Decreto del Presidente della Repubblica Imposte Locali

Decreto del Presidente della Repubblica 184/1979

Tariffa dei diritti annui spettanti alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze per la quotazione dei titoli ammessi di diritto alla quotazione ufficiale presso la locale borsa valori.

Pubblicato: 14/06/1979 In vigore dal: 07/05/1979 Documento ufficiale

Quali sono i diritti annui che la Camera di Commercio di Firenze applica per la quotazione ufficiale dei titoli in borsa?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto del Presidente della Repubblica 184/1979 stabilisce la tariffa dei diritti annui che le società devono corrispondere alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Firenze per mantenere i propri titoli quotati presso la locale borsa valori. La norma si applica a diverse categorie di titoli: titoli del debito pubblico (esenti da diritti), titoli garantiti dallo Stato, obbligazioni fondiarie ed edilizie, e titoli assimilati a cartelle di credito. Per i titoli garantiti dallo Stato è previsto un diritto fisso di 100.000 lire più un diritto proporzionale di 1.000 lire per ogni miliardo di capitale in circolazione. L'ammontare dei diritti deve essere corrisposto entro gennaio di ogni anno, calcolato sul capitale nominale dei titoli quotati e in circolazione al 31 dicembre dell'anno precedente, arrotondando al miliardo superiore. Per le nuove ammissioni, il calcolo viene effettuato in proporzione ai mesi rimanenti dell'anno, considerando anche il capitale già quotato ai fini della determinazione dell'aliquota applicabile.

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Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 maggio 1979, n. 184

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 184/1979 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 maggio 1979, n. 184 ## Tariffa dei diritti annui spettanti alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze per la quotazione dei titoli ammessi di diritto alla quotazione ufficiale presso la locale borsa valori. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 27 luglio 1924, n. 1268 , con il quale venne approvata e resa esecutiva la tariffa dei diritti di borsa spettanti alla camera di commercio e industria di Firenze; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1969, n. 776 , con il quale sono state apportate variazioni alla precedente tariffa; Vista la deliberazione n. 45 del 27 gennaio 1977, con cui la camera di commercio , industria, artigianato e agricoltura di Firenze ha richiesto la fissazione dei diritti di quotazione per le azioni di risparmio e per taluni titoli ammessi di diritto alla quotazione ufficiale presso la locale borsa valori; Visti gli articoli 32 e 53 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 , recanti norme in materia di diritti di borsa; Sulla proposta del Ministro del tesoro; Decreta: Art. 1 La tariffa dei diritti annui spettanti alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze per la quotazione dei titoli ammessi di diritto alla quotazione ufficiale presso la locale borsa valori è stabilita nella seguente misura: A) Titoli del debito pubblico _ Titoli delle aziende auto- | nome dello Stato | Titoli emessi da regioni, | province e comuni | Esenti Obbligazioni fondiarie ed | edilizie | B) Titoli garantiti dallo Stato _ Titoli assimilati o pari- _ Diritto fisso L. 100.000, ficati alle obbligazioni _ diritto proporzionale fondiarie ed edilizie _ L. 1.000 per ogni mi- Titoli assimilati o pari- _ liardo di capitale in ficati alle cartelle di _ circolazione credito comunale e _ provinciale _ L'ammontare dei diritti da corrispondere entro il mese di gennaio, si computa sul capitale nominale rappresentato dai titoli quotati ufficialmente ed in circolazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente, arrotondando al miliardo superiore. Per le nuove ammissioni l'ammontare dei diritti per l'anno in corso si computa, in tanti dodicesimi quanti sono i mesi mancanti alla fine dell'anno, sull'importo del capitale da ammettere a quotazione, aggiungendo, ai fini della determinazione dell'aliquota spettante, anche l'eventuale capitale già quotato.

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Il DPR 184/1979 disciplina i diritti di quotazione in borsa, le tariffe applicate dalla Camera di Commercio di Firenze, e la gestione amministrativa dei titoli ammessi alla quotazione ufficiale. Commercialisti e società quotate lo consultano per comprendere gli obblighi di pagamento annuale, il calcolo proporzionale per nuove ammissioni, e la tassazione delle diverse categorie di titoli (debito pubblico, obbligazioni fondiarie, titoli garantiti dallo Stato).

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