Decreto del Presidente della Repubblica
Redditi Società
Decreto del Presidente della Repubblica 170/1979
Norme integrative e correttive dell'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, in materia di accantonamenti per rischi su crediti per interessi di mora.
Quali sono le regole per la deducibilità degli accantonamenti per rischi su crediti per interessi di mora secondo il DPR 170/1979?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 170/1979 modifica l'articolo 66 del DPR 597/1973 introducendo specifiche regole sulla deducibilità degli accantonamenti per rischi relativi ai crediti per interessi di mora. La norma si applica alle imprese che hanno crediti per interessi di mora in bilancio e intendono costituire fondi di rischio per coprire possibili perdite su tali crediti. In pratica, le aziende possono dedurre questi accantonamenti nel periodo di imposta in cui vengono iscritti, a condizione che siano registrati in un fondo passivo separato e distinto da altri fondi per rischi. La deducibilità è limitata all'ammontare dei crediti stessi imputato al conto economico: se l'accantonamento supera questo importo, l'eccedenza non è deducibile. Per i commercialisti, è importante verificare che il fondo sia correttamente separato in bilancio e che l'importo accantonato non ecceda il valore dei crediti per interessi di mora risultanti dal bilancio stesso, altrimenti la parte eccedente comporterebbe una rettifica fiscale in sede di dichiarazione dei redditi.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 1979, n. 170
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 170/1979
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 1979, n. 170
## Norme integrative e correttive dell'art. 66 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, in materia di
accantonamenti per rischi su crediti per interessi di mora.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825 , concernente delega legislativa per la riforma tributaria; Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036 ; Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202 , convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1972, n. 321 ; Visto l' art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 354 ; Visto l' art. 30 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 ; Visto l' art. 22 della legge 13 aprile 1977, n. 114 ; Ritenuta la necessità di emanare, ai sensi dell'articolo 17, secondo comma, della citata legge 9 ottobre 1971, n. 825 , norme integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 597 , e successive modificazioni; Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma del richiamato art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri delle finanze, dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; Decreta: Art. 1 Nell' art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma: "Gli accantonamenti per rischi su crediti per interessi di mora sono deducibili in ciascun periodo di imposta, se iscritti in apposito fondo del passivo distinto da quello di cui al primo comma, fino a concorrenza dell'ammontare dei crediti stessi imputato al conto dei profitti e delle perdite. Si applicano le disposizioni del secondo comma, calcolando l'eccedenza con riferimento all'intero ammontare dei crediti per interessi di mora risultante in bilancio".
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Il DPR 170/1979 è il riferimento normativo per la deducibilità degli accantonamenti per rischi su crediti per interessi di mora, istituto rilevante per la gestione fiscale dei crediti tributari e delle sanzioni. Commercialisti e consulenti fiscali lo consultano per verificare la corretta imputazione dei fondi per rischi, il trattamento delle eccedenze non deducibili e la conformità alle disposizioni del DPR 597/1973 in materia di deducibilità dei costi aziendali.
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