Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 23/2024

Regolamento concernente approvazione dello Statuto dell'Agenzia italiana per la gioventu'. (24G00042)

Pubblicato: 13/03/2024 In vigore dal: 24/01/2024 Documento ufficiale

Qual è l'oggetto del Decreto del Presidente della Repubblica n. 23/2024 e quali sono le principali funzioni dell'Agenzia italiana per la gioventù?

Spiegato da FiscoAI
Il DPR 23/2024 approva lo Statuto dell'Agenzia italiana per la gioventù, un ente pubblico non economico istituito dal decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 (convertito in legge n. 41/2023). L'Agenzia subentra alle funzioni precedentemente svolte dall'Agenzia nazionale per i giovani, operando nell'ambito dei programmi europei Erasmus+ (periodo 2021-2027) e del Corpo europeo di solidarietà (European Solidarity Corps), in attuazione dei relativi regolamenti UE. L'Agenzia è dotata di personalità giuridica e autonomia regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria e contabile, con una dotazione organica di 45 unità (3 dirigenti di livello non generale, 16 funzionari, 25 assistenti e 1 operatore). Le funzioni di indirizzo e vigilanza sono esercitate dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili, che provvede alla nomina del Consiglio di amministrazione (3 componenti) e del Collegio dei revisori dei conti (3 membri) entro trenta giorni dall'approvazione dello Statuto. L'Agenzia svolge attività di cooperazione nei settori delle politiche giovanili e dello sport, anche a livello internazionale, nonché attività di coordinamento, promozione e ricerca sulla cittadinanza europea e sulla partecipazione dei giovani.

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Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 2024, n. 23

