Decreto del Presidente della Repubblica
Contabilità
Decreto del Presidente della Repubblica 211/1977
Modificazione all'art. 92 del regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3239, concernente il pagamento delle annualita' delle borse di studio da parte dell'I.N.A.D.E.L.
Quali sono le modalità di pagamento delle borse di studio erogate dall'I.N.A.D.E.L. secondo il DPR 211/1977?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 211/1977 modifica le regole relative al pagamento delle borse di studio gestite dall'I.N.A.D.E.L. (Istituto Nazionale di Assistenza per i Dipendenti degli Enti Locali), un ente previdenziale costituito per tutelare gli impiegati degli enti locali e i loro superstiti. La norma stabilisce che le borse di studio devono essere erogate in un'unica soluzione a partire dal mese di dicembre di ogni anno, semplificando così il sistema di pagamento rispetto alle modalità precedenti che prevedevano versamenti rateali. Per ottenere il beneficio, il richiedente deve presentare due documenti: un certificato rilasciato dal capo dell'istituto scolastico (in carta semplice) che attesti l'iscrizione dello studente, e una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale il richiedente dichiara di non usufruire di altri benefici analoghi erogati dallo Stato o da altre istituzioni pubbliche o private. Questa disposizione rappresenta un importante semplificazione amministrativa, eliminando la necessità di verifiche ripetute durante l'anno e riducendo gli oneri burocratici sia per l'amministrazione che per i beneficiari.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1977, n. 211
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 211/1977
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1977, n. 211
## Modificazione all'art. 92 del regolamento di esecuzione approvato con
regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3239, concernente il pagamento
delle annualita' delle borse di studio da parte dell'I.N.A.D.E.L.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Ritenuta la necessità di modificare il secondo comma dell'art. 92 del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3239 , di approvazione del regolamento per la esecuzione del regio decreto-legge 23 luglio 1925, n. 1605 , convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562 , concernente la costituzione di un Istituto nazionale a favore degli impiegati degli enti locali e dei loro superstiti non aventi diritto a pensione; Udito il Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 22 maggio 1975; Sentito il Consiglio dei Ministri nella riunione del 19 novembre 1976 ; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Decreta: Art. 1 Articolo unico Il secondo comma dell'art. 92 del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3239 , di approvazione del regolamento per la esecuzione del regio decreto-legge 23 luglio 1925, n. 1605 , convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562 , concernente la costituzione di un Istituto nazionale a favore degli impiegati degli enti locali e dei loro superstiti non aventi diritto a pensione, è sostituito dal seguente: "Le borse di studio sono pagabili in unica soluzione a far tempo dal mese di dicembre di ciascun anno previa presentazione di un certificato del capo dell'istituto da rilasciarsi in carta semplice, da cui risulti l'avvenuta iscrizione e di una dichiarazione del richiedente, rilasciata ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , di non fruire di altri benefici analoghi erogati dallo Stato o da altre istituzioni". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 marzo 1977 LEONE ANDREOTTI - COSSIGA Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1977 Atti di Governo, registro n. 13, foglio n. 5
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Il DPR 211/1977 disciplina le modalità di erogazione delle borse di studio dell'I.N.A.D.E.L., un istituto previdenziale per dipendenti enti locali, e introduce requisiti di non cumulabilità con altri benefici analoghi. La normativa è rilevante per amministrazioni pubbliche, enti locali e gestori di fondi assistenziali che devono verificare i requisiti di incompatibilità e gestire le erogazioni in forma concentrata.
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