Qual è l'autorità competente per verificare e certificare le dichiarazioni di sostegno alle iniziative dei cittadini europee in Italia, e come avviene questa verifica?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 193/2012 designa il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali come autorità competente per verificare e certificare le dichiarazioni di sostegno alle iniziative dei cittadini registrate dalla Commissione europea secondo il regolamento UE 211/2011. Questa norma attua a livello nazionale il meccanismo europeo dell'iniziativa dei cittadini, che consente ai cittadini dell'UE di proporre direttamente iniziative legislative. La verifica delle dichiarazioni di sostegno, raccolte sia su carta che in formato elettronico, avviene mediante un procedimento di campionamento casuale semplice, come specificato nell'allegato A del decreto. Il procedimento garantisce l'autenticità e la validità delle sottoscrizioni raccolte, assicurando che i requisiti numerici e di rappresentatività geografica previsti dal regolamento europeo siano effettivamente soddisfatti. Questo meccanismo è rilevante per le organizzazioni che promuovono iniziative europee e per gli enti pubblici coinvolti nella raccolta e certificazione dei dati.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 2012, n. 193
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 193/2012
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 2012, n. 193
## Regolamento concernente le modalita' di attuazione del regolamento
(UE) n. 211/2011 riguardante l'iniziativa dei cittadini. (12G0214)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' articolo 87 della Costituzione ; Visto l'articolo 11 del Trattato sull'Unione europea; Visto l' articolo 24 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ; Visto il regolamento (UE) n. 211/2011, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011 , riguardante l'iniziativa dei cittadini; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , e successive modificazioni, recante codice in materia di protezione dei dati personali ; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1179/2011 della Commissione, del 17 novembre 2011, che fissa le specifiche tecniche per i sistemi di raccolta elettronica a norma del regolamento (UE) n. 211/2011 riguardante l'iniziativa dei cittadini; Visto il regolamento delegato (UE) n. 268/2012 della Commissione, del 25 gennaio 2012, che modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 211/2011 riguardante l'iniziativa dei cittadini; Sentito l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT); Sentito il Garante per la protezione dei dati personali; Visto l' articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e successive modificazioni; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 maggio 2012; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 agosto 2012; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 ottobre 2012; Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per la pubblica amministrazione e la semplificazione; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Autorità competente per la verifica e la certificazione delle dichiarazioni di sostegno 1. Il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali è autorità competente per la verifica e la certificazione delle dichiarazioni di sostegno delle iniziative dei cittadini registrate dalla Commissione europea ai sensi dell' articolo 4 del regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011 , di seguito denominato regolamento. 2. La verifica delle dichiarazioni di sostegno raccolte su carta o in formato elettronico è effettuata mediante il procedimento di campionamento casuale semplice come definito nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto. Avvertenza Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE). Note alle premesse: - L' art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il trattato sull'Unione europea è pubblicato nella G.U.U.E. 9 maggio 2008, n. C 115. - Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea è pubblicato nella G.U.U.E. 9 maggio 2008, n. C 115. - Il regolamento (UE) 16 febbraio 2011, n. 211 , è pubblicato nella G.U.U.E. 11 marzo 2011, n. L 65. - Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ( Codice in materia di protezione dei dati personali ) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, supplemento ordinario. - Il regolamento di esecuzione (UE) 17 novembre 2011, n. 1179, è pubblicato nella G.U.U.E. 18 novembre 2011, n. L 301. - Il regolamento delegato (UE) 25 gennaio 2012, n. 268, è pubblicato nella G.U.U.E. 27 marzo 2012, n. L 89. - Il testo dell' art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario, così recita: «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonchè dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali. 4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.». Note all'art. 1: - Per il regolamento (UE) 16 febbraio 2011, n. 211 , si vedano le note alle premesse.
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Decreto del Presidente della Repubblica 193/2012 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Il DPR 193/2012 è il riferimento normativo italiano per l'attuazione dell'iniziativa dei cittadini europea (European Citizens' Initiative), disciplinando le modalità di verifica e certificazione delle dichiarazioni di sostegno secondo il regolamento UE 211/2011. Amministrazioni pubbliche, organizzatori di iniziative e cittadini consultano questa norma per comprendere i procedimenti di campionamento statistico, la protezione dei dati personali e i requisiti di autenticazione delle sottoscrizioni raccolte.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.