Quali sono i limiti di retribuzione per il calcolo dei contributi previdenziali dei dirigenti di aziende industriali secondo il DPR 1693/1965?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 1693/1965 stabilisce i limiti minimo e massimo della retribuzione lorda annua su cui calcolare i contributi dovuti all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali. Questo decreto si applica specificamente ai dirigenti del settore industriale e rappresenta un aggiornamento dei limiti precedentemente fissati nel 1963. Con effetto dal 1° gennaio 1965, il limite minimo è stato portato a 3.510.000 lire annue e il limite massimo a 9.867.000 lire annue. Questi limiti sono rilevanti per le aziende industriali perché determinano la base imponibile su cui calcolare i contributi previdenziali obbligatori per i propri dirigenti, influenzando direttamente i costi aziendali e gli adempimenti contributivi. Il decreto è stato successivamente aggiornato dal DPR 1469/1968, che ha innalzato il limite minimo a 3.835.000 lire con effetto dal 1° gennaio 1967, mantenendo fermo il limite massimo.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 dicembre 1965, n. 1693
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1693/1965
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 dicembre 1965, n. 1693
## Variazione dei limiti minimo e massimo della retribuzione su cui e'
calcolato il contributo per la previdenza dei dirigenti di aziende
industriali.
Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Visto l'art. 6, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1953, n. 967 ; Vista la legge 9 ottobre 1964, n. 992 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1963, n. 1805 , portante l'ultima variazione dei limiti minimo e massimo della retribuzione su cui ì calcolato il contributo per la previdenza dei dirigenti di aziende industriali; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per l'industria e per il commercio; Decreta: Ai fini dell'applicazione degli articoli 5 e 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967 , i limiti minimo e massimo della retribuzione lorda su cui va calcolato il contributo dovuto all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1963 n. 1805 , con effetto dal 1 gennaio 1965 sono portati rispettivamente, a L. 3.510.000 e a L. 9.867.000 annue. ((1)) Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 6 dicembre 1965 SARAGAT MORO - DELLE FAVE - LAMI STARNUTI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1966 Atti del Governo, registro n. 202, foglio n. 70. - VILLA --------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.P.R. 27 novembre 1968, n. 1469 ha disposto (con l'articolo unico) che "Ai fini dell'applicazione degli articoli 5 e 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967 , il limite minimo della retribuzione lorda su cui va calcolato il contributo dovuto all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, stabilito con decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1965, n. 1693 , è aumentato, con effetto dal 1 gennaio 1967, a lire 3.835.000 annue, restando fermo il limite massimo di cui allo stesso decreto presidenziale n. 1693".
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Il DPR 1693/1965 è il riferimento normativo per i limiti retributivi ai fini del calcolo dei contributi previdenziali dei dirigenti industriali, disciplinando l'applicazione della legge 967/1953 in materia di previdenza obbligatoria. Commercialisti e responsabili del personale lo consultano per determinare correttamente la base imponibile contributiva, gli obblighi verso l'Istituto nazionale di previdenza e la corretta gestione della busta paga dei dirigenti.
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