Decreto del Presidente della Repubblica
Imposte Indirette
Decreto del Presidente della Repubblica 192/1955
Norme per la esecuzione della legge 31 luglio 1954, n. 570, relativa alla restituzione dell'imposta generale sull'entrata sui prodotti esportati ed istituzione di un diritto compensativo sulle importazioni.
Quali sono le modalità operative per ottenere la restituzione dell'imposta generale sull'entrata sui prodotti esportati secondo il DPR 192/1955?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 192/1955 disciplina le procedure concrete per l'applicazione della legge 570/1954, che consente alle aziende esportatrici di ottenere la restituzione dell'imposta generale sull'entrata sui prodotti industriali. La normativa si applica alle esportazioni di prodotti inclusi nelle tabelle allegate (tabella A), e riguarda principalmente le imprese che effettuano vendite all'estero. In pratica, l'esportazione deve essere documentata mediante bolletta doganale di Uscita con restituzione di diritti, compilata generalmente in corrispondenza di ogni fattura di vendita estera. Per ogni singola esportazione, l'azienda deve presentare alle dogane un duplicato della fattura destinata all'acquirente estero, sul quale gli uffici doganali appongono un'attestazione ufficiale datata e firmata, confermando l'avvenuta esportazione. Questo duplicato rimane soggetto all'imposta di bollo secondo le tariffe vigenti. Per i commercialisti e le aziende esportatrici, è essenziale curare la corretta compilazione della documentazione doganale e garantire la conformità del duplicato della fattura con quanto richiesto dall'Ufficio italiano dei cambi, poiché questi elementi sono fondamentali per ottenere il rimborso dell'imposta.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 febbraio 1955, n. 192
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 192/1955
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 febbraio 1955, n. 192
## Norme per la esecuzione della legge 31 luglio 1954, n. 570, relativa
alla restituzione dell'imposta generale sull'entrata sui prodotti
esportati ed istituzione di un diritto compensativo sulle
importazioni.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 31 luglio 1954, n. 570 , concernente la restituzione dell'imposta sull'entrata sui prodotti industriali esportati e l'istituzione di una imposta di conguaglio su quelli importati; Visto il decreto Presidenziale del 14 agosto 1954, n. 676 , con il quale sono approvate le tabelle A e B dei prodotti industriali rispettivamente ammessi alla restituzione dell'imposta sull'entrata all'esportazione e soggetti al pagamento dell'imposta di conguaglio all'importazione; Visto il decreto interministeriale del 18 agosto 1954, in Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1954, n. 198, con il quale sono mantenute in vigore le aliquote superiori al 4 per cento previste per alcuni prodotti industriali dal decreto Ministeriale 14 maggio 1953, in Gazzetta Ufficiale 12 giugno 1903, n. 132; Ritenuta la necessità di provvedere alla emanazione di norme per disciplinare l'esecuzione della legge 31 luglio 1954, n. 570 ; Visto l' art. 87 della Costituzione ; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Su proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'industria e commercio e per il commercio con l'estero; Decreta: Art. 1 Ai fini della restituzione dell'imposta generale sull'entità di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 31 luglio 1954, n. 570 , la esportazione dei prodotti indicati nella tabella allegato A al decreto Presidenziale del 14 agosto 1954, n. 676 ed in quella allegata al decreto interministeriale 18 agosto 1954, in Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1954, n. 198; deve essere effettuata a mezzo di bolletta doganale di Uscita con restituzione di diritti, da compilarsi, di regola, in corrispondenza di ogni fattura per vendite effettuate all'estero. All'atto delle singole esportazioni deve essere prodotto alle dogane un duplo della fattura in vendita destinata all'aquirente estero sul quale gli Uffici doganali, eseguiti gli opportuni controlli, dovranno apporre la seguente attestazione, datata e firmata dal competente funzionario: "Prodotti esportati all'estero con bolletta mod..... n..... del......". Il duplo della fattura predetta, che deve essere conforme a quello da presentarsi all'Ufficio italiano dei cambi, è soggetto all'imposta di bollo di cui all'art. 24 della tariffa allegato A annessa al decreto Presidenziale del 25 giugno 1953, n. 492 .
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Il DPR 192/1955 è il riferimento normativo per la restituzione dell'imposta generale sull'entrata in materia di esportazioni di prodotti industriali, disciplinando bollette doganali, procedure di rimborso e diritti compensativi sulle importazioni. Commercialisti e aziende esportatrici lo consultano per comprendere le modalità di documentazione doganale, attestazioni di esportazione e conformità alle tabelle dei prodotti ammessi al beneficio fiscale.
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