Decreto del Presidente della Repubblica Imposte Indirette

Decreto del Presidente della Repubblica 1732/1963

Temporanea sospensione dell'applicazione del dazio per gli zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido (voce della tariffa doganale n. 17.01).

Pubblicato: 07/12/1963 In vigore dal: 26/11/1963 Documento ufficiale

Qual è l'oggetto e la durata della sospensione temporanea del dazio doganale stabilita dal DPR 1732/1963?

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Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 1732/1963 del 26 novembre 1963 dispone la sospensione temporanea dell'applicazione del dazio doganale per gli zuccheri di barbabietole e di canna allo stato solido, classificati nella voce tariffaria doganale n. 17.01. La misura si applica a tutte le provenienze, senza distinzione geografica, e rappresenta un intervento di politica commerciale coordinato con le decisioni della Comunità Economica Europea. La sospensione ha effetto dal 15 novembre 1963 e rimane in vigore fino al 31 marzo 1964, per un periodo complessivo di circa cinque mesi. Questa disposizione riguarda direttamente gli importatori di zuccheri, i commercianti e le aziende che operano nel settore agroalimentare, consentendo loro di importare questi prodotti senza il gravame del dazio durante il periodo indicato. La norma è stata adottata sulla base di numerosi trattati internazionali ratificati dall'Italia, inclusi gli accordi GATT e i Trattati istitutivi della CEE, evidenziando il carattere sovranazionale della decisione.

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Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 novembre 1963, n. 1732

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1732/1963 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 novembre 1963, n. 1732 ## Temporanea sospensione dell'applicazione del dazio per gli zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido (voce della tariffa doganale n. 17.01). IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Viste le leggi 24 dicembre 1949, n. 993; 7 dicembre 1952, n. 1846; 3 novembre 1954, n. 1077; 6 marzo 1957, n. 68; 24 luglio 1959, n. 693; 20 dicembre 1960, n. 1527 e 26 gennaio 1962, n. 6 ; Viste la tariffa dei dazi doganali di importazione approvata con decreto presidenziale 21 dicembre 1961, n. 1339 , e successive aggiunte e modificazioni; Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295 , che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, e le successive aggiunte e modificazioni Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 1976 , che ratifica e dà esecuzione alle seguenti Convenzioni internazionali firmate dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951 Convenzione sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativo annesso; Convenzione sul valore in dogana delle inerci e relativi annessi; Convenzione per la creazione di un Consiglio di cooperazione doganale e relativo annesso; Protocollo relativo al gruppo di studi per l'Unione doganale europea Vista la legge 25 aprile 1957, n. 358 , che ratifica e dà esecuzione al Protocollo di ratifica alla Convenzione di Bruxelles del 15 dicembre 1950, sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali, firmato a Bruxelles il 1 luglio 1955; Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766 , che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951: Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi; Protocollo sui privilegi e le immunità della Comunità; Protocollo sullo statuto della Corte di giustizia; Protocollo sulle relazioni con il Consiglio d'Europa; Convenzione relativa, alle disposizioni transitorie; Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203 , che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: a) Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ed atti allegati; b) Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea ed atti allegati; c) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità, europee; Visti il decreto presidenziale 24 dicembre 1960, numero 1584 , che dà applicazione alla decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunità Europee del 13 febbraio 1960, che stabilisce la tariffa doganale comune, e successive aggiunte e modificazioni; Vista la legge 28 luglio 1962, n. 1002 , che ratifica e dà esecuzione agli Accordi internazionali firmati ad Atene il 9 luglio 1961 e agli atti connessi, relativi alla Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Grecia; Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la necessità di apportare modificazioni al regime daziario degli zuccheri di barbabietole e di canna allo stato solido (voce della tariffa doganale 17.01), in conformità di analoga decisione della Comunità, Economica Europea; Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell' art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993 , e successive aggiunte e modificazioni; Sentito il Consiglio dei Ministri Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta: Art. 1 Articolo unico. A decorrere dal 15 novembre 1963 e fino al 31 marzo 1964, è temporaneamente sospesa, per tutte le provenienze, l'applicazione del dazio per gli zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido (voce della tariffa doganale n. 17.01). Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 novembre 1963 SEGNI LEONE - MARTINELLI PICCIONI - COLOMBO - MEDICI - MATTARELLA - TOGNI - TRABUCCHI - DOMINEDO Visto, il Guardasigilli: Bosco Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1963 Atti del Governo, registro n. 178, foglio n. 5. - VILLA

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Il DPR 1732/1963 riguarda la sospensione temporanea dei dazi doganali su zuccheri di barbabietole e canna, operando nel contesto della tariffa doganale comune e della politica commerciale della Comunità Economica Europea. Importatori, commercianti e aziende del settore agroalimentare devono considerare questa norma per la classificazione tariffaria (voce 17.01), l'esenzione doganale temporanea e la gestione dei flussi di importazione durante il periodo di vigenza.

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