Decreto del Presidente della Repubblica
Imposte Locali
Decreto del Presidente della Repubblica 185/1979
Tariffa dei diritti annui spettanti alla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura di Torino per la quotazione dei
titoli ammessi di diritto alla quotazione ufficiale presso la locale
borsa valori.
Quali sono i diritti annui dovuti alla Camera di Commercio di Torino per la quotazione dei titoli ammessi di diritto alla borsa valori?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 185/1979 stabilisce una tariffa dei diritti annui che la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino può riscuotere per i titoli ammessi di diritto alla quotazione ufficiale presso la locale borsa valori. La norma si applica specificamente a Torino e riguarda società che quotano azioni di risparmio e altri titoli già autorizzati alla quotazione ufficiale. Il decreto prevede un sistema tariffario articolato: i titoli del debito pubblico e quelli emessi da regioni, province e comuni sono esenti; per i titoli garantiti dallo Stato e le obbligazioni fondiarie ed edilizie è previsto un diritto fisso di 100.000 lire più un diritto proporzionale di 1.000 lire per ogni miliardo di capitale in circolazione. L'ammontare dei diritti deve essere corrisposto entro gennaio, calcolato sul capitale nominale quotato ufficialmente e in circolazione al 31 dicembre dell'anno precedente, arrotondando al miliardo superiore. Per le nuove ammissioni durante l'anno, il calcolo è proporzionale ai mesi rimanenti, considerando anche il capitale già quotato per determinare l'aliquota corretta.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 maggio 1979, n. 185
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 185/1979
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 maggio 1979, n. 185
## Tariffa dei diritti annui spettanti alla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura di Torino per la quotazione dei
titoli ammessi di diritto alla quotazione ufficiale presso la locale
borsa valori.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 28 agosto 1924, n. 1593 , con il quale venne approvata e resa esecutiva la tariffa dei diritti di quotazione dovuti alla camera di commercio e industria di Torino, con esclusione dei titoli ammessi di diritto alla quotazione ufficiale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 276 , con il quale, nel modificare la precedente tariffa, è stata confermata la predetta esenzione; Vista la deliberazione n. 40 del 1 febbraio 1979, con cui la camera di commercio , industria, artigianato e agricoltura di Torino ha richiesto la fissazione dei diritti di quotazione per le azioni di risparmio e per taluni titoli ammessi di diritto alla quotazione ufficiale presso la locale borsa valori; Visti gli articoli 32 e 53 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 , recanti norme in materia di diritti di borsa; Sulla proposta del Ministro del tesoro; Decreta: Art. 1 La tariffa dei diritti annui spettanti alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino per la quotazione dei titoli ammessi di diritto alla quotazione ufficiale presso la locale borsa valori è stabilita nella seguente misura: A) Titoli del debito pubblico | Titoli delle aziende auto- | nome dello Stato | Titoli emessi da regioni, | Esenti province e comuni | Obbligazioni fondiarie ed | edilizie | B) Titoli garantiti dallo | Stato | Titoli assimilati o parifi- | Diritto fisso L. 100.000, cati alle obbligazioni | diritto proporzionale fondiarie ed edilizie | L. 1.000 per ogni mi- Titoli assimilati o parifi- | liardo di capitale in cati alle cartelle di | circolazione credito comunale e | provinciale | L'ammontare dei diritti da corrispondere entro il mese di gennaio, si computa sul capitale nominale rappresentato dai titoli quotati ufficialmente ed in circolazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente, arrotondando al miliardo superiore. Per le nuove ammissioni l'ammontare dei diritti per l'anno in corso si computa, in tanti dodicesimi quanti sono i mesi mancanti alla fine dell'anno, sull'importo del capitale da ammettere a quotazione, aggiungendo, ai fini della determinazione dell'aliquota spettante, anche l'eventuale capitale già quotato.
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Il DPR 185/1979 è il riferimento normativo per i diritti di quotazione presso la borsa valori di Torino, disciplinando le tariffe applicate a titoli del debito pubblico, obbligazioni fondiarie, cartelle di credito e titoli garantiti dallo Stato. Commercialisti e società quotate lo consultano per comprendere gli obblighi tariffari annuali, il calcolo proporzionale per nuove ammissioni e l'esenzione di determinati titoli pubblici.
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