Interpello AdE In vigore

Interpello AdE 162/2024

Investimenti in start–up e PMI innovative – detrazione – incapienza – credito d'imposta – articolo 2 della legge n. 162 del 2024 – soggetto in regime forfetario – articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014 – applicabilità

Pubblicato: 13/05/2026 In vigore dal: 13/05/2026 Documento ufficiale

I soggetti in regime forfetario possono beneficiare del credito d'imposta per investimenti in start-up e PMI innovative previsto dall'articolo 2 della legge 162/2024, oppure tale beneficio è riservato solo ai?

Spiegato da FiscoAI
L'Agenzia delle Entrate chiarisce che il credito d'imposta per investimenti in start-up e PMI innovative è accessibile anche ai soggetti in regime forfetario, contrariamente a quanto potrebbe sembrare dalla lettura della norma. Il regime forfetario prevede un'imposta sostitutiva calcolata applicando un coefficiente di redditività ai ricavi, quindi i contribuenti forfetari non possono utilizzare direttamente la detrazione IRPEF ordinaria. Tuttavia, l'articolo 2 della legge 162/2024 non esclude esplicitamente i forfetari dal beneficio del credito d'imposta: il presupposto applicativo è semplicemente che la detrazione spettante sia superiore all'imposta lorda dovuta (incapienza). Nel caso di soggetti forfetari, il credito d'imposta può essere utilizzato in diminuzione dell'imposta sostitutiva dovuta oppure in compensazione tramite modello F24, secondo le regole generali sulla compensazione dei crediti tributari. Questo riconoscimento risponde ai principi di neutralità fiscale e parità di trattamento tra contribuenti, garantendo che anche chi aderisce al regime forfetario possa beneficiare degli incentivi agli investimenti innovativi.

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Riferimento normativo

Investimenti in start–up e PMI innovative – detrazione – incapienza – credito d'imposta – articolo 2 della legge n. 162 del 2024 – soggetto in regime forfetario – articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014 – applicabilità - pdf