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 23/2024 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 2024, n. 23 ## Regolamento concernente approvazione dello Statuto dell'Agenzia italiana per la gioventu'. (24G00042) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' articolo 87, quinto comma, della Costituzione ; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare l'articolo 17, comma 1; Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 , recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonchè per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune», e, in particolare, l'articolo 55 che istituisce l'Agenzia italiana per la gioventù; ente pubblico non economico dotato di personalità giuridica e di autonomia regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria e contabile, disponendo, al comma 2, che l'Agenzia italiana per la gioventù subentra a tutti gli effetti nelle funzioni svolte dall'Agenzia nazionale per i giovani nell'ambito degli obiettivi individuati dai programmi europei e in attuazione della decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, e del regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, e del regolamento (UE) 2021/888 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021 ; Visto il regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021 , che istituisce il programma europeo Erasmus+: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013 ; Visto il regolamento (UE) 2021/888 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021 , che istituisce il programma europeo «Corpo europeo di solidarietà» e abroga i regolamenti (UE) 2018/1475 e (UE) n. 375/2014 («European Solidarity Corps»); Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444 , recante «Disciplina della proroga degli organi amministrativi», e in particolare, l'articolo 3; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15 , recante «Disposizioni urgenti per il recepimento delle direttive comunitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE e per l'adeguamento a decisioni in ambito comunitario relative all'assistenza a terra negli aeroporti, all'Agenzia nazionale per i giovani e al prelievo venatorio» e, in particolare, l'articolo 5, comma 1, che ha istituito l'Agenzia nazionale per i giovani; Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 , recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» e, in particolare, l'articolo 1, comma 596; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2007, n. 156 , recante «Regolamento concernente emanazione dello statuto dell'Agenzia nazionale per i giovani»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 288, dell'11 dicembre 2012 , recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 agosto 2022, n. 143 , recante «Regolamento in attuazione dell' articolo 1, comma 596, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 , in materia di compensi, gettoni di presenza e ogni altro emolumento spettante ai componenti gli organi di amministrazione e di controllo, ordinari e straordinari, degli enti pubblici»; Vista l'informativa sindacale fornita in data 7 dicembre 2023, n. prot. 8390/2023; Considerato che nell'ambito della programmazione comunitaria 2014-2020 e 2021-2027, l'Agenzia nazionale per i Giovani è stata indicata quale Agenzia nazionale di riferimento del Programma Erasmus+ per il capitolo Youth e Sport e del Corpo europeo di Solidarietà (di seguito ESC); Considerato che sulla base del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 , recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonchè per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune» e, in particolare, l'articolo 55 in base al quale le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia sono assegnate al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità politica delegata in materia politiche giovanili; Considerato che il richiamato articolo 55, comma 5, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 , prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili, sia emanato il nuovo Statuto dell'istituita Agenzia italiana per la gioventù; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 ottobre 2023; Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato n. 1491 , espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 novembre 2023; Udito il parere del Consiglio di Stato n. 1584 , espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 dicembre 2023; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 2024; Sulla proposta del Ministro per lo sport e i giovani; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Statuto dell'Agenzia italiana per la gioventù 1. È approvato lo Statuto dell'Agenzia italiana per la gioventù, allegato al presente regolamento, che ne costituisce parte integrante. 2. Nella gestione dei programmi europei «Erasmus+ per il periodo 2021-2027», istituito con regolamento (UE) n. 2021/817, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021 , e «European Solidarity Corps», di cui al regolamento (UE) n. 2021/888, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021 , nonchè dei futuri programmi europei nel settore delle politiche giovanili, sono fatte salve le competenze delle altre Amministrazioni coinvolte. 3. Dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUUE). Note alle premesse: - L' art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Il testo dell' art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente: «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonchè dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e).». - Il testo dell' art. 55 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonchè per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune», pubblicato nella Gazz. Uff. 24 febbraio 2023, n. 47, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 , è il seguente: «Art. 55 (Agenzia italiana per la gioventù). - 1. È istituita l'Agenzia italiana per la gioventù, ente pubblico non economico dotato di personalità giuridica e di autonomia regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria e contabile, fermo restando quanto disposto dall' articolo 1, comma 14, lettera a), del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 . 2. L'Agenzia italiana per la gioventù subentra a tutti gli effetti nelle funzioni attualmente svolte dall'Agenzia nazionale per i giovani nell'ambito degli obiettivi individuati dai programmi europei e in attuazione della decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, del regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, e del regolamento (UE) 2021/888 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021 . A tal fine, coopera con le altre Agenzie o Autorità delegate per i settori istruzione e formazione e svolge attività di cooperazione nei settori delle politiche della gioventù e dello sport, anche a livello internazionale e con le comunità degli italiani all'estero d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nonchè attività di coordinamento, promozione e realizzazione di studi e ricerche sulla cittadinanza europea, sulla cittadinanza attiva e sulla partecipazione dei giovani, e funzioni di autorità abilitata alla formazione di animatori socioeducativi. