Quali sono le aliquote del diritto fisso sugli apparecchi di accensione e sui pezzi di ricambio secondo il DPR 182/1951?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 182/1951 stabilisce un sistema di tassazione mediante diritti fissi (imposte di consumo) applicabili agli apparecchi di accensione, sia fabbricati in Italia che importati, indipendentemente da eventuali dazi doganali. La norma si applica a tutti i soggetti che producono o importano questi dispositivi per la commercializzazione nel territorio della Repubblica. Il decreto prevede tre categorie di apparecchi con aliquote differenziate: gli accendini azionati da pietrina focaia o carta piroforica sono tassati da 1.200 a 3.000 lire a seconda del materiale e delle finiture; gli apparecchi azionati da corrente elettrica o altri mezzi sono tassati da 1.800 a 3.000 lire; i pezzi di ricambio (rotelle e limette) sono soggetti a un diritto fisso di 600 lire. Per i commercialisti e gli operatori del settore, questo decreto rappresenta un riferimento importante per il calcolo delle imposte di consumo dovute all'Erario, con particolare attenzione alla classificazione corretta del prodotto in base ai materiali utilizzati e alle caratteristiche costruttive.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1951, n. 182
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 182/1951
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1951, n. 182
## Variazione della misura del diritto fisso sugli apparecchi di
accensione e sui pezzi di ricambio degli apparecchi stessi.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 105 , convertito nella legge 1 maggio 1930, n. 611 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1948, n. 459 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze; Decreta: Art. 1 Per qualsiasi apparecchio di accensione, tanto se fabbricato quanto se importato per l'uso nell'interno della Repubblica indipendentemente, in questo secondo caso, dall'eventuale dazio doganale, è dovuto all'Erario un diritto fisso della seguente misura: 1) per ogni apparecchio azionato da pietrina focaia od a carta piroforica: a) L. 3000 (lire tremila) se di platino od oro oppure di altro metallo platinato o dorato anche parzialmente; b) L. 1800 (lire milleottocento) se d'argento o d'altro metallo comune anche parzialmente argentato, smaltato, cesellato o con ornamentazioni o rivestimenti in pelle, in madreperla, in tartaruga o d'altra materia; c) L. 1200 (lire milleduecento) se di metallo comune o d'altra materia non pregiata senza rivestimenti od ornamentazioni; 2) per ogni apparecchio azionato da corrente elettrica o da altri mezzi: d) L. 3000 (lire tremila) se costituito di platino, d'oro o di argento, oppure di altro metallo comunque platinato, dorato od argentato anche parzialmente; e) L. 1800 (lire milleottocento) se costituito di metallo comune o di altra materia; 3) per ogni pezzo di ricambio (rotellina o limetta): f) L. 600 (lire seicento). Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 7 febbraio 1951 EINAUDI DE GASPERI - VANONI Visto, il Guardasigilli: PICCIONI Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1951 Atti del Governo, registro n. 38, foglio n. 78. - CARLOMAGNO
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Il DPR 182/1951 disciplina i diritti fissi sugli apparecchi di accensione, un'imposta di consumo storica che riguarda accendini e dispositivi correlati. La normativa è rilevante per chi opera nel settore manifatturiero e commerciale di questi prodotti, in quanto incide sulla determinazione del prezzo di vendita e sulla corretta applicazione della tassazione indiretta. Commercialisti e consulenti tributari devono considerare questa imposizione nella contabilità aziendale e nella dichiarazione dei redditi d'impresa.
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