Testo normativo

Divisione Contribuenti Direzione Centrale Piccole e medie imprese Risposta n. 29/2026 OGGETTO: Investimenti in start–up e PMI innovative – detrazione – incapienza – credito d'imposta – articolo 2 della legge n. 162 del 2024 – soggetto in regime forfetario – articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014 – applicabilità Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente QUESITO Tizio (di seguito, ''Istante'') presenta un'istanza di interpello ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212, al fine di ottenere chiarimenti sulla disciplina del credito di imposta per gli investimenti in start­up e PMI innovative, di cui all'articolo 2 della legge 28 ottobre 2024, n. 162. L'Istante, titolare di partita IVA, rappresenta di aderire al cd. regime forfetario disciplinato dall'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (di seguito, ''Regime Forfetario''), e di voler beneficiare del credito di imposta per gli Pagina 2 di 7 investimenti in start­up e PMI innovative, come previsto dall'articolo 2 della l. n. 162 del 2024. In particolare, il citato articolo 2 stabilisce che, qualora la detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche riconosciuta ai sensi dell'articolo 29­bis del decreto­ legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ovvero dell'articolo 4, comma 9­ter, del decreto­legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, per gli investimenti effettuati rispettivamente in start­up innovative e PMI innovative sia di ammontare superiore all'imposta lorda, è riconosciuto un credito di imposta, utilizzabile nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute o in compensazione ai sensi ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (di seguito, breviter, ''Credito di imposta''). Il disposto dell'articolo 2 in parola, tuttavia, non specifica se anche i soggetti che applicano il Regime Forfetario, e che, pertanto, sono assoggettati all'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, prevista dall'articolo 1, comma 64, della l. n. 190 del 2014 possano beneficiare del Credito di imposta in luogo della detrazione prevista dagli articoli 29­bis del d.l. n. 179 del 2019 e 4, comma 9­ter, del d.l. n. 3 del 2015, come avviene per i contribuenti in regime ordinario (ovvero assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche secondo le regole ordinarie ­ cfr. articoli 11 e ss. del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917). Pagina 3 di 7 Alla luce di quanto sopra, l'Istante chiede se i soggetti titolari in Regime Forfetario possano usufruire del Credito di imposta di cui all'articolo 2 della l. n. 162 del 2024, in alternativa alla detrazione IRPEF. SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE L'Istante ritiene che, in linea con i principi di neutralità fiscale e di parità di trattamento tra contribuenti, anche i soggetti in Regime Forfettario possano beneficiare del credito d'imposta previsto dall'articolo 2 della l. n. 162 del 2024. Infatti, pur non essendo soggetti a IRPEF in senso stretto, i soggetti che aderiscono al Regime Forfetario sono comunque tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi (modello Redditi PF) e sono abilitati alla compensazione di crediti d'imposta tramite F24, ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, come chiarito anche da precedenti prassi dell'Agenzia delle Entrate (es. credito investimenti in beni strumentali nuovi ex legge 27 dicembre 2018, n. 160). Pertanto, l'Istante sostiene che il beneficio fiscale di cui all'articolo 2 citato debba essere riconosciuto anche ai contribuenti in Regime Forfettario, nella forma del credito di imposta da utilizzare: ­ in diminuzione dell'imposta sostitutiva dovuta, ovvero ­ in compensazione tramite modello F24. PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE In via preliminare, si evidenzia che il presente parere non implica né presuppone alcuna valutazione o giudizio in merito alla sussistenza dei requisiti e condizioni per Pagina 4 di 7 l'applicazione delle discipline agevolative per gli investimenti effettuati in start­up e PMI innovative. Resta impregiudicato, pertanto, qualsiasi potere di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria in merito a tali profili. L'articolo 2, comma 1, della l. n. 162 del 2024 dispone che ''[p]er gli investimenti effettuati in start­up innovative e in PMI innovative per i quali è riconosciuta una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi dell'articolo 29­bis del decreto­legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ovvero dell'articolo 4, comma 9­ter, del decreto­legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, qualora la detrazione sia di ammontare superiore all'imposta lorda, per l'eccedenza è riconosciuto un credito d'imposta utilizzabile nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute o in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta è fruibile nel periodo di imposta in cui è presentata la dichiarazione dei redditi e nei periodi di imposta successivi''. Il successivo comma 2 prevede che ''[l]e disposizioni del comma 1 si applicano agli investimenti effettuati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023''. In sostanza, il richiamato articolo 2 interviene sulla disciplina delle detrazioni IRPEF per gli investimenti in start­up e PMI innovative, di cui all'articolo 29­bis del d.l. n. 179 del 2012 e all'articolo 4, comma 9­ter, del d.l. n. 31 del 2015 (di seguito, ''Detrazione''), al fine di consentirne la fruizione anche in caso di incapienza del contribuente beneficiario, ovvero qualora la detrazione sia superiore all'ammontare Pagina 5 di 7 dell'imposta lorda dovuta dal contribuente, mediante la trasformazione dell'eccedenza non fruita in un credito d'imposta utilizzabile in dichiarazione o in compensazione. Ciò premesso, l'Istante, contribuente in Regime Forfetario, chiede sostanzialmente se possa beneficiare del Credito di imposta di cui al citato articolo 2, in quanto ''incapiente'' rispetto alla Detrazione in relazione all'IRPEF dallo stesso dovuta. A tal riguardo, si evidenzia che il comma 64 dell'articolo 1 della l. n. 190 del 2014 stabilisce che ''[i] soggetti di cui al comma 54 determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività nella misura indicata nell'allegato n. 4 annesso alla presente legge, diversificata a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata. Sul reddito imponibile si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, pari al 15 per cento. [...]''. La descritta modalità di determinazione dell'imposta sostitutiva dovuta dai soggetti che aderiscono al Regime Forfetario non consente di ridurne l'ammontare utilizzando la Detrazione. In altri termini, trattandosi di una detrazione dall'imposta (IRPEF) lorda, la Detrazione per gli investimenti in questione non può essere utilizzata dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a imposta sostitutiva. Con riferimento al credito d'imposta riconosciuto dall'articolo 2 della l. n. 162 del 2024, si osserva che la norma in esame individua quale presupposto applicativo la circostanza che ''la detrazione sia di ammontare superiore all'imposta lorda'', vale a dire che l'ammontare della detrazione spettante ecceda l'ammontare dell'imposta lorda dovuta a titolo di IRPEF. In tale senso, quindi, la possibilità di trasformare l'eventuale detrazione Pagina 6 di 7 spettante in un credito d'imposta per l'eccedenza non utilizzata, viene subordinata dal legislatore esclusivamente alla condizione che il contribuente (che ha effettuato gli investimenti in start­up e PMI innovative ammissibili ai fini della detrazione in esame) risulti incapiente rispetto all'imposta (IRPEF) lorda dovuta per la quale detrazione può essere utilizzata. Al riguardo, come si evince dalla relazione illustrativa alla proposta di legge relativa alla richiamata l. n. 162 del 2024 (cfr. AC 107, XIX Legislatura), l'articolo 2 è volto a favorire la fruizione dei benefici fiscali da parte dei soggetti­persone fisiche per gli investimenti in start­up e PMI innovative in caso di incapienza (ossia, qualora la detrazione spettante risulti superiore all'imposta ­ IRPEF ­ lorda dovuta), sostituendo (anche) la facoltà, contenuta nei decreti attuativi delle disposizioni in parola, di riportare l'eccedenza della Detrazione non fruita nei periodi di imposta successivi a quelli di effettuazione degli investimenti stessi. La disposizione dell'articolo 2 citato non contiene alcuna limitazione al suo ambito soggettivo e, di conseguenza, deve trovare applicazione anche nei confronti dei soggetti che applicano il Regime Forfetario che, in linea di principio, soddisfino il sopra rappresentato presupposto oggettivo. Per le suesposte considerazioni, i soggetti in Regime Forfetario (come l'Istante), potranno, in caso di incapienza dell'imposta (IRPEF) lorda dovuta, utilizzare il credito d'imposta di cui all'articolo 2 della l. n. 162 del 2024 nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute o in compensazione, tra l'altro, anche del debito per l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 1, comma 64, della l. n. 190 del 2014, considerato il dettato dell'articolo 17, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 241 del 1997, nella parte in cui Pagina 7 di 7 prevede che ''[i]l versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi: [...] c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi [...]''. Il presente parere è reso sulla base dei fatti, dei dati e degli elementi assunti acriticamente così come esposti nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta realizzazione. IL DIRETTORE CENTRALE (firmato digitalmente)

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Il credito d'imposta per start-up e PMI innovative si applica secondo l'articolo 2 della legge 162/2024 anche ai soggetti in regime forfetario, purché ricorrano le condizioni di incapienza rispetto all'imposta lorda. La norma consente l'utilizzo del credito in compensazione tramite F24 e in diminuzione dell'imposta sostitutiva, secondo le disposizioni dell'articolo 17 del decreto legislativo 241/1997 sulle imposte sostitutive dei redditi. Commercialisti e consulenti devono verificare che il contribuente forfetario abbia effettuato investimenti ammissibili in start-up innovative o PMI innovative secondo i criteri dell'articolo 29-bis del decreto-legge 179/2012 e dell'articolo 4, comma 9-ter, del decreto-legge 3/2015.

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