Quali modificazioni apporta il DPR 1543/1960 al regime daziario temporaneo per i prodotti siderurgici?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto del Presidente della Repubblica 1543/1960 del 20 dicembre 1960 interviene sul regime daziario temporaneo italiano, apportando specifiche modificazioni e proroghe alle tariffe doganali di importazione per determinati prodotti. In particolare, il decreto si applica ai contingenti di importazione di merci sottoposte a regime daziario temporaneo, riguardando principalmente operatori commerciali, importatori e aziende del settore siderurgico. La norma principale prevede l'aumento del contingente di sbozzi in rotoli per lamiere (classificati nella voce tariffaria 73.08-a-1) di 10.000 tonnellate, portando il contingente complessivo a 40.000 tonnellate rispetto alle precedenti 30.000. Questo intervento si inserisce in un quadro più ampio di adeguamenti tariffari che l'Italia effettuava per conformarsi agli accordi internazionali sul commercio (GATT) e agli accordi bilaterali con i principali partner commerciali, garantendo una gestione equilibrata della protezione doganale e della liberalizzazione degli scambi.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 1960, n. 1543
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1543/1960
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 1960, n. 1543
## Proroga e modificazioni al regime daziario di alcuni prodotti.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 993 ; Vista la legge 7 dicembre 1952, n. 1846 ; Vista la legge 3 novembre 1954, n. 1077 ; Vista la legge 6 marzo 1957, n. 68 ; Vista la legge 24 luglio 1959, n. 693 ; Vista la tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto Presidenziale 26 dicembre 1958, n. 1105 ; Visto il decreto Presidenziale 26 dicembre 1958, numero 1100 , che proroga a non oltre il 31 dicembre 1961 il regime daziario temporaneo; Visti i decreti Presidenziali 29 dicembre 1958, numeri 1101 , 1102 , 1103 , 1104; 24 dicembre 1959 , nn. 1108 e 1109; 28 giugno 1960 , n. 588; 30 giugno 1960 , n. 592 e 17 settembre 1960 , n. 1220 , che recano aggiunte e modificazioni al regime daziario temporaneo; Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295 , che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, ed all'Accordo tariffario, concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949; Vista la legge 27 ottobre 1951, n. 1172 , che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo tariffario, concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Torquay del 21 aprile 1951; Vista la legge 14 aprile 1952, n. 560 , che ratifica e dà esecuzione agli Accordi italo-svizzeri, conclusi a Berna il 14 luglio 1950; Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 2360 , che approva e dà esecuzione all'Accordo tariffario tra l'Italia e la Francia, concluso a Roma il 7 marzo 1950; Vista la legge 14 aprile 1957, n. 356 , che approva e dà esecuzione al Protocollo delle condizioni di accessione del Giappone all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 7 giugno 1955, con annesse liste delle concessioni tariffarie; Vista la legge 7 novembre 1957, n. 1307 , che dà esecuzione agli atti internazionali adottati a Ginevra il 10 marzo 1955 per la modifica dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, con esclusione delle norme contenute nella parte II dello stesso Accordo; Vista la legge 9 novembre 1957, n. 1164 , che approva. e dà esecuzione agli Accordi conclusi a Ginevra dall'Italia con gli Stati Uniti d'America, con la Gran Bretagna, con la Danimarca, con la Svezia e con l'Austria il 27 giugno, il 25 luglio, il 30 novembre 1955 e il 18 aprile 1956, ai sensi dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, con annesse liste di concessioni tariffarie; Vista la legge 2 gennaio 1958, n. 25 , che dà piena ed intera esecuzione al Sesto Protocollo delle concessioni addizionali, allegato all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 30 ottobre 1947 e relativi Annessi, firmato a Ginevra il 23 maggio 1956; Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 1976 , che ratifica e dà esecuzione alle seguenti Convenzioni internazionali firmate dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951: Convenzione sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativo annesso; Convenzione sul valore in dogana delle merci e relativi annessi; Convenzione per la creazione di un Consiglio di cooperazione doganale e relativo annesso; Protocollo relativo al Gruppo di studi per l'Unione doganale europea; Vista la legge 25 aprile 1957, n. 358 , che ratifica e dà esecuzione al Protocollo di rettifica alla Convenzione di Bruxelles del 15 dicembre 1950 sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali, firmato a Bruxelles il 1 luglio 1955; Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766 , che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951; Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi; Protocollo sui privilegi e le immunità della Comunità; Protocollo sullo statuto della Corte di giustizia; Protocollo sulle relazioni con il Consiglio d'Europa; Convenzione relativa, alle disposizioni transitorie; Visto l' art. 87 della Costituzione ; Ritenuta la necessità di apportare alcune aggiunte e modificazioni al regime daziario temporaneo; Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell' art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993 e confermata con le leggi 7 dicembre 1952, n. 1846; 3 novembre 1954, n. 1077; 6 marzo 1957, n. 68 e 24 luglio 1959, n. 693 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per ì tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio e per il commercio con l'estero; Decreta: Art. 1 Il contingente di sbozzi in rotoli per lamiere (voce della tariffa 73.08-a-1) di cui all' art. 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1960, n. 592 , 6 aumentato di 10.000 tonnellate e portato a complessive tonnellate 40.000.
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Il DPR 1543/1960 è lo strumento normativo di riferimento per comprendere il regime daziario temporaneo italiano, i contingenti di importazione e le tariffe doganali su prodotti siderurgici. Importatori, aziende manifatturiere e consulenti doganali lo consultano per questioni relative a dazi di importazione, classificazione tariffaria secondo la nomenclatura doganale, e conformità agli accordi GATT e ai protocolli commerciali internazionali sottoscritti dall'Italia.
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