Decreto del Presidente della Repubblica
Contributi
Decreto del Presidente della Repubblica 1565/1968
Esonero per gli armatori ed i marittimi dei pescherecci operanti nel Mediterraneo dal versamento del contributo integrativo per la "Gestione marittimi".
Quali categorie di soggetti sono esonerate dal versamento del contributo integrativo per la "Gestione marittimi" secondo il DPR 1565/1968 e per quali periodi?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 1565/1968 stabilisce un'esenzione dal versamento del contributo integrativo destinato alla "Gestione marittimi" della Cassa nazionale per la previdenza marinara. L'esonero riguarda specificamente gli armatori e i marittimi dei pescherecci che operano entro il Mediterraneo, categorie particolarmente colpite dall'applicazione delle nuove aliquote contributive previste dalla legge 658/1967. L'esenzione è temporanea e limitata a due periodi specifici: dal 1° settembre al 31 dicembre 1967 e dall'1 gennaio al 31 dicembre 1968. Questa misura era finanziata da un contributo straordinario dello Stato di cinque miliardi di lire, ripartito in cinque annualità, il cui importo risultava sufficiente a coprire completamente l'ammontare contributivo dovuto dalla categoria per i periodi indicati. La norma rappresenta un intervento di sostegno economico a favore del settore della pesca mediterranea, riconoscendo le difficoltà derivanti dall'applicazione della nuova disciplina contributiva.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1968, n. 1565
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1565/1968
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1968, n. 1565
## Esonero per gli armatori ed i marittimi dei pescherecci operanti nel
Mediterraneo dal versamento del contributo integrativo per la
"Gestione marittimi".
Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 22 della legge 27 luglio 1967, n. 658 , con il quale è stato concesso alla "Gestione marittimi" della Cassa nazionale per la previdenza marinara un contributo straordinario a carico dello Stato di lire cinque miliardi - da ripartirsi in cinque annualità eguali a far tempo dall'anno 1967 - destinato a con correre alla riduzione dell'onere derivante agli armatori ed ai marittimi dei pescherecci operanti nel Mediterraneo dall'applicazione del primo comma dell'articolo 7 della legge stessa; Considerato che, ai sensi del combinato disposto del l'art. 22, quarto comma, e dell'art. 7, secondo comma della legge n. 658, l'aliquota contributiva per gli armatori e marittimi dei pescherecci adibiti alla pesca entro il Mediterraneo deve essere annualmente determinata, per quanto attiene alla "Gestione marittimi" della Cassa nazionale per la previdenza marinara, tenendo conto del concorso straordinario dello Stato, con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il parere del comitato amministratore della Cassa; Considerato altresì che il contributo finanziario dello Stato stabilito a favore degli armatori e marittimi dei pescherecci adibiti alla pesca entro il Mediterraneo per i periodi dal 1 settembre al 31 dicembre 1967 e dal 1 gennaio al 31 dicembre 1968, è sufficiente a coprire l'ammontare contributivo dovuto dalla categoria alla "Gestione marittimi" della Cassa citata per gli stessi periodi; Udito il parere del comitato amministratore della Cassa nazionale di previdenza marinara, emesso in data 7 novembre 1967; Sulla proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Gli armatori ed i marittimi dei pescherecci operanti entro il Mediterraneo sono esonerati, per i periodi dal 1 settembre al 31 dicembre 1967 e dal 1 gennaio al 31 dicembre 1968, dal versamento del contributo integrativo previsto per la "Gestione marittimi" dal primo comma dell'art. 7 della legge 27 luglio 1967, n. 658 . Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 gennaio 1968 SARAGAT BOSCO - NATALI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1969 Atti del Governo, registro n. 227, foglio n. 41. - GRECO
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Il DPR 1565/1968 è il riferimento normativo per l'esonero contributivo nel settore della pesca mediterranea, disciplinando la "Gestione marittimi" della Cassa nazionale per la previdenza marinara, i contributi integrativi per armatori e marittimi, e i finanziamenti straordinari dello Stato. Consulenti del lavoro e studi di previdenza lo consultano per questioni relative a contributi previdenziali, aliquote contributive differenziate per categoria e agevolazioni settoriali nel comparto marittimo.
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