Quali modificazioni temporanee al regime daziario introduce il DPR 1623/1962 per i formaggi importati?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto del Presidente della Repubblica 1623/1962 introduce modificazioni temporanee ai dazi doganali per specifiche categorie di formaggi, applicabili dal 1° gennaio 1962 fino all'introduzione del regime di prelievi per i formaggi, comunque non oltre il 1° gennaio 1963. La norma riguarda principalmente gli importatori e le aziende commerciali che operano nel settore caseario, disciplinando l'applicazione di aliquote ridotte su formaggi provenienti da Stati membri della Comunità Economica Europea (sprovvisti dei certificati prescritti) e da Paesi terzi. Le aliquote temporanee stabilite sono: 10% per i formaggi a pasta molle (Vacherin Mont d'Or, Vacherin friburgliese, Tete de moine), 10% per i formaggi a pasta semidura o dura (Emmenthal, Gruyere, Sbrinz, Saanen e altri), e 11% per i formaggi fusi in scatole di peso non superiore a 250 grammi. Questo provvedimento rappresenta un'applicazione transitoria delle norme sulla Comunità Economica Europea, ratificata con legge 1203/1957, in attesa dell'implementazione del sistema definitivo di prelievi doganali nel settore lattiero-caseario.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1962, n. 1623
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1623/1962
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1962, n. 1623
## Modificazioni temporanee al regime daziario di alcuni prodotti.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Viste le leggi 24 dicembre 1949, n. 993; 7 dicembre 1952, n. 1846; 3 novembre 1954, n. 1077; 6 marzo 1957, n. 68; 24 luglio 1959, n. 693; 20 dicembre 1960, n. 1527 e 26 gennaio 1962, n. 6 ; Viste la tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto Presidenziale 21 dicembre 1961, n. 1339 , e successive aggiunte e modificazioni; Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295 , che dà piena ed intera esecuzione, all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, e le successive aggiunte e modificazioni; Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 1976 , che ratifica e dà esecuzione alle seguenti Convenzioni internazionali firmate dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951; Convenzione sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativo annesso; Convenzione sul valore in dogana delle merci e relativi annessi; Convenzione per la creazione di un Consiglio di cooperazione doganale e relativo annesso; Protocollo relativo al gruppo di studi per l'Unione doganale europea; Vista la legge 25 aprile 1957, n. 358 , che ratifica e dà, esecuzione al Protocollo di rettifica alla Convenzione di Bruxelles del 15 dicembre 1950 sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali, firmato a Bruxelles, il 1 luglio 1955; Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766 , che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951: Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi; Protocollo sui privilegi e le immunità della Comunità; Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia; Protocollo sulle relazioni con il Consiglio d'Europa Convenzione relativa alle disposizioni transitorie; Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203 , che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: a) Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica edAtti allegati; b) Trattato che istituisce la Comunità economica europea ed Atti allegati; e) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee; Visti il decreto Presidenziale 24 dicembre 1960, numero 1584 , che dà applicazione alla Decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee del 13 febbraio 1960, che stabilisce la Tariffa doganale comune e successive aggiunte e modificazioni; Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la necessità di apportare modificazioni al regime daziario per determinati prodotti; Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell' art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993 e successive aggiunte e modificazioni; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta: Art. 1 I dazi previsti dalla vigente tariffa doganale per i prodotti compresi nelle voci sottoindicate, si applicano, per le provenienze dagli altri Stati membri della Comunità economica europea senza i certificati prescritti e per le altre provenienze estranee alla predetta Comunità, temporaneamente, dal 1 gennaio 1962 sino all'applicazione del regime di prelievi per i formaggi ma non oltre il 1 gennaio 1963, nella misura indicata a fianco di ciascuna voce: Voce n. 04.04-B-1-a,-1. Formaggi a pasta molle: Vacherin Mont d'Or, Vacherin friburgliese, Tete de moine: 10%; Voce n. 04-011-B-I b-1. Formaggi a pasta semidura o dura: Emmenthal, Gruyere, Sbrinz, Saanen, formaggi di montagna, Tilsit e tipo Tilsit, formaggio al melitolo di Glaris: 10%; Voce n. 04.04-B-I-c-1. Formaggi fusi in scatole di peso netto non superiore a 250 grammi: Emmenthal e Gruyere, fusi; formaggi fusi con aggiunta di prosciutto o di erbe; formaggio alla crema: 11%.
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Il DPR 1623/1962 disciplina le modificazioni temporanee al regime daziario e rappresenta un'applicazione pratica della Tariffa doganale comune e degli accordi internazionali sulla nomenclatura per la classificazione delle merci. Commercialisti e operatori del commercio estero lo consultano per comprendere l'applicazione delle aliquote doganali ridotte, i prelievi doganali, e il trattamento differenziato delle importazioni da Stati membri della CEE rispetto ai Paesi terzi.
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