Decreto del Presidente della Repubblica
Contabilità
Decreto del Presidente della Repubblica 171/1949
Attribuzione agli uffici decentrati della Corte dei conti dei compiti previsti dall'art. 6 del decreto legislativo 17 luglio 1947, n. 1180, concernente la resa dei conti rimasti in sospeso per cause dipendenti dallo stato di guerra e la revisione dei conti arretrati.
Quali uffici della Corte dei conti sono competenti per la revisione dei conti rimasti in sospeso per cause di guerra secondo il DPR 171/1949?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 171/1949 attribuisce agli uffici decentrati della Corte dei conti il compito di gestire i conti rimasti in sospeso a causa dello stato di guerra e la revisione dei conti arretrati, come previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 1180/1947. La norma si applica specificamente alle amministrazioni pubbliche che devono regolarizzare la loro contabilità in seguito ai disordini amministrativi causati dal conflitto bellico. Gli uffici competenti sono le Sezioni della Corte presso la Regione siciliana, la Delegazione presso l'Alto Commissariato per la Sardegna, e gli Uffici di controllo presso il Magistrato alle acque e i Provveditorati regionali alle opere pubbliche, ciascuno secondo la propria competenza territoriale. In pratica, questo decreto decentra le funzioni di controllo e revisione contabile, evitando l'accentramento presso la sede centrale della Corte dei conti e permettendo una gestione più efficiente delle pratiche arretrate a livello regionale. La norma rappresenta un intervento straordinario del dopoguerra per normalizzare la contabilità pubblica dopo il periodo bellico.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 1949, n. 171
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 171/1949
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 1949, n. 171
## Attribuzione agli uffici decentrati della Corte dei conti dei compiti
previsti dall'art. 6 del decreto legislativo 17 luglio 1947, n. 1180,
concernente la resa dei conti rimasti in sospeso per cause dipendenti
dallo stato di guerra e la revisione dei conti arretrati.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2040 , sull'amministrazione del patrimonio e nulla contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 28 maggio 1924, n. 827 ; Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 ; Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 1180 , concernente la resa dei conti rimasti in sospeso per cause dipendenti dallo stato di guerra e la revisione dei conti arretrati; Visto l' art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1948, n. 1059 , riguardante la istituzione degli uffici di riscontro a carattere regionale previsti dall'art. 6 del citato decreto legislativo 17 luglio 1947, n. 1180 ; Visti il decreto legislativo luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 355 , che istituisce gli uffici distaccati dalla Corte dei conti presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche e l' art. 16 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 37 , che attribuisce all'ufficio distaccato della Corte dei conti presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Venezia le funzioni di riscontro sugli atti del Magistrato alle acque; Visti i decreti legislativi luogotenenziali 28 dicembre 1944, n. 417 , e 14 giugno 1945, n. 414 , relativi alla istituzione della Delegazione della Corte dei conti presso l'Alto Commissariato per la Sardegna; Visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655 , che istituisce le Sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana; Udito il parere della Corte dei conti a sezioni riunite; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro, Ministro ad interim per il bilancio; Decreta: Art. 1 Articolo unico. Le attribuzioni della Corte dei conti previste dall' art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 1180 , concernente la resa dei conti rimasti in sospeso per cause dipendenti dallo stato di guerra e la revisione dei conti arretrati, sono affidate, ai sensi del secondo comma dell'articolo stesso, secondo la rispettiva competenza territoriale, alle Sezioni della, Corte istituite presso la Regione siciliana, alla Delegazione esistente presso l'Alto Commissariato per la Sardegna e agli Uffici di controllo presso il Magistrato alle acque e i Provveditorati regionali alle opere pubbliche. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 marzo 1949 EINAUDI DE GASPERI - PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1949 Atti del Governo, registro n. 27, foglio n. 97. - FRASCA
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Il DPR 171/1949 disciplina la competenza territoriale della Corte dei conti in materia di revisione contabile, riguardando specificamente i conti in sospeso per cause di guerra, le Sezioni regionali della Corte e il decentramento delle funzioni di controllo amministrativo. Professionisti della pubblica amministrazione e revisori contabili consultano questa norma per comprendere la ripartizione delle competenze tra gli uffici periferici della Corte dei conti, il ruolo dei Provveditorati alle opere pubbliche e la gestione dei conti arretrati nel periodo postbellico.
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