Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 217/2024
Regolamento per la disciplina delle modalita' di accesso alla qualifica iniziale, del percorso di formazione iniziale, della progressione in carriera, dell'aggiornamento professionale, della formazione specialistica e della regolazione dell'attivita' libero professionale dei funzionari della carriera dei medici del Corpo di polizia penitenziaria. (25G00004)
Quali sono i requisiti e le procedure per accedere alla carriera dei medici del Corpo di polizia penitenziaria secondo il DPR 217/2024?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 217/2024 disciplina l'accesso, la formazione e la progressione in carriera dei medici del Corpo di polizia penitenziaria, una figura professionale con sviluppo dirigenziale che va dalla qualifica iniziale di "medico" fino a "dirigente superiore medico". La normativa si applica a tutti i candidati che intendono accedere a questa carriera e ai medici già in servizio, stabilendo modalità di selezione, percorsi formativi obbligatori e criteri di avanzamento. I candidati devono superare prove scritte, accertamenti di idoneità fisica e psichica, prove di efficienza fisica e valutazioni attitudinali, secondo i criteri del decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198, applicati in quanto compatibili. La normativa prevede che il trattamento economico dei medici sia equiparato a quello del personale di pari qualifica della Polizia di Stato, garantendo il principio di equiordinazione tra le Forze di polizia, e stabilisce che i medici svolgono attribuzioni specifiche quali accertamenti di idoneità psicofisica, assistenza sanitaria, attività di medico competente in materia di sicurezza sul lavoro, vigilanza igienico-sanitaria e attività didattica presso le scuole di formazione.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 novembre 2024, n. 217
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 217/2024
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 novembre 2024, n. 217
## Regolamento per la disciplina delle modalita' di accesso alla
qualifica iniziale, del percorso di formazione iniziale, della
progressione in carriera, dell'aggiornamento professionale, della
formazione specialistica e della regolazione dell'attivita' libero
professionale dei funzionari della carriera dei medici del Corpo di
polizia penitenziaria. (25G00004)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' articolo 87, quinto comma, della Costituzione ; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 1; Visto il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74 , recante «Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'articolo 15, commi 15, 16, 17 e 18; Visto il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 , recante «Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonchè istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell' articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266 » e, in particolare, l'articolo 19-bis; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , recante «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato»; Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395 , recante «Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria»; Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 , recante «Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell' articolo 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395 »; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82 , recante «Regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria»; Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198 , recante «Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli» e, in particolare, agli articoli 6 e 7, come richiamato dall'articolo 7, comma 5, del citato decreto legislativo n. 146 del 2000 ; Ritenuto di dover provvedere alla disciplina della procedura di accesso alla qualifica iniziale della carriera dei medici del Corpo di polizia penitenziaria, del percorso di formazione iniziale e della progressione in carriera dei funzionari medici, nonchè dell'aggiornamento professionale, della formazione specialistica e della regolazione dell'attività libero professionale del medesimo personale nel rispetto del principio di equiordinazione del personale delle Forze di polizia; Sentite le Organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale; Sentite le altre Forze di polizia dello Stato; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 31 gennaio 2024; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 7 maggio 2024; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 ottobre 2024; Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Oggetto e finalità 1. Il presente decreto disciplina le modalità di accesso alla qualifica iniziale, il percorso di formazione iniziale, la progressione in carriera, l'aggiornamento professionale, la formazione specialistica e la regolazione dell'attività libero professionale dei funzionari della carriera dei medici del Corpo di polizia penitenziaria. N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUUE). Note alle premesse: - L' art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta l' articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988 , S.O. n. 86: «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonchè dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; [e).]. 2. - 4-ter. Omissis.». - Si riporta l' articolo 15, commi 15 , 16 , 17 e 18, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 recante: «Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 22 aprile 2024 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2023 : «Art. 15 (Disposizioni per il potenziamento e la rideterminazione degli organici delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della Guardia di finanza e disposizioni in materia di personale appartenente alla Polizia di Stato e alla Polizia penitenziaria). - 1. - 14. Omissis. 