Quali sono le tariffe dei diritti di borsa dovuti dalla Camera di Commercio di Bologna per la quotazione dei titoli, secondo il DPR 152/1970?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto del Presidente della Repubblica 152/1970 modifica le tariffe dei diritti di borsa spettanti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bologna per la quotazione ufficiale dei titoli presso la locale borsa valori. La norma si applica a partire dal 1° gennaio 1970 e riguarda tutte le società che richiedono l'ammissione a quotazione presso la borsa di Bologna. Il decreto stabilisce un diritto fisso annuo di 10.000 lire, a cui si aggiunge un importo variabile calcolato per ogni milione o frazione di milione di capitale sociale e obbligazionario quotato, con aliquote decrescenti al crescere dell'importo: 15 lire fino a 1 miliardo, 10 lire da 1 a 50 miliardi, 5 lire da 50 a 100 miliardi, e 3 lire oltre 100 miliardi. L'impegno di quotazione ha carattere annuale e le successive emissioni si sommano ai titoli già ammessi per il calcolo del supplemento dovuto. Sono previste esenzioni per i titoli ammessi di diritto alla quotazione per legge, aspetto rilevante per le società che beneficiano di regimi speciali di ammissione.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1970, n. 152
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 152/1970
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1970, n. 152
## Modificazioni alla tariffa dei diritti di borsa spettanti alla camera
di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bologna.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 25 giugno 1926, n. 1223 , con il quale vennero approvato e rose esecutive le tariffe per la quotazione dei titoli presso la borsa valori di Bologna, spettanti alla locale camera di commercio, industria ed agricoltura; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1952, n. 428 , con il quale vennero approvate variazioni alle tariffe suddette; Vista la deliberazione in data 1 dicembre 1969, numero 625 della giunta della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bologna, con la quale sono state proposte ulteriori modificazioni dei diritti ad essa dovuti per la quotazione dei titoli presso la borsa valori di detta città; Visto l'art. 53 del testo unico approvato con il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 , con il quale sono stati stabiliti la forma e l'organo competente per l'emanazione dei provvedimenti inerenti i diritti di borsa; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta: Art. 1 A decorrere dal 1 gennaio 1970, la tariffa dei diritti annui spettanti alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bologna, per la quotazione ufficiale dei titoli presso la locale borsa valori, è stabilita nella seguente misura: L. 10.000 (diecimila) di diritto fisso annuo; in più per ogni milione o frazione di milione di capitale sociale ed obbligazionario quotato: fino ad 1 miliardo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 15 da 1 a 50 miliardi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 10 da 50 a 100 miliardi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 5 oltre 100 miliardi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 3 L'impegno di quotazione è annuale. L'importo delle successive emissioni si somma allo importo dei titoli già ammessi a quotazione per calcolare il supplemento dovuto. Sono esenti da tasse i titoli che per legge sono ammessi di diritto alla quotazione.
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Il DPR 152/1970 disciplina i diritti di borsa e le tariffe di quotazione presso la borsa valori di Bologna, interessando società per azioni, società cooperative e enti che emettono titoli obbligazionari. La normativa è rilevante per commercialisti e consulenti aziendali che assistono società in fase di quotazione, in quanto determina i costi amministrativi e le procedure di ammissione al mercato borsistico. Il decreto si colloca nel quadro normativo delle competenze delle Camere di Commercio in materia di diritti di borsa e tariffe di quotazione.
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