Decreto del Presidente della Repubblica Contabilità

Decreto del Presidente della Repubblica 1727/1963

Prelevamento di lire 733.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1963-64.

Pubblicato: 06/12/1963 In vigore dal: 10/11/1963 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 novembre 1963, n. 1727

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1727/1963 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 novembre 1963, n. 1727 ## Prelevamento di lire 733.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1963-64. Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato; Visto l' art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica; Viste le leggi 21 agosto 1963, n. 1197 e 31 ottobre 1963, n. 1415 ; Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1963-64, esiste la necessaria disponibilità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro; Decreta: Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 412 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1963-64 è autorizzato il prelevamento di lire 733.000.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione per il detto esercizio finanziario: Ministero del tesoro: Cap. n. 400 - Spese per la pulizia ed il riscaldamento dei locali delle Ammi nistrazioni centrali, ecc......................... L. 233.000.000 Ministero dei lavori pubblici: Cap. n. 149 - Spese per l'apprestamento dei materiali e per le necessita più urgenti in caso di pubbliche calamità, ecc............................................... L. 500.000.000 -------------- L. 733.000.000 Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 10 novembre 1963 SEGNI LEONE - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1963 Atti del Governo, registro n. 177, foglio n. 135. - VILLA

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