Quali sospensioni e riduzioni daziarie il DPR 1828/1962 introduce per l'anno 1963?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto del Presidente della Repubblica 1828/1962, emanato il 26 dicembre 1962, disciplina le modificazioni temporanee al regime daziario italiano per specifici prodotti durante l'anno 1963. La norma si applica a determinati beni importati da tutte le provenienze, prevedendo sospensioni totali o riduzioni parziali dei dazi doganali di importazione rispetto alla tariffa ordinaria vigente. Il decreto rappresenta uno strumento di politica commerciale e doganale, utilizzato per favorire l'importazione di merci ritenute strategiche o per adeguarsi agli obblighi derivanti dagli accordi internazionali sottoscritti dall'Italia, in particolare quelli relativi alla Comunità Economica Europea e al GATT. I prodotti beneficiati e le relative misure agevolative sono specificati in una tabella allegata al decreto, firmata dal Ministro delle Finanze, che costituisce parte integrante della normativa.
SPIEGAZIONE: La misura ha carattere temporaneo e limitato all'anno solare 1963 (dal 1° gennaio al 31 dicembre), con l'obiettivo di fornire agevolazioni doganali per periodi circoscritti in risposta a esigenze economiche contingenti. Il decreto è stato adottato previa consultazione della Commissione parlamentare competente in materia doganale e del Consiglio dei Ministri, coinvolgendo i ministeri delle Finanze, Affari Esteri, Tesoro, Bilancio, Agricoltura, Industria e Commercio Estero. Per le aziende importatrici, questa normativa comporta una riduzione dei costi di importazione sui prodotti inclusi nella tabella allegata, con effetti positivi sulla competitività e sulla gestione dei flussi commerciali internazionali durante il periodo di vigenza.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1962, n. 1828
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1828/1962
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1962, n. 1828
## Sospensioni e riduzioni daziarie per l'anno 1963, per alcuni
prodotti.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Viste le leggi 24 dicembre 1949, n. 993; 7 dicembre 1952, n. 1846; 3 novembre 1954, n. 1077; 6 marzo 1957, n. 68; 24 luglio 1959, n. 693; 20 dicembre 1960, n. 1527 e 26 gennaio 1962, n. 6 ; Viste la tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto presidenziale 21 dicembre 1961, n. 1339 , e successive aggiunte e modificazioni; Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295 , che dà piena ed intera esecuzione all'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, e le successive aggiunte e modificazioni; Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 1976 , che ratifica e dà esecuzione alle seguenti Convenzioni internazionali firmate dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951: Convenzione sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativo annesso; Convenzione sul valore in dogana delle merci e relativi annessi; Convenzione per la creazione di un Consiglio di cooperazione doganale e relativo annesso; Protocollo relativo al gruppo di studi per l'Unione doganale europea; Vista la legge 25 aprile 1957, n. 358 , che ratifica e dà esecuzione al Protocollo di rettifica alla Convenzione di Bruxelles del 15 dicembre 1950 sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali, firmato a Bruxelles il 1 luglio 1955; Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766 , che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951: Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi; Protocollo sui privilegi e le immunità della Comunità; Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia; Protocollo sulle relazioni con il Consiglio d'Europa; Convenzione relativa alle disposizioni transitorie; Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203 , che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: a) Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia, atomica ed Atti allegati; b) Trattato che istituisce la Comunità economica europea ed Atti allegati; c) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee; Visto il decreto presidenziale 24 dicembre 1960, numero 1584 , che dà applicazione alla decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee del 13 febbraio 1960, che stabilisce la tariffa doganale comune e successive aggiunte e modificazioni; Vista la legge 28 luglio 1962, n. 1002 , che ratifica e da esecuzione agli Accordi internazionali firmati ad Atene il 9 luglio 1961 e agli Atti connessi, relativi all'Associazione tra la Comunità economica europea e la Grecia; Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la necessità di apportare modificazioni al regime daziario per determinati prodotti; Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell' art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993 , e successive aggiunte e modificazioni; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta: Art. 1 Per i prodotti indicati nell'annessa tabella, firmata dal Ministro per le finanze, il regime daziario previsto dalla vigente tariffa doganale si applica per tutte le provenienze, temporaneamente, dal 1 gennaio 1963 a non oltre il 31 dicembre 1963, nella misura fissata per ciascun prodotto nella tabella stessa.
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Il DPR 1828/1962 disciplina sospensioni e riduzioni daziarie, regime doganale e tariffe di importazione, rappresentando uno strumento di politica commerciale internazionale. Importatori, spedizionieri doganali e consulenti commerciali lo consultano per comprendere le agevolazioni temporanee sui dazi, gli obblighi derivanti dal GATT e dagli accordi con la CEE, nonché la classificazione tariffaria e il valore in dogana delle merci. La normativa si colloca nel quadro delle convenzioni internazionali sulla nomenclatura doganale e sulla cooperazione doganale europea.
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