Decreto del Presidente della Repubblica
Imposte Indirette
Decreto del Presidente della Repubblica 237/1963
Proroga dall'8 dicembre 1962 a non oltre il 7 dicembre 1963 delle disposizioni concernenti la tassa di compensazione in aggiunta al dazio doganale ed agli altri diritti in vigore per il solfuro di carbonio nonche' sospensioni e riduzioni daziarie, per l'anno 1963, per alcuni prodotti.
Qual è l'oggetto del DPR 237/1963 e fino a quando rimangono in vigore le disposizioni sulla tassa di compensazione del solfuro di carbonio?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 237/1963 del 30 gennaio 1963 prolunga le disposizioni relative alla tassa di compensazione applicata al solfuro di carbonio, un prodotto chimico classificato nella voce doganale 28.15-B della tariffa doganale. La norma estende la validità di queste disposizioni dall'8 dicembre 1962 fino al 7 dicembre 1963, confermando un regime tariffario speciale già precedentemente prorogato. Il decreto riguarda principalmente gli importatori e i commercianti di solfuro di carbonio, nonché le aziende che utilizzano questa sostanza come materia prima nei loro processi produttivi. Oltre alla proroga della tassa di compensazione, il decreto autorizza anche sospensioni e riduzioni daziarie per alcuni prodotti specifici durante l'anno 1963, rappresentando un intervento di politica commerciale e doganale del governo italiano in coordinamento con gli obblighi derivanti dagli accordi internazionali e dalle comunità europee allora in corso di costituzione.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 gennaio 1963, n. 237
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 237/1963
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 gennaio 1963, n. 237
## Proroga dall'8 dicembre 1962 a non oltre il 7 dicembre 1963 delle
disposizioni concernenti la tassa di compensazione in aggiunta al
dazio doganale ed agli altri diritti in vigore per il solfuro di
carbonio nonche' sospensioni e riduzioni daziarie, per l'anno 1963,
per alcuni prodotti.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Viste le leggi 24 dicembre 1949, n. 993; 7 dicembre 1952, n. 1846; 3 novembre 1954, n. 1077; 6 marzo 1957, n. 68; 24 luglio 1959, n. 693; 20 dicembre 1960, n. 1527 e 26 gennaio 1962, n. 6 ; Viste la tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto presidenziale 21 dicembre 1961, n. 1339 , e successive aggiunte e modificazioni; Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295 , che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, e le successive aggiunte e modificazioni; Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 1976 , che ratifica e dà esecuzione alle seguenti Convenzioni internazionali firmate dall'Italia a Bruxelles, l'11 gennaio 1951: Convenzione sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativo annesso: Convenzione sul valore in dogana, delle merci e relativi annessi; Convenzione per la creazione di un Consiglio di cooperazione doganale e relativo annesso; Protocollo relativo al gruppo di studi per l'Unione doganale europea; Vista la legge 25 aprile 1957, n. 358 , che ratifica e dà esecuzione al Protocollo di rettifica alla Convenzione di Bruxelles del 15 dicembre 1950 sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali, firmato a Bruxelles il 1 luglio 1955; Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766 , che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi Internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951: Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi; Protocollo sui privilegi e le immunità della Comunità; Protocollo sullo statuto della Corte di giustizia; Protocollo sulle relazioni con il Consiglio d'Europa; Convenzione relativa alle disposizioni transitorie; Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203 , che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: a) Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ed Atti allegati; b) Trattato che istituisce la Comunità economica europea ed Atti allegati, c) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee; Visti il decreto presidenziale 24 dicembre 1960, numero 1584 , che dà applicazione alla decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee del 13 febbraio 1960, che stabilisce la tariffa doganale comune e successive aggiunte e modificazioni; Vista la legge 28 luglio 1962, n. 1002 , che ratifica e dà esecuzione agli Accordi internazionali firmati ad Atene il 9 luglio 1961 e agli Atti connessi, relativi alla Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Grecia; Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la necessità di apportare modificazioni al regime daziario per determinati prodotti; Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell' art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993 , e successive aggiunte e modificazioni; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta: Art. 1 Le disposizioni concernenti la tassa di compensazione sul solfuro di carbonio (voce della tariffa doganale 28.15-B) stabilite con gli articoli 1 , 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1962, n. 530 , già prorogate dall'8 agosto 1962 al 7 dicembre 1962 con il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1962, n. 1267 , sono ulteriormente prorogate dall'8 dicembre 1962 al 7 dicembre 1963.
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Il DPR 237/1963 disciplina il regime doganale e la tassa di compensazione su merci specifiche, operando nel contesto della tariffa doganale comune e degli accordi GATT. Importatori e operatori commerciali devono considerare le sospensioni e riduzioni daziarie previste, nonché gli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali sulla nomenclatura doganale e dalla nascente Comunità Economica Europea.
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