Decreto del Presidente della Repubblica
Internazionale
Decreto del Presidente della Repubblica 172/1954
Approvazione delle norme di esecuzione del titolo I della legge 22 dicembre 1953, n. 955, sull'assicurazione dei crediti all'esportazione, soggetti a rischi speciali.
Quando ha effetto l'assicurazione dei crediti all'esportazione secondo il DPR 172/1954 e quali sono le modalità di costituzione del credito?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 172/1954 disciplina le norme di esecuzione per l'assicurazione dei crediti all'esportazione soggetti a rischi speciali, un meccanismo di protezione per le imprese italiane che esportano beni e servizi. La normativa si applica ai crediti derivanti da forniture speciali e finanziamenti a medio termine, riguardando principalmente le aziende esportatrici e gli intermediari finanziari coinvolti nelle operazioni commerciali internazionali. Secondo l'articolo 1, l'assicurazione non produce effetti prima che il credito sia stato effettivamente costituito, cioè reso liquido attraverso strumenti specifici come buoni del Tesoro estero, cambiali, tratte, o dichiarazioni scritte di riconoscimento di debito. Questo requisito garantisce che l'assicurazione copra solo crediti realmente esistenti e documentati, evitando coperture su operazioni ancora in fase preliminare o non formalizzate secondo le modalità contrattuali previste.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1954, n. 172
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 172/1954
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1954, n. 172
## Approvazione delle norme di esecuzione del titolo I della legge 22
dicembre 1953, n. 955, sull'assicurazione dei crediti
all'esportazione, soggetti a rischi speciali.
IL PRESIDENTE. DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 18 della legge 22 dicembre 1953, n. 955 , sull'assicurazione dei crediti all'esportazione soggetti a rischi speciali e sul finanziamento dei crediti a medio termine derivanti da esportazioni relative a forniture speciali; Visto l' art. 87 della Costituzione ; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'industria ed il commercio; Decreta: Norme di esecuzione del titolo I della legge 22 dicembre 1953, n. 955 . Art. 1 L'assicurazione dei crediti previsti dall'art. 1 della legge non ha effetto prima del momento in cui il credito sia stato reso, liquido o per consegna di buoni del Tesoro esteri o titoli analoghi, o per rilascio di cambiali o per emissione di tratte, o per rilascio di una dichiarazione scritta di riconoscimento di debito o in altro modo valido ai termini del contratto di fornitura.
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Il DPR 172/1954 è il riferimento normativo per l'assicurazione dei crediti all'esportazione, rischi speciali e finanziamenti a medio termine su forniture internazionali. Commercialisti e consulenti aziendali lo consultano per comprendere quando sorge la copertura assicurativa, le modalità di costituzione del credito, i buoni del Tesoro estero e la documentazione richiesta per operazioni di export financing.
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