Decreto del Presidente della Repubblica
Imposte_Indirette
Decreto del Presidente della Repubblica 1827/1962
Proroga dal 1 gennaio 1963 a non oltre il 30 giugno 1963 delle agevolazioni daziarie per alcuni prodotti siderurgici, modificazioni alla vigente tariffa doganale dei dazi di importazione in relazione ad analoghe variazioni intervenute nella tariffa doganale comune della Comunita' economica europea, nonche' variazioni al regime daziario di alcuni prodotti.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1962, n. 1827
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1827/1962
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1962, n. 1827
## Proroga dal 1 gennaio 1963 a non oltre il 30 giugno 1963 delle
agevolazioni daziarie per alcuni prodotti siderurgici, modificazioni
alla vigente tariffa doganale dei dazi di importazione in relazione
ad analoghe variazioni intervenute nella tariffa doganale comune
della Comunita' economica europea, nonche' variazioni al regime
daziario di alcuni prodotti.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Viste le leggi 24 dicembre 1949, n. 993; 7 dicembre 1952, n. 1846; 3 novembre 1954, n. 1077; 6 marzo 1957, n. 68; 24 luglio 1959, n. 693; 20 dicembre 1960, n. 1527 e 26 gennaio 1962, n. 6 . Viste la tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto presidenziale 21 dicembre 1961, n. 1339 , e successive aggiunte e modificazioni; Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295 , che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, e le successive aggiunte e modificazioni; Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 1976 , che ratifica e dà esecuzione alle seguenti Convenzioni internazionali firmate dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951: Convenzione sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativo annesso; Convenzione sul valore in dogana delle merci e relativi annessi; Convenzione per la creazione di un Consiglio di cooperazione doganale e relativo annesso; Protocollo relativo al gruppo di studi per l'Unione doganale europea; Vista la legge 25 aprile 1957, n. 358 , che ratifica e dà esecuzione al Protocollo di rettifica alla Convenzione di Bruxelles del 13 dicembre 1950, sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali, firmato a Bruxelles il 1 luglio 1955; Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766 , che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951: Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi; Protocollo sui privilegi e le immunità della comunità; Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia; Protocollo sulle relazioni con il Consiglio di Europa; Convenzione relativa alle disposizioni transitorie; Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203 , che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: a) trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ed Atti allegati; b) Trattato che istituisce la Comunità economica europea ed Atti allegati; c) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee; Visti il decreto presidenziale 21 dicembre 1960, n. 1584 , che dà applicazione alla decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee del 13 febbraio 1960, che stabilisce la tariffa doganale comune e successive aggiunte e modificazioni; Vista la legge 28 luglio 1962, n. 1002 , che ratifica e dà esecuzione agli Accordi internazionali firmati ad Atene il 9 luglio 1961 e agli Atti connessi, relativi alla Associazione tra la Comunità economica europea e la Grecia; Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la necessità di apportare modificazioni alla denominazione delle merci e al regime daziario per determinati prodotti; Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell' art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993 , e successive aggiunte e modificazioni; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta: Art. 1 Dal 1 gennaio 1963 a non oltre il 30 giugno 1963, si rendono applicabili per i sottoindicati prodotti, importati in Italia da Paesi non membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio: a) il dazio doganale nella misura dell'1% sul valore per le ghise gregge, in lingotti, pani, salmoni o masse, contenenti in peso da 0,3% fino a 1% inclusi di titanio e da 0,5% fino a 1% inclusi di vanadio (voce della tariffa n. 73.01-D-I); b) il dazio doganale nella misura del 5% sul valore, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, per gli sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio, non placcati, di larghezza inferiore a metri 1,50 (voce della tariffa n. 73.08-A-I), nei limiti di un contingente di tonnellate 30.000 riservato alle aziende sprovviste di acciaieria, ma dotate di impianti per la laminazione a freddo di colls per la produzione di lamierini laminati a freddo, destinati, in tutto o in parte, alla fabbricazione, con impianti propri, di bande stagnate, lamierini zincati o piombati; c) la sospensione del dazio doganale, nei limiti di un contingente di tonnellate 1500 e sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le, finanze, per le lamiere dette "magnetiche", aventi, qualunque sia il loro spessore, una perdita in watt per kg. non superiore a 0,75 watt - lamiere a cristalli orientati - (voci della tariffa numeri 73.13.A-I; 73.15-B-VI-a-1); d) la sospensione del dazio doganale, nei limiti di un contingente di tonnellate 2000 e sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, per la vergella di acciaio fino al carbonio, semplicemente laminata a caldo, del diametro compreso fra mm. 4,5 e mm. 6 e del tenore in carbonio compreso fra 0,62% e 0,74%, destinata all'industria dei pneumatici (voce della tariffa ex 73.15-A-IV-b).
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