Quali modificazioni al regime daziario introduce il DPR 196/1963 per i prodotti agricoli provenienti dalla CEE?
Spiegato da FiscoAI
Il decreto del Presidente della Repubblica 196/1963 introduce modificazioni temporanee al regime daziario applicabile a specifici prodotti agricoli. La norma si applica ai prodotti elencati in una tabella allegata, distinguendo tra quelli provenienti dagli Stati membri della Comunità economica europea (sprovvisti dei certificati prescritti) e quelli da altre provenienze esterne alla CEE. Il regime daziario ordinario previsto dalla tariffa doganale vigente viene applicato temporaneamente, con misure specifiche per ciascun prodotto indicate nella tabella stessa. La validità di queste disposizioni è limitata nel tempo: dal momento dell'entrata in vigore del decreto fino al 30 aprile 1963. Per le aziende importatrici di prodotti agricoli, questo significa una disciplina transitoria che richiede attenzione alle scadenze e alle classificazioni doganali specifiche, in quanto il trattamento daziario potrebbe variare significativamente dopo la data di scadenza indicata.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1963, n. 196
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 196/1963
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1963, n. 196
## Modificazioni del regime daziario di alcuni prodotti agricoli.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Viste le leggi 24 dicembre 1949, n. 993; 7 dicembre 1952, n. 1846; 3 novembre 1954, n. 1077; 6 marzo 1957, n. 68; 24 luglio 1959, n. 693; 20 dicembre 1960, n. 1527 e 26 gennaio 1962, n. 6 ; Viste la tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto presidenziale 21 dicembre 1961, n. 1339 , e successive aggiunte e modificazioni; Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295 , che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, e le successive aggiunte e modificazioni; Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 1976 , che ratifica e dà esecuzione alle seguenti Convenzioni internazionali firmate dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951: Convenzione silla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativo annesso; Convenzione sul valore in dogana delle merci e relativi annessi; Convenzione per la creazione di un Consiglio di cooperazione doganale e relativo annesso; Protocollo relativo al gruppo di studi per l'Unione doganale europea; Vista la legge 25 aprile 1957, n. 358 , che ratifica e dà esecuzione al Protocollo di rettifica alla Convenzione di Bruxelles del 15 dicembre 1950 sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali, firmato a Bruxelles il 1 luglio 1955; Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766 , che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951: Trattato che istituisce la Comunita europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi; Protocollo sui privilegi e le immunità della Comunità; Protocollo sullo statuto della Corte di giustizia; Protocollo sulle relazioni con il Consiglio d'Europa; Convenzione relativa alle disposizioni transitorie Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203 , che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: a) Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ed Atti allegati; b) Trattato che istituisce la Comunità economica europea ed Atti allegati; e) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee; Visti il decreto presidenziale 24 dicembre 1960, numero 1584 , che dà applicazione alla decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee del 13 febbraio 1960, che stabilisce la Tariffa doganale comune e successive aggiunte e modificazioni; Vista la legge 28 luglio 1962, n. 1002 , che ratifica e dà esecuzione agli Accordi internazionali firmati ad Atene il 9 luglio 1961 e agli Atti connessi, relativi alla Associazione tra la Comunità economica europea e la Grecia; Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la necessità di apportare modificazioni al regime daziario per determinati prodotti; Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell' art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993 , e successive aggiunte e modificazioni; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta: Art. 1 Per i prodotti indicati nella annessa tabella, firmata dal Ministro per le finanze, provenienti dagli altri Stati membri della Comunità economica europea senza i certificati prescritti e per le altre provenienze estranee alla predetta Comunità, il regime daziario previsto dalla vigente tariffa doganale si applica temporaneamente, dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 aprile 1963, nella misura fissata per ciascun prodotto nella tabella stessa.
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Il DPR 196/1963 è rilevante per chi opera nel commercio internazionale di prodotti agricoli e necessita di chiarimenti su tariffe doganali, classificazione merceologica e regimi daziari temporanei. Importatori e commercialisti consultano questa normativa per comprendere l'applicazione della tariffa doganale comune della CEE, i certificati di provenienza e le modificazioni al regime daziario in relazione agli accordi internazionali sottoscritti dall'Italia (GATT, Trattati di Roma, Convenzioni di Bruxelles).
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