Decreto del Presidente della Repubblica
Imposte Indirette
Decreto del Presidente della Repubblica 253/1954
Proroga a non oltre il 14 luglio 1955, con alcune modificazioni ed aggiunte, delle norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale.
Qual è l'oggetto del DPR 253/1954 e fino a quando rimangono in vigore le norme temporanee sulla tariffa doganale?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 253/1954 del 25 maggio 1954 proroga le norme temporanee per l'applicazione della nuova tariffa doganale dei dazi di importazione fino al 14 luglio 1955. Questo decreto si applica a tutte le importazioni di merci in Italia e riguarda gli operatori commerciali, le imprese importatrici e gli enti doganali che devono applicare i dazi secondo la tariffa generale approvata nel 1950. Il provvedimento mantiene i livelli tariffari precedentemente stabiliti, evitando variazioni improvvise nel regime doganale e garantendo continuità normativa durante il periodo di transizione verso l'applicazione definitiva della nuova tariffa. Particolare rilevanza assume il mantenimento del regime daziario per bestiame e carni, già disciplinato da precedenti decreti, aspetto cruciale per il settore agroalimentare e per le imprese operanti nel commercio estero.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 maggio 1954, n. 253
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 253/1954
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 maggio 1954, n. 253
## Proroga a non oltre il 14 luglio 1955, con alcune modificazioni ed
aggiunte, delle norme temporanee per la prima applicazione della
nuova tariffa doganale.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 993 ; Vista la legge 7 dicembre 1952, n. 1846 ; Vista la tariffa generale dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442 ; Visto il decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453 , che detta norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale dei dazi di importazione; Visti i decreti Presidenziali 30 luglio 1950, n. 578 ; 16 novembre 1950, n. 919 ; 31 gennaio 1951, n. 23 ; 2 aprile 1951, n. 225 ; 30 giugno 1951, n. 516 ; 1 novembre 1951, n. 1125 ; 31 marzo 1952, n. 169 ; 10 luglio 1952, n. 771 ; 24 dicembre 1952, n. 2387 ; 9 febbraio 1953, n. 38 ; 28 febbraio 1953, n. 58 ; 20 novembre 1953, n. 844 e 19 dicembre 1953, n. 917 , che recano delle aggiunte e delle modificazioni alle dette norme temporanee e ne prorogano gli effetti a non oltre il 14 luglio 1954; Visto il decreto Presidenziale 9 ottobre 1953, n. 731 , che modifica, a non oltre il 31 luglio 1951, il regime daziario del bestiame e delle carni; Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295 , che dà piena ed intera esecuzione dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, ed all'Accordo tariffario concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1919; Vista la legge 27 ottobre, n. 1172, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo tariffario concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Torquay del 21 aprile 1951; Vista la legge 14 aprile 1952, n. 560 , che ratifica e dà esecuzione agli Accordi italo-svizzeri, conclusi a Berna il 14 luglio 1950; Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 2360 , che approva e dà esecuzione all'Accordo tariffario tra l'Italia e la Francia, concluso a Roma il 7 marzo 1950; Visto l' art. 87 della Costituzione ; Ritenuta la necessità di mantenere i dazi della vigente tariffa doganale al livello stabilito con le anzidette norme temporanee; Sentita la Commissione parlamentare costituita a norma dell' art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993 , e confermata con legge 7 dicembre 1952, n. 1846 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta: Art. 1 Le norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale dei dazi di importazione, stabilite col decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453 , e successive aggiunte e modificazioni, ed in vigore alla data del presente decreto, comprese quelle riguardanti il regime daziario delle carni e del bestiame, di cui al decreto Presidenziale 9 ottobre 1953, n. 731 , sono prorogate a non oltre il 14 luglio 1955.
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Il DPR 253/1954 è il riferimento normativo per la proroga delle norme temporanee sulla tariffa doganale, dazi di importazione e regime tariffario. Commercialisti e consulenti doganali lo consultano per questioni relative a tariffe doganali, accordi commerciali internazionali (GATT, Protocolli di Annecy e Torquay), e applicazione dei dazi su merci importate, in particolare per il settore agroalimentare e il bestiame.
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