Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 222/2024
Regolamento concernente la definizione del quadro orario degli insegnamenti e degli specifici risultati di apprendimento del percorso liceale del made in Italy, integrativo del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89. (25G00020)
Cosa prevede il DPR 222/2024 riguardo al nuovo percorso liceale del made in Italy?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 222/2024 definisce il quadro orario e i risultati di apprendimento del nuovo percorso liceale del made in Italy, istituito dalla legge 206/2023. Questo liceo si inserisce nell'articolazione del sistema dei licei italiano e rappresenta un'integrazione al regolamento precedente del DPR 89/2010. Il percorso è rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e mira a promuovere conoscenze, abilità e competenze connesse al made in Italy, allineando l'offerta formativa con la domanda di lavoro nei settori produttivi italiani. Il decreto stabilisce che il liceo deve fornire una formazione approfondita in scienze economiche e giuridiche, sviluppare competenze imprenditoriali, insegnare due lingue straniere (B2 e B1), rafforzare i percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, e acquisire competenze specifiche su gestione d'impresa, strategie di mercato e internazionalizzazione. L'attivazione dei percorsi è avvenuta a partire dall'anno scolastico 2024/2025 nelle classi prime, senza nuovi oneri per la finanza pubblica, e confluisce nell'opzione economico-sociale del liceo delle scienze umane.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 novembre 2024, n. 222
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 222/2024
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 novembre 2024, n. 222
## Regolamento concernente la definizione del quadro orario degli
insegnamenti e degli specifici risultati di apprendimento del
percorso liceale del made in Italy, integrativo del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89.
(25G00020)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 87 e 117 della Costituzione ; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 2; Vista la legge 27 dicembre 2023, n. 206 , recante «Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy» e, in particolare, l'articolo 18; Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 , recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»; Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali» e, in particolare, l'articolo 8, commi 1 e 4; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 , concernente «Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell' articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 »; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2010, n. 211, recante «Regolamento recante indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all' articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 , in relazione all'articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento»; Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale; Acquisito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, espresso nella seduta plenaria n. 127 del 31 maggio 2024; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2024; Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , espresso nella seduta del 12 settembre 2024; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 27 agosto 2024 e del 24 settembre 2024; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 novembre 2024; Sulla proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Oggetto 1. Ai sensi dell' articolo 18, comma 2, della legge 27 dicembre 2023, n. 206 , il presente regolamento definisce il quadro orario degli insegnamenti e gli specifici risultati di apprendimento del percorso liceale del made in Italy, che si inserisce nell'articolazione del sistema dei licei di cui all' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 , di cui costituisce parte integrante. N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo degli articoli 87 e 117 della Costituzione della Repubblica Italiana: l' art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. l' art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonchè dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. - Si riporta l' articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214: «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonchè dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali. 4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.». - Si riporta l' articolo 18 della legge 27 dicembre 2023, n. 206 , recante: «Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2023, n. 300: «Art. 18 (Liceo del made in Italy). - 1. Al fine di promuovere, in vista dell'allineamento tra la domanda e l'offerta di lavoro, le conoscenze, le abilità e le competenze connesse al made in Italy, è istituito il percorso liceale del made in Italy, che si inserisce nell'articolazione del sistema dei licei, di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 . 2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da emanare ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , si provvede alla definizione del quadro orario degli insegnamenti e degli specifici risultati di apprendimento del percorso liceale del "made in Italy" di cui al comma 1 del presente articolo, mediante integrazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 , nel rispetto delle Linee guida per le discipline STEM, adottate ai sensi dell' articolo 1, comma 552, lettera a), della legge 29 dicembre 2022, n. 197 , nonchè secondo i seguenti criteri: a) prevedere l'acquisizione, da parte degli studenti, di conoscenze, abilità e competenze approfondite nelle scienze economiche e giuridiche, all'interno di un quadro culturale che, riservando attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali, consenta di cogliere le intersezioni tra le discipline; b) sviluppare negli studenti, sulla base della conoscenza dei significati, dei metodi e delle categorie interpretative che caratterizzano le scienze economiche e giuridiche, competenze imprenditoriali idonee alla promozione e alla valorizzazione degli specifici settori produttivi del made in Italy; c) promuovere l'acquisizione, da parte degli studenti, degli strumenti necessari per la ricerca e per l'analisi degli scenari storico-geografici e artistico-culturali nonchè della dimensione storica e dello sviluppo industriale ed economico dei settori produttivi del made in Italy; d) prevedere l'acquisizione, da parte degli studenti, di strutture e competenze comunicative in due lingue straniere moderne, corrispondenti al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento, per la prima lingua, e al livello B1 del quadro comune europeo di riferimento, per la seconda lingua; e) prevedere misure di supporto allo sviluppo dei processi di internazionalizzazione anche attraverso il potenziamento dell'apprendimento integrato dei contenuti delle attività formative programmate in una lingua straniera veicolare, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e ferma restando la possibilità di ricevere finanziamenti da soggetti pubblici e privati; f) prevedere il rafforzamento dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento attraverso la connessione con i percorsi formativi degli ITS Academy e con il tessuto socio-economico produttivo di riferimento, favorendo la laboratorialità, l'innovazione e l'apporto formativo delle imprese e degli enti del territorio; g) prevedere l'acquisizione e l'approfondimento, con progressiva specializzazione, delle competenze, delle abilità e delle conoscenze connesse ai settori produttivi del made in Italy, anche in funzione di un qualificato inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni, attraverso il potenziamento dei percorsi di apprendistato ai sensi dell' articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 ; h) prevedere l'acquisizione, nell'ambito dell'opzione "made in Italy", di specifiche competenze, abilità e conoscenze riguardanti: 1) principi e strumenti per la gestione d'impresa; 2) tecniche e strategie di mercato per le imprese del made in Italy; 3) strumenti per il supporto e lo sviluppo dei processi produttivi e organizzativi delle imprese del made in Italy; 4) strumenti di sostegno all'internalizzazione delle imprese dei settori del made in Italy e delle relative filiere. 3. Il regolamento di cui al comma 2 è adottato nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e nel rispetto dei principi dell'autonomia delle istituzioni scolastiche nonchè di spazi di flessibilità per l'adeguamento dell'offerta formativa alla vocazione economica e culturale del territorio. 4. Nell'ambito della programmazione regionale dell'offerta formativa possono essere attivati, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, i percorsi liceali del made in Italy di cui al comma 1 a partire dalle classi prime; contestualmente, l'opzione economico-sociale presente all'interno del percorso del liceo delle scienze umane, di cui all'articolo 9, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 , confluisce nei percorsi liceali del made in Italy, ferma restando, per le classi successive alla prima, la prosecuzione, ad esaurimento, dell'opzione economico-sociale. L'attivazione dei suddetti percorsi liceali del made in Italy avviene nei limiti del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi di cui all' articolo 19, commi 5-quater , 5-quinquies e 5-sexies, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 , senza determinare esuberi di personale amministrativo, tecnico e ausiliario e di personale docente in una o più classi di concorso e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 5. In via transitoria e nelle more dell'adozione del regolamento di cui al comma 2, la costituzione delle classi prime del percorso liceale del made in Italy può avvenire, su richiesta delle istituzioni scolastiche che erogano l'opzione economico-sociale del percorso del liceo delle scienze umane, di cui all'articolo 9, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 , e previo accordo tra l'ufficio scolastico regionale e la regione, sulla base del quadro orario del piano degli studi per il primo biennio, di cui all'allegato A annesso alla presente legge, subordinatamente alla disponibilità delle occorrenti risorse umane, strumentali e finanziarie, nel limite di quelle disponibili a legislazione vigente nonchè all'assenza di esuberi di personale in una o più classi di concorso e, comunque, senza nuovi o maggiora oneri a carico della finanza pubblica, fermo restando quanto previsto al comma 4. 6. Il percorso liceale del made in Italy di cui al comma 1 è oggetto di monitoraggio e valutazione da parte di un tavolo nazionale coordinato dal Ministero dell'istruzione e del merito, di cui fanno parte rappresentanti dei Ministeri interessati, delle regioni e degli enti locali e le parti sociali, che opera avvalendosi anche dell'assistenza tecnica dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione e dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa. Ai partecipanti al tavolo di monitoraggio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Le amministrazioni competenti svolgono le attività di monitoraggio e valutazione con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.». - Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 , recante: "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado" è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115. - Si riporta l' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , recante: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202: «Art. 8 (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni. 2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall' articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142 . Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonchè rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 , concernente: «Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell' articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 », è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2010, n. 137. - Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2010, n. 211, recante: «Regolamento recante indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all' articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 , in relazione all'articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2010, n. 291. Note all'art. 1: - Per i riferimenti all' articolo 18 della legge 27 dicembre 2023, n. 206 , si vedano le note alle premesse. - Si riporta l'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 , come modificato dal presente decreto: «Art. 3 (Articolazione del sistema dei licei). - 1. Il sistema dei licei comprende i licei artistico, classico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico,delle scienze umane e del made in Italy. 2. Alla riorganizzazione dei percorsi delle sezioni bilingue, delle sezioni ad opzione internazionale, di liceo classico europeo, di liceo linguistico europeo e ad indirizzo sportivo, si provvede con distinto regolamento adottato ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e successive modificazioni, sulla base dei criteri previsti dal presente regolamento.».
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Decreto del Presidente della Repubblica 222/2024 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Il DPR 222/2024 è il riferimento normativo per il liceo del made in Italy, che integra il sistema dei licei secondo il DPR 89/2010 e la legge 206/2023. Dirigenti scolastici, docenti e orientatori lo consultano per competenze imprenditoriali, STEM, internazionalizzazione, ITS Academy, apprendistato e percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO).
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.