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono trasferite all'Agenzia italiana per la gioventù le dotazioni finanziarie, strumentali e di personale dell'Agenzia nazionale per i giovani di cui all' articolo 5 del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15 , che viene conseguentemente soppressa. L'Agenzia italiana per la gioventù succede alla soppressa Agenzia nazionale per i giovani in tutti i rapporti attivi e passivi e al personale trasferito continua ad applicarsi il CCNL dell'Area e del Comparto Funzioni centrali sezione Ministeri. La dotazione organica dell'Agenzia italiana per la gioventù è costituita da complessive 45 unità, di cui 3 posizioni dirigenziali di livello non generale, 16 funzionari, 25 assistenti e 1 operatore. 3. Le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia sono esercitate dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili. L'Agenzia italiana per la gioventù è autorizzata a fornire supporto tecnico-operativo al Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri, mediante la stipula di apposite convenzioni o protocolli di intesa. 4. Entro trenta giorni dalla data di approvazione dello statuto, l'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili provvede alla nomina del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana per la gioventù, organo di vertice politico-amministrativo, formato da tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente dotato di comprovata esperienza in materia di politiche giovanili, nonchè del Collegio dei revisori dei conti, formato da tre membri, uno dei quali designato dal Ministero dell'economia e delle finanze. L'attività degli uffici amministrativi dell'Agenzia è coordinata da un dirigente di livello non generale, scelto dal Consiglio di amministrazione nell'ambito della dotazione organica di cui al comma 2. Sino all'insediamento dei componenti del Consiglio di amministrazione di cui al primo periodo, la gestione corrente è assicurata da un commissario straordinario, nominato con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili. 5. Nelle more dell'adozione dello statuto dell'Agenzia italiana per la gioventù, da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continua ad applicarsi, in quanto compatibile, il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2007, n. 156 . Il collegio dei revisori dell'Agenzia nazionale per i giovani rimane in carica sino all'emanazione dello statuto dell'Agenzia italiana per la gioventù. 6. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 1 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 . 7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». - La decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006 , che istituisce il programma «Gioventù in azione» per il periodo 2007-2013, è pubblicata nella GUCE L 327 del 24 novembre 2006. - Il Regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021 che istituisce Erasmus+: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013 , è pubblicato nella GU L 189 del 28 maggio 2021. - Il Regolamento (UE) 2021/888 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021 , che istituisce il programma «corpo europeo di solidarietà» e abroga i regolamenti (UE) 2018/1475 e (UE) n. 375/2014, è pubblicata nella GU L 202 dell'8 giugno 2021. - Il testo dell' art. 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293 (Disciplina dell'attività di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n. 444 , è il seguente: «Art. 3 (Proroga degli organi - Regime degli atti). - 1. Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all'articolo 2 sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo. 2. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonchè gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità. 3. Gli atti non rientranti fra quelli indicati nel comma 2, adottati nel periodo di proroga, sono nulli.». - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001 n. 106, supplemento ordinario n. 112. - Il testo dell' art. 5, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297 (Disposizioni urgenti per il recepimento delle direttive comunitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE e per l'adeguamento a decisioni in ambito comunitario relative all'assistenza a terra negli aeroporti, all'Agenzia nazionale per i giovani e al prelievo venatorio), convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15 , è il seguente: «Art. 5 (Agenzia nazionale per i giovani). - 1. In attuazione della decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006 , è costituita, ai sensi dell' art. 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , l'Agenzia nazionale per i giovani, con sede in Roma. Le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia sono esercitate congiuntamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per le politiche giovanili e dal Ministro della solidarietà sociale.». - Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 (ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 dell'11 dicembre 2012 . - Il comma 596 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) è il seguente: «596. I compensi, i gettoni di presenza ed ogni ulteriore emolumento, con esclusione dei rimborsi spese, spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ordinari o straordinari, degli enti e organismi di cui al comma 590, escluse le società, sono stabiliti da parte delle amministrazioni vigilanti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero mediante deliberazioni dei competenti organi degli enti e organismi, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari, da sottoporre all'approvazione delle predette amministrazioni vigilanti. I predetti compensi e i gettoni di presenza sono determinati sulla base di procedure, criteri, limiti e tariffe fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.». - Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 agosto 2022, n. 143 (Regolamento in attuazione dell' art. 1, comma 596, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 in materia di compensi, gettoni di presenza e ogni altro emolumento spettante ai componenti gli organi di amministrazione e di controllo, ordinari e straordinari, degli enti pubblici) è pubblicato nella GU Serie Generale n.222 del 22 settembre 2022. - Il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2007, n. 156 (Regolamento concernente: «Emanazione dello statuto dell'Agenzia nazionale per i giovani») è pubblicato nella GU n. 218 del 19 settembre 2007 . Note all'art. 1: - Il Regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021 che istituisce «Erasmus+: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport» e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013 è pubblicato nella GUCE, L 189 del 28 maggio 2021. - Il Regolamento (UE) 2021/888 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021 , che istituisce il programma «corpo europeo di solidarietà» e abroga i regolamenti (UE) 2018/1475 e (UE) n. 375/2014 è pubblicato nella GUCE, L 202/32 del 8 giugno 2021 .

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Il DPR 23/2024 è il riferimento normativo per l'istituzione e il funzionamento dell'Agenzia italiana per la gioventù, ente pubblico che gestisce programmi europei come Erasmus+ e il Corpo europeo di solidarietà. Amministratori pubblici, dirigenti di enti locali e responsabili di politiche giovanili consultano questo decreto per comprendere la governance, l'autonomia organizzativa e finanziaria dell'Agenzia, nonché le modalità di cooperazione con altre amministrazioni nel settore delle politiche giovanili e della formazione europea.

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