Decreto del Presidente della Repubblica
Imposte Indirette
Decreto del Presidente della Repubblica 219/1957
Proroga a non oltre il 30 giugno 1957, del regime daziario di alcuni prodotti siderurgici con aggiunte e modificazioni alle norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale.
Quali modifiche apporta il DPR 219/1957 al regime daziario dei prodotti siderurgici e fino a quando rimangono in vigore?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 219/1957 del 18 aprile 1957 modifica il regime doganale applicabile ad alcuni prodotti siderurgici, prorogando le disposizioni temporanee previste per la prima applicazione della nuova tariffa doganale generale. Le modifiche vengono apportate alla tabella allegata al DPR 453/1950, che conteneva le norme transitorie per l'implementazione della tariffa doganale di importazione. Questo decreto si applica agli importatori e alle aziende operanti nel settore siderurgico italiano, che dovevano adeguarsi ai nuovi dazi doganali in vigore dal 1950. Le modificazioni introdotte rimangono efficaci fino al 30 giugno 1957, rappresentando una proroga rispetto alle scadenze precedentemente fissate (originariamente il 14 luglio 1957). Il provvedimento tiene conto degli accordi internazionali sottoscritti dall'Italia, inclusi quelli relativi alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) e gli accordi tariffari GATT, garantendo coerenza con gli impegni commerciali internazionali assunti dal Paese.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1957, n. 219
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 219/1957
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1957, n. 219
## Proroga a non oltre il 30 giugno 1957, del regime daziario di alcuni
prodotti siderurgici con aggiunte e modificazioni alle norme
temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 993 ; Vista la legge 7 dicembre 1952, n. 1846 ; Vista la legge 3 novembre 1954, n. 1077 ; Vista la tariffa generale dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442 ; Visto il decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453 , che detta norme temporanee perla prima applicazione della nuova tariffa doganale dei dazi di importazione; Visti i decreti Presidenziali 30 luglio 1950, n. 578 ; 16 novembre 1950, n. 919 ; 31 gennaio 1951, n. 23 ; 2 aprile 1951, n. 225 ; 30 giugno 1951, n. 516 ; 1° novembre 1951, n. 1125 ; 31 marzo 1952, n. 169 ; 10 luglio 1952, n. 771 ; 24 dicembre 1952, n. 2387 ; 9 febbraio 1953, n. 38 ; 28 febbraio 1953, n. 58 ; 9 ottobre 1953, n. 731 ; 20 novembre 1953, n. 844 ; 19 dicembre 1953, n. 917 ; 25 maggio 1954, n. 253 ; 14 luglio 1954, n. 422 ; 5 luglio 1955, n. 548 ; 8 agosto 1955, numeri 649 e 695; 23 dicembre 1955 , numeri 1278 , 1279 , 1280 , 1281 , 1282; 8 maggio 1956 , numeri 481 e 482 e 12 luglio 1956 , n. 657 , che recano delle aggiunte e delle modificazioni alle dette norme, e ne prorogano gli effetti a non oltre il 14 luglio 1957 o stabiliscono altre date di scadenza; Visti i decreti-legge 3 dicembre 1953, n. 878 , convertito nella legge 31 gennaio 1954, n. 2; 28 settembre 1956, n. 1110 , convertito nella legge 29 novembre 1956, n. 1330; 27 ottobre 1956, n. 1176 , convertito nella legge 20 dicembre 1956, n. 1387; 14 dicembre 1956, n. 1362 , convertito nella legge 13 febbraio 1957, n. 10; 14 dicembre 1956, n. 1363 , convertito nella legge 13 febbraio 1957, n. 11 , con cui sono state apportate altre aggiunte e modificazioni; Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295 , che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, ed all'Accordo tariffario, concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949; Vista la legge 27 ottobre 1951, n. 1172 , che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo tariffario, concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Torquay del 21 aprile 1951; Vista la legge 14 aprile 1952, n. 560 , che ratifica e dà esecuzione agli Accordi italo-svizzeri conclusi a Berna il 14 luglio 1950; Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 2360 , che approva e dà esecuzione all'Accordo tariffario tra l'Italia e la Francia concluso a Roma il 7 marzo 1950; Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766 , che ratifica e dà esecuzione agli Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951, relativi alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio; Visti i decreti Ministeriali 31 dicembre 1955, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 20 giugno 1956 e 17 settembre 1956, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del 18 ottobre 1956 , che approvano il testo revisionato della Nomenclatura doganale della Comunità europea del carbone e dell'acciaio; Visto l' art. 87 della Costituzione ; Ritenuta la necessità di modificare il regime doganale di alcune merci; Sentita la Commissione parlamentare costituita a norma dell' art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993 , e confermata con le leggi 7 dicembre 1952, n. 1846, 3 novembre 1954, n. 1077 e 6 marzo 1957, n. 68 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta: Art. 1 Alla tabella di cui all' art. 3, lettera b) del decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453 , e successive aggiunte e modificazioni, sono apportate le aggiunte e le modificazioni indicate nell'allegata tabella firmata dal Ministro per le finanze.
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Il DPR 219/1957 è lo strumento normativo di riferimento per comprendere il regime daziario temporaneo sui prodotti siderurgici nel dopoguerra, con particolare attenzione a tariffe doganali, dazi di importazione e nomenclatura doganale della CECA. Commercialisti e consulenti doganali lo consultano per questioni relative a proroghe tariffarie, accordi commerciali internazionali (GATT, Protocollo di Annecy, Protocollo di Torquay) e applicazione della tariffa generale doganale nel settore dell'acciaio e del carbone.
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