15. Per le esigenze del Corpo di polizia penitenziaria, al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il capo II, è inserito il seguente: «Capo II-bis (Carriera dei medici del corpo di polizia penitenziaria) Art. 19-bis (Carriera dei medici del Corpo di polizia penitenziaria). - 1. La carriera dei medici del Corpo di polizia penitenziaria, con sviluppo dirigenziale, si distingue come segue: a) medico, limitatamente al periodo di frequenza del corso di formazione; b) medico principale; c) medico capo; d) medico superiore; e) primo dirigente medico; f) dirigente superiore medico. 2. La dotazione organica è fissata nella tabella D-bis allegata al presente decreto. 3. Il trattamento economico del personale della carriera dei medici è quello spettante al personale di pari qualifica che espleta i compiti di cui gli articoli 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 , e 6 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 , secondo la tabella D-ter di equiparazione allegata al presente decreto. 4. La procedura di accesso alla qualifica iniziale, il percorso di formazione iniziale, la progressione in carriera, l'aggiornamento professionale, la formazione specialistica e la regolazione dell'attività libero-professionale sono disciplinate, nel rispetto del principio di equiordinazione del personale delle Forze di polizia, con regolamento adottato ai sensi dell' articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute. Art. 19-ter (Attribuzioni dei medici del Corpo di polizia penitenziaria). - 1. I medici del Corpo di polizia penitenziaria, fermo restando quanto disposto dall' articolo 6, primo comma, lettera z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , indipendentemente dal diploma di specializzazione di cui sono in possesso, hanno le seguenti attribuzioni: a) provvedono all'accertamento dell'idoneità psicofisica dei candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli della polizia penitenziaria ed alla verifica, anche collegiale, della persistenza dei requisiti psicofisici per il personale in servizio; b) provvedono all'assistenza sanitaria e di medicina preventiva del personale della polizia penitenziaria; c) svolgono attività di medico competente ai sensi dell' articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 , ed attività di vigilanza nell'ambito delle strutture dell'Amministrazione e di quelle di cui all'articolo 13, comma 3, del medesimo decreto legislativo; d) svolgono attività di vigilanza in materia di manipolazione, preparazione e distribuzione di alimenti e bevande nelle mense e negli spacci dell'Amministrazione, ferme restando le attribuzioni riservate in materia ad altri soggetti dalla legislazione vigente; e) ferme restando le disposizioni dell' articolo 56 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 , e le attribuzioni riservate in materia ad altri soggetti dalla legislazione vigente, rilasciano certificazioni di idoneità psicofisica anche con le stesse attribuzioni degli ufficiali medici delle Forze armate e del settore medico-legale delle aziende sanitarie locali; f) provvedono all'istruttoria delle pratiche medico-legali del personale della polizia penitenziaria e fanno parte delle Commissioni sanitarie interforze, allorchè vengono prese in esame pratiche relative a personale appartenente ai ruoli della polizia penitenziaria; g) svolgono, presso le scuole di formazione, gli istituti di istruzione, i reparti, i nuclei, gli uffici e i servizi della polizia penitenziaria, attività didattica nel settore di competenza. 2. Al personale appartenente alla carriera dei medici del Corpo di polizia penitenziaria sono attribuite le qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e ufficiale di polizia giudiziaria fino alla qualifica di primo dirigente medico. 3. I medici del Corpo di polizia penitenziaria svolgono le proprie attribuzioni presso articolazioni centrali o periferiche dell'Amministrazione. Con provvedimento del capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sono individuate le funzioni da attribuire in relazione alle diverse qualifiche rivestite. 4. Ai fini dell'espletamento delle attività previste dal comma 1, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria può stipulare convenzioni con enti e strutture sanitarie pubbliche e private e con singoli professionisti in possesso di particolari competenze.»; b) dopo la tabella D sono inserite le tabelle D-bis e D-ter di cui agli allegati 6 e 7 annessi al presente decreto. 16. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 15, capoverso articolo 19-ter, comma 4, pari a euro 178.000 per l'anno 2023 e pari a euro 288.000 annui a decorrere dall'anno 2024, si fa fronte ai sensi del comma 22. Per la copertura della dotazione organica del ruolo dei medici del Corpo della polizia penitenziaria, come rideterminata ai sensi delle lettere a) e b) del comma 15, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere a tempo indeterminato in deroga ai limiti delle facoltà assunzionali dell'amministrazione penitenziaria previste dalla normativa vigente, come di seguito indicato: a) non prima del 1° dicembre 2023, n. 51 unità nella qualifica di medico; b) non prima del 1° dicembre 2026, n. 32 unità nella qualifica di medico; c) non prima del 1° dicembre 2035, n. 16 unità nella qualifica di medico; d) non prima del 1° dicembre 2040, n. 3 unità nella qualifica di medico. 17. Agli oneri assunzionali derivanti dalle disposizioni di cui al comma 16, secondo periodo, pari a euro 245.797 per l'anno 2023, pari a euro 3.201.388 per l'anno 2024, pari a euro 3.381.262 per l'anno 2025, pari a euro 3.543.459 per l'anno 2026, pari a euro 5.485.630 per l'anno 2027, pari a euro 5.598.493 per l'anno 2028, pari a euro 5.598.493 per l'anno 2029, pari a euro 5.598.493 per l'anno 2030, pari a euro 5.654.175 per l'anno 2031, pari a euro 6.266.675 per l'anno 2032, pari a euro 6.272.727 per l'anno 2033, pari a euro 6.339.297 per l'anno 2034, pari a euro 6.446.629 per l'anno 2035, pari a euro 7.706.292 per l'anno 2036, pari a euro 7.769.140 per l'anno 2037, pari a euro 7.839.726 per l'anno 2038, pari a euro 7.692.902 per l'anno 2039, pari a euro 7.968.337 per l'anno 2040, pari a euro 8.583.900 per l'anno 2041 e pari a euro 8.594.481 annui a decorrere dall'anno 2042, si fa fronte ai sensi del comma 22. 18. Per le spese di funzionamento connesse alle disposizioni di cui al comma 16, secondo periodo, pari a euro 127.500 per l'anno 2023, pari a euro 49.725 per l'anno 2024, pari a euro 49.725 per l'anno 2025, pari a euro 129.725 per l'anno 2026, pari a euro 80.925 per ciascuno degli anni dal 2027 al 2034, pari a euro 120.925 per l'anno 2035, pari a euro 96.525 per ciascuno degli anni dal 2036 al 2039, pari a euro 104.025 per l'anno 2040 e pari a euro 99.450 annui a decorrere dall'anno 2041, si fa fronte ai sensi del comma 22. 19. - 36. Omissis.». - Si riporta l' articolo 19-bis del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 recante: «Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonchè istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell' articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266 », pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 2000 : «Art. 19-bis (Carriera dei medici del corpo di polizia penitenziaria). - 1. La carriera dei medici del Corpo di polizia penitenziaria, con sviluppo dirigenziale, si distingue come segue: a) medico, limitatamente al periodo di frequenza del corso di formazione; b) medico principale; c) medico capo; d) medico superiore; e) primo dirigente medico; f) dirigente superiore medico. 2. La dotazione organica è fissata nella tabella D-bis allegata al presente decreto. 3. Il trattamento economico del personale della carriera dei medici è quello spettante al personale di pari qualifica che espleta i compiti di cui gli articoli 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 , e 6 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 , secondo la tabella D-ter di equiparazione allegata al presente decreto. 4. La procedura di accesso alla qualifica iniziale, il percorso di formazione iniziale, la progressione in carriera, l'aggiornamento professionale, la formazione specialistica e la regolazione dell'attività libero-professionale sono disciplinate, nel rispetto del principio di equiordinazione del personale delle Forze di polizia, con regolamento adottato ai sensi dell' articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute.». - La legge 15 dicembre 1990, n. 395 , recante: «Ordinamento del corpo di polizia penitenziaria», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 300 del 27 dicembre 1990, S.O. n. 88. - Si riportano gli articoli 6 e 7 del decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198 recante: «Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1° agosto 2003 : «Art. 6 (Requisiti di idoneità fisica e psichica e cause di non idoneità per l'ammissione ai concorsi pubblici). - 1. I requisiti di idoneità fisica e psichica di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli tecnico-scientifici o tecnici e ai ruoli professionali dei sanitari, sono i seguenti: a) sana e robusta costituzione fisica; b) statura non inferiore a m. 1,65 per gli uomini e m. 1,61 per le donne. Il rapporto altezza-peso, il tono e l'efficienza delle masse muscolari, la distribuzione del pannicolo adiposo e il trofismo devono rispecchiare un'armonia atta a configurare la robusta costituzione e la necessaria agilità indispensabile per l'espletamento dei servizi di polizia; c) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente. Visus corretto non inferiore a 10/10 per ciascun occhio, con una correzione massima complessiva di tre diottrie per i seguenti vizi di rifrazione: miopia, ipermetropia, astigmatismo semplice (miopico e ipermetropico) e di tre diottrie quale somma complessiva dei singoli vizi di rifrazione per l'astigmatismo composto e l'astigmatismo misto. 2. Costituiscono, inoltre, cause di non idoneità per l'ammissione ai concorsi di cui al comma 1 le imperfezioni e infermità indicate nell'allegata Tabella 1.». «Art. 7 (Requisiti attitudinali dei candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli tecnico-scientifici o tecnici e ai ruoli professionali dei sanitari). - 1. Per i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli tecnico-scientifici o tecnici e ai ruoli professionali dei sanitari l'esame attitudinale è diretto ad accertare il possesso, ai fini del servizio, dei requisiti attitudinali per l'accesso ai singoli ruoli rispettivamente indicati nell'allegata Tabella 3.». - Si riporta l'articolo 7, comma 5, del citato decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 : «Art. 7 (Accesso alla carriera dei funzionari). - 1.- 4. Omissis 5. I candidati, dopo il superamento delle prove scritte, sono sottoposti all'accertamento dell'idoneità fisica e psichica nonchè a prove di efficienza fisica ed a prove idonee a valutarne le qualità attitudinali al servizio nel Corpo di polizia penitenziaria, salvo che per il personale proveniente dal contingente di cui al comma 3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198 , nella parte concernente l'individuazione dei requisiti psico-fisici e attitudinali del corrispondente personale della Polizia di Stato. 6. - 8. Omissis.».
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Il DPR 217/2024 è il riferimento normativo per l'accesso alla carriera dei medici della polizia penitenziaria, disciplinando requisiti di idoneità psicofisica, formazione iniziale, progressione in carriera e aggiornamento professionale. Amministrazioni pubbliche, uffici del personale e candidati consultano questa normativa per comprendere procedure concorsuali, equiparazione retributiva, equiordinazione tra Forze di polizia e attribuzioni professionali dei medici nel settore penitenziario.
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