Decreto del Presidente della Repubblica Imposte Indirette

Decreto del Presidente della Repubblica 253/1954

Proroga a non oltre il 14 luglio 1955, con alcune modificazioni ed aggiunte, delle norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale.

Pubblicato: 08/06/1954 In vigore dal: 25/05/1954 Documento ufficiale

Qual è l'oggetto del DPR 253/1954 e fino a quando rimangono in vigore le norme temporanee sulla tariffa doganale?

Spiegato da FiscoAI
Il DPR 253/1954 del 25 maggio 1954 proroga le norme temporanee per l'applicazione della nuova tariffa doganale dei dazi di importazione fino al 14 luglio 1955. Questo decreto si applica a tutte le importazioni di merci in Italia e riguarda gli operatori commerciali, le imprese importatrici e gli enti doganali che devono applicare i dazi secondo la tariffa generale approvata nel 1950. Il provvedimento mantiene i livelli tariffari precedentemente stabiliti, evitando variazioni improvvise nel regime doganale e garantendo continuità normativa durante il periodo di transizione verso l'applicazione definitiva della nuova tariffa. Particolare rilevanza assume il mantenimento del regime daziario per bestiame e carni, già disciplinato da precedenti decreti, aspetto cruciale per il settore agroalimentare e per le imprese operanti nel commercio estero.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 maggio 1954, n. 253

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 253/1954 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 maggio 1954, n. 253 ## Proroga a non oltre il 14 luglio 1955, con alcune modificazioni ed aggiunte, delle norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 993 ; Vista la legge 7 dicembre 1952, n. 1846 ; Vista la tariffa generale dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442 ; Visto il decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453 , che detta norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale dei dazi di importazione; Visti i decreti Presidenziali 30 luