Quali riduzioni dei diritti di Borsa sono previste per le società che chiedono l'ammissione alla quotazione ufficiale presso la Borsa valori di Firenze a partire dal 1° gennaio 1961?
Spiegato da FiscoAI
Il decreto stabilisce un regime agevolato di diritti di Borsa per le società che richiedono l'ammissione alla quotazione ufficiale presso la Borsa valori di Firenze, a condizione che i loro titoli siano già quotati presso altre Borse valori italiane. Le riduzioni sono progressive e decrescenti nel tempo: il primo anno di quotazione beneficia di una riduzione del 75%, il secondo anno del 50% e il terzo anno del 25%. Questa misura incentivante si applica a decorrere dal 1° gennaio 1961 e riguarda i diritti dovuti alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Firenze secondo la tariffa vigente. È importante sottolineare che, nonostante le riduzioni percentuali, rimane sempre dovuto il diritto fisso di lire 100, che rappresenta un importo minimo non soggetto a sconto e costituisce una componente obbligatoria indipendentemente dall'entità della riduzione applicata.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 dicembre 1960, n. 1747
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1747/1960
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 dicembre 1960, n. 1747
## Modifica della tariffa dei diritti di Borsa spettanti alla Camera di
commercio, industria ed agricoltura di Firenze.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 27 luglio 1924, n. 1268 , con il quale venne approvata e resa esecutiva la tariffa dei diritti spettanti alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Firenze per la quotazione ufficiale dei titoli alla Borsa valori di Firenze; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, n. 1058 , col quale vennero approvate variazioni alla tariffa suddetta; Visto l' art. 53 del testo unico 20 settembre 1934, n. 2011 , col quale si stabilisce la forma e l'organo competente per l'emanazione di provvedimenti riguardanti i diritti di Borsa; Vista la deliberazione in data 10 ottobre 1960, n. 542, della Camera di commercio , industria, e agricoltura di Firenze, con la quale sono state proposte ulteriori modificazioni alla tariffa medesima; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta: Art. 1 Articolo unico. Alle Società che, a decorrere dal 1 gennaio 1961, chiederanno l'ammissione alla quotazione ufficiale presso la Borsa valori di Firenze, di titoli già quotati ufficialmente presso altre Borse valori della Repubblica, saranno accordate le seguenti riduzioni dei diritti dovuti alla Camera di commercio, industria ed agricoltura, ai sensi della tariffa approvata con decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, n. 1658 : a) per il primo anno di quotazione, riduzione del 75%; b) per il secondo anno di quotazione, riduzione del 50%; c) per il terzo anno di quotazione, riduzione del 25%. Nei casi suindicati è sempre dovuto il diritto fisso di lire 100, previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, n. 1058 . Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Repubblica ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 7 dicembre 1960 GRONCHI TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1961 Atti del Governo, registro n. 133, foglio n. 87. - VILLA
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Il DPR 1747/1960 disciplina i diritti di Borsa e le tariffe amministrative presso la Camera di commercio di Firenze, con particolare riferimento alla quotazione ufficiale di titoli e alla Borsa valori. Commercialisti e consulenti aziendali lo consultano per comprendere i costi di ammissione alle quotazioni ufficiali, le agevolazioni per società già quotate presso altre Borse e le modalità di calcolo dei diritti fissi e variabili dovuti agli enti camerali.
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