa doganale comune, con scadenze diverse a seconda della categoria merceologica e del periodo transitorio della CEE. Per i prodotti petroliferi (voci doganali 27.10-27.13 B), a partire dal 15 giugno 1965 si applica il 100% del dazio, mentre per altri prodotti le percentuali aumentano progressivamente dal 1962 al 1965, riflettendo l'integrazione economica europea in corso. Questa normativa è rilevante per le aziende che operano nel commercio internazionale e nel perfezionamento passivo, poiché determina i costi doganali effettivi delle operazioni di lavorazione in conto terzi.

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Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1965, n. 1428

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1428/1965 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1965, n. 1428 ## Applicazione del diritto per traffico di perfezionamento di cui al decreto presidenziale 24 dicembre 1960, n. 1587. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203 ; Visti gli articoli 9, 10, 11, 189 e 191 del Trattato medesimo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1960, n. 1587 , concernente le modalità di applicazione degli articoli 9 e 10 del Trattato soprarichiamato; Vista la legge 13 luglio 1965, n. 871 , che conferisce al Governo la delega ad emanare, per tutta la durata della seconda tappa del periodo transitorio definito dall'art. 8 del Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea, con decreti aventi forza di legge ordinaria, le norme necessarie per dare esecuzione alle misure previste dall'art. 11 del Trattato stesso; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1962, n. 45 , relativo alla variazione dell'aliquota del diritto per traffico di perfezionamento, di cui all'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1960, n. 1587 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1960, n. 1584 , che dà applicazione alla Decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunità Europee del 13 febbraio 1960, che stabilisce la Tariffa doganale comune e successive aggiunte e modificazioni; Vista la Tariffa dei dazi doganali di importazione della Repubblica italiana, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339 ; Vista la tariffa dei dazi doganali di importazione della Repubblica italiana, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723 ; Vista la legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, e successive aggiunte e modificazioni; Vista la legge 10 marzo 1955, n. 103 , prorogata fino al 31 dicembre 1963 con legge 18 marzo 1958, n. 284 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1955, n. 367 ; Viste le Decisioni della Commissione della Comunità Economica Europea 25 giugno 1962, 27 giugno 1963, 27 settembre 1963, 14 ottobre 1963, 29 gennaio 1965 e 1 giugno 1965, concernenti la misura del diritto per traffico di perfezionamento e rispettivi periodi di efficacia; Vista la Decisione della Commissione della Comunità Economica Europea 14 ottobre 1963, che modifica le norme di applicazione del diritto per traffico di perfezionamento; Visto l' art. 87 della Costituzione ; Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell' art. 3 della legge 13 luglio 1965, n. 871 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria ed il commercio e per il commercio con l'estero; Decreta: Art. 1 Per i prodotti ai quali non si applica il regime dei prelievi agricoli l'aliquota del diritto per traffico di perfezionamento, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1960, n. 1587 , è stabilita come segue: 45% per il periodo 1 luglio 1962-30 giugno 1963, e 55% per il periodo 1 luglio 1963-31 dicembre 1963, del dazio iscritto nella Tariffa doganale comune o nella Tariffa armonizzata per i prodotti di competenza della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, da applicare in conformità con quanto stabilito dalla Commissione della Comunità Economica Europea con Decisioni 28 giugno 1960 e 5 dicembre 1960; 55% per il periodo 1 gennaio 1964-31 gennaio 1965, e 65% a partire dal 1 febbraio 1965, del dazio iscritto nella Tariffa doganale comune o nella Tariffa armonizzata per i prodotti di competenza della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, da applicare in conformità con quanto stabilito dalla Commissione della Comunità Economica Europea con Decisione 14 ottobre 1963; 100%, a partire dal 15 giugno 1965, del dazio iscritto nella Tariffa doganale comune per i prodotti rientranti nelle voci doganali 27.10, 27.11, 27.12 e 27.13 B quando le merci, nella fabbricazione delle quali sono stati impiegati i prodotti sopra citati, sono previste esse stesse in una delle voci doganali 27.10, 27.11, 27.12 e 27.13 B. Il diritto va applicato in conformità con quanto stabilito dalla Commissione della Comunità Economica Europea con Decisione 14 ottobre 1963.

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