Decreto del Presidente della Repubblica
Imposte Indirette
Decreto del Presidente della Repubblica 169/1952
Proroga del decreto Presidenziale 1 novembre 1951, numero 1125, con nuove aggiunte e modificazioni alle norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale.
Quali sono gli effetti della proroga del DPR 1125/1951 e quali modificazioni apporta alle norme temporanee sulla tariffa doganale?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 169/1952 prolunga fino al 31 dicembre 1952 le disposizioni temporanee relative alla prima applicazione della nuova tariffa doganale di importazione, che era stata approvata nel 1950. Si tratta di una normativa che riguarda gli operatori del commercio estero e le imprese importatrici, i quali beneficiavano di specifiche riduzioni o esenzioni daziarie durante il periodo di transizione verso il nuovo sistema tariffario. Il decreto non solo prolunga le norme precedenti, ma introduce anche nuove modificazioni e aggiunte alle riduzioni ed esenzioni daziarie, specificate in una tabella allegata firmata dal Ministro per le finanze. Questa proroga era necessaria per mantenere la stabilità dei dazi al livello precedentemente fissato e per permettere agli operatori economici di adeguarsi gradualmente al nuovo regime tariffario, evitando shock improvvisi alle importazioni.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1952, n. 169
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 169/1952
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1952, n. 169
## Proroga del decreto Presidenziale 1 novembre 1951, numero 1125, con
nuove aggiunte e modificazioni alle norme temporanee per la prima
applicazione della nuova tariffa doganale.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 993 ; Vista la tariffa generale dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442 ; Visto il decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453 , che detta norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale dei dazi di importazione; Visti i decreti Presidenziali 30 luglio 1950, n. 578 ; 16 novembre 1950, n. 919 ; 31 gennaio 1951, n. 23 ; 2 aprile 1951, n. 225 ; 30 giugno 1951, n. 516 e 1 novembre 1951, n. 1125 , che recano delle aggiunte e delle modificazioni alle dette norme temporanee e ne prorogano gli effetti al 31 marzo 1952; Visto l' art. 87 della Costituzione ; Ritenuta la necessità di mantenere i dazi della vigente tariffa doganale al livello stabilito con le anzidette norme temporanee e di aggiungere a queste alcune nuove riduzioni od esenzioni daziarie; Sentita la Commissione parlamentare costituita a norma dell' art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero, per la marina mercantile e per il bilancio; Decreta: Art. 1 Le disposizioni degli articoli 1 , 2 , 3 e 4 del decreto Presidenziale 1 novembre 1951, n. 1125 , sono prorogate a non oltre il 31 dicembre 1952. A non oltre la stessa data si intendono prorogate, con le modificazioni e le nuove aggiunte di cui alla allegata tabella firmata dal Ministro per le finanze, le norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale approvate coi decreti Presidenziali 8 luglio 1950, n. 453 ; 30 luglio 1950, n. 578 ; 16 novembre 1950, n. 919 ; 31 gennaio 1951, n. 23 (art. 3 ); 2 aprile 1951, n. 225; 30 giugno 1951, n. 516 e 1 novembre 1951, n. 1125 (art. 5).
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Il DPR 169/1952 è il riferimento normativo per le proroghe delle norme temporanee sulla tariffa doganale, dazi di importazione e regimi tariffari preferenziali. Importatori, spedizionieri doganali e consulenti commerciali lo consultano per comprendere le esenzioni daziarie, le riduzioni tariffarie e i benefici transitori applicabili alle merci importate durante il periodo di transizione del sistema doganale italiano.
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