Quali dazi doganali applica il DPR 238/1963 sui macchinari destinati alle autostrade provenienti da paesi extra-UE?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto del Presidente della Repubblica 238/1963 modifica il regime daziario per specifici prodotti utilizzati nell'esercizio delle autostrade, applicando aliquote ridotte rispetto alla tariffa doganale generale. La norma riguarda principalmente i gestori di infrastrutture autostradali che importano macchinari e attrezzature tecniche da paesi esterni alla Comunità Economica Europea. In pratica, il decreto fissa tre categorie di prodotti con dazi agevolati: macchine di entrata e uscita (11%), registratori automatici per la tabulazione dei transiti (11%) e pedane sensibili (10%). Questi benefici si applicano a condizione che i prodotti provengano da Stati non membri della CEE e siano destinati specificamente all'esercizio autostradale, secondo le modalità e condizioni che il Ministro delle Finanze avrebbe dovuto stabilire con successivi provvedimenti.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1963, n. 238
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 238/1963
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1963, n. 238
## Modificazione del regime daziario di alcuni prodotti.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Viste le leggi 24 dicembre 1949, n. 993; 7 dicembre 1952, n. 1846; 3 novembre 1954, n. 1077; 6 marzo 1957, n. 68; 24 luglio 1959, n. 693; 20 dicembre 1960, n. 1527 e 26 gennaio 1962, n. 6 ; Viste la tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto presidenziale 21 dicembre 1961, n. 1339 , e successive aggiunte e modificazioni; Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295 , che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, e le successive aggiunte e modificazioni; Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 1976 , che ratifica e dà esecuzione alle seguenti Convenzioni internazionali firmate dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951: Convenzione sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativo annesso; Convenzione sul valore in dogana delle merci e relativi annessi; Convenzione per la creazione di un Consiglio di cooperazione doganale e relativo annesso; Protocollo relativo al gruppo di studi per l'Unione doganale europea; Vista la legge 25 aprile 1957, n. 358 , che ratifica e dà esecuzione al Protocollo di rettifica alla Convenzione di Bruxelles del 15 dicembre 1950 sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali, firmato a Bruxelles il 1 luglio 1955; Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766 , che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951: Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi; Protocollo sui privilegi e le immunità della Comunità; Protocollo sullo statuto della Corte di giustizia, Protocollo sulle relazioni con il Consiglio d'Europa; Convenzione relativa alle disposizioni transitorie; Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203 , che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: a) Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ed Atti allegati; b) Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea ed Atti allegati; c) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee; Visti il decreto presidenziale 24 dicembre 1960, numero 1584 , che dà applicazione alla decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee del 13 febbraio 1960, che stabilisce la tariffa doganale comune e successive aggiunte e modificazioni; Vista la legge 28 luglio 1962, n. 1002 , che ratifica e dà esecuzione agli Accordi internazionali firmati ad Atene il 9 luglio 1961 e agli Atti connessi, relativi alla Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Grecia; Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la necessità di apportare modificazioni al regime daziario per determinati prodotti; Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell' art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993 , e successive aggiunte e modificazioni; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta: Art. 1 Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i dazi previsti dalla vigente tariffa doganale per i sottoelencati prodotti, per le provenienze dagli altri Stati membri della Comunità Economica Europea, senza i certificati prescritti, e per le provenienze estranee alla predetta Comunità, destinati all'esercizio delle autostrade, si applicano nella misura a fianco di ciascuno di essi indicati, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze: ex 81.52-C-III - macchine di entrata e di uscita............. dazio 11% ex 84.52-C-IV - registratori automati ci per la tabulazione dei transiti.......... " 11% ex 85.22-C-IV - pedane sensibili...... " 10%
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Il DPR 238/1963 è rilevante per chi opera nel settore delle infrastrutture autostradali e deve gestire l'importazione di macchinari specializzati, in quanto disciplina le aliquote doganali di importazione, i regimi preferenziali per i paesi CEE e le condizioni di applicazione dei dazi ridotti. Commercialisti e consulenti doganali lo consultano per questioni relative alla classificazione tariffaria, all'origine delle merci, ai certificati di provenienza e alle agevolazioni doganali per attrezzature destinate a specifici usi industriali.
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