Quali modificazioni apporta il DPR 1723/1963 al regime daziario dei datteri importati dalla Comunità Economica Europea?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto del Presidente della Repubblica 1723/1963 interviene sul sistema tariffario doganale italiano, specificamente sulla classificazione e tassazione di alcuni prodotti importati. In particolare, il decreto modifica il trattamento fiscale dei datteri "altri, non nominati" provenienti dagli Stati membri della Comunità Economica Europea, applicando loro un dazio ridotto del 7,10% sul valore. Questa norma si applica ai datteri che rispettano i requisiti previsti e sono accompagnati dai certificati prescritti dalla normativa doganale. Il provvedimento rientra nel processo di armonizzazione tariffaria che l'Italia stava attuando in seguito alla ratifica dei Trattati di Roma del 1957, che istituivano la CEE e la Comunità europea dell'energia atomica. Per gli operatori commerciali e le aziende importatrici, questa disposizione rappresenta una riduzione della pressione fiscale sulle importazioni di datteri dalla CEE rispetto ai dazi precedentemente applicati, favorendo gli scambi commerciali intracomunitari secondo gli obiettivi dell'integrazione europea.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1963, n. 1723
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1723/1963
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1963, n. 1723
## Modificazioni del regime daziario di alcuni prodotti.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Viste le leggi 24 dicembre 1949, n. 993; 7 dicembre 1952, n. 1846; 3 novembre 1954, n. 1077; 6 marzo 1957, n. 68; 24 luglio 1959, n. 693; 20 dicembre 1960, n. 1527 e 26 gennaio 1962, n. 6 ; Viste la tariffa dei dazi doganali di importazione approvata con decreto presidenziale 21 dicembre 1961, n. 1339 , e successive aggiunte e modificazioni; Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295 , che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, e le successive aggiunte e modificazioni; Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 1976 , che ratifica e dà esecuzione alle seguenti Convenzioni internazionali firmate dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951: Convenzione sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativa annessa Convenzione sul valore in dogana delle merci e relativi annessi; Convenzione per la creazione di un Consiglio di cooperazione doganale e relativo annesso; Protocollo relativo al gruppo di studi per l'Unione doganale europea; Vista la legge 25 aprile 1957, n. 358 , che ratifica e dà esecuzione al Protocollo di ratifica alla Convenzione di Bruxelles del 15 dicembre 1950 sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali, firmato a Bruxelles il 1 luglio 1955; Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766 , che ratifica e da esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951: Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi; Protocollo sui privilegi e le immunità della Comunità; Protocollo sullo statuto della Corte di giustizia Protocollo sulle relazioni con il Consiglio d'Europa; Convenzione relativa alle disposizioni transitorie; Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203 , che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: a) Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ed Atti allegati; b) Trattato che istituisce la Comunità Economica Europeo ed Atti allegati c) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee; Visti il decreto presidenziale 24 dicembre 1960, n. 1584 , che dà applicazione alla decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee del 13 febbraio 1960, che stabilisce la tariffa doganale comune e successive aggiunte e modificazioni; Vista la legge 28 luglio 1962, n. 1002 , che ratifica, e dà esecuzione agli Accordi internazionali firmati ad Atene il 9 luglio 1961 e agli Atti connessi, relativi all'Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Grecia; Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la necessità di apportare modificazioni al regime daziario di alcuni prodotti; Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell' art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993 , e successive aggiunte e modificazioni; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta: Art. 1 Dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i datteri, altri, non nominati (voce della tariffa doganale 08.01-A-IV-b) provenienti dagli altri Stati membri della Comunità Economica Europea scortati dai certificati prescritti, si applica il dazio del 7,10% sul valore.
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Il DPR 1723/1963 è rilevante per chi opera nel settore doganale e commerciale internazionale, in quanto disciplina il regime tariffario, i dazi di importazione e la classificazione merceologica secondo la nomenclatura doganale. Commercialisti e operatori del commercio estero lo consultano per comprendere l'applicazione delle tariffe doganali comuni, gli accordi internazionali sulla nomenclatura e il trattamento preferenziale delle merci provenienti da Stati membri della CEE.
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