Quali modificazioni al regime daziario introduce il DPR 1724/1963 per il legno tropicale in relazione alle decisioni della Comunità Economica Europea?
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Il DPR 1724/1963 modifica i dazi doganali applicabili al legno tropicale a partire dal 1° luglio 1963, in attuazione delle decisioni della Comunità Economica Europea. Il provvedimento si applica alle essenze specificate nella tariffa doganale, classificate nelle voci 44.03 e 44.04, e riguarda sia le importazioni dagli altri Stati membri della CEE (quando prive dei certificati prescritti) sia da Paesi esterni alla Comunità. In pratica, vengono fissati dazi uniformi al 4,30% per la maggior parte delle categorie di legno tropicale (voci 44.03-A-I, 44.03-A-II, 44.04-A-I, 44.04-A-II-a) e al 5,80% per la voce 41.05-A-I. Questo decreto rappresenta un adeguamento della normativa italiana alle decisioni comunitarie sulla tariffa doganale comune, coordinando il regime daziario nazionale con le politiche commerciali della CEE e armonizzando i trattamenti tariffari tra i Paesi membri.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1963, n. 1724
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1724/1963
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1963, n. 1724
## Modificazioni al regime daziario di alcuni prodotti in relazione a
decisioni della Comunita' Economica Europea.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Viste le leggi 24 dicembre 1949, n. 993; 7 dicembre 1952, n. 1846; 3 novembre 1954, n. 1077; 6 marzo 1957, n. 68; 24 luglio 1959, n. 693; 20 dicembre 1960, n. 1527 e 26 gennaio 1962, n. 6 ; Viste la tariffa dei dazi doganali di importazione approvata con decreto presidenziale 21 dicembre 1961, n. 1339 , e successive aggiunte e modificazioni; Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295 , che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, e le successive aggiunte e modificazioni; Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 1976 , che ratifica e dà esecuzione alle seguenti Convenzioni internazionali firmate dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951: Convenzione sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativo annesso; Convenzione sul valore in dogana delle merci e relativi annessi; Convenzione per la creazione di un Consiglio di cooperazione doganale e relativo annesso; Protocollo relativo al gruppo di studi per l'Unione doganale europea; Vista la legge 25 aprile 1957, n. 358 , che ratifica e dà esecuzione al Protocollo di ratifica alla Convenzione di Bruxelles del 15 dicembre 1950 sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali, firmato a Bruxelles il 1 luglio 1955; Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766 , che ratifica e da esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951: Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi; Protocollo sui privilegi e le immunità della Comunità; Protocollo sullo statuto della Corte di giustizia; Protocollo sulle relazioni con il Consiglio d'Europa; Convenzione relativa alle disposizioni transitorie; Vista la legge 14 ottobre 1257, n. 1203, che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: a) Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ed Atti allegati; b) Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea ed Atti allegati; c) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee; Visti il decreto presidenziale 24 dicembre 1960, numero 1584 , che dà applicazione alla decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee del 13 febbraio 1960, che stabilisce la tariffa, doganale comune e successive aggiunte e modificazioni; Vista la legge 28 luglio 1962, n. 1002 , che ratifica e dà esecuzione agli Accordi internazionali firmati ad Atene il 9 luglio 1961 e agli Atti connessi, relativi alla Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Grecia; Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la necessità di apportare modificazioni al regime daziario di alcuni prodotti, in conformità di analoghe decisioni della Comunità Economica Europea; Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell' art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993 , e successive aggiunte e modificazioni; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta: Art. 1 Dal 1 luglio 1963, per il legno tropicale delle essenze specificate nella nota complementare del capitolo 44 della vigente tariffa doganale, compreso nelle sottoindicate voci della tariffa stessa, proveniente dagli altri Stati membri della Comunità Economica Europea senza i certificati prescritti e da Paesi estranei alla predetta Comunità, si applicano i dazi a fianco di ciascuna voce indicati: 44.03-A-I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,30% 44.03-A-II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,30% 44.04-A-I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,30% 44-04-A-II-a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,30% 41.05-A-I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,80%
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Il DPR 1724/1963 è il riferimento normativo per le modificazioni ai dazi doganali su legno tropicale e tariffe doganali comuni in conformità alle decisioni della Comunità Economica Europea. Operatori nel commercio estero, importatori e consulenti doganali lo consultano per comprendere l'applicazione dei dazi di importazione, la nomenclatura tariffaria, i certificati di provenienza e l'armonizzazione tariffaria tra Stati membri della CEE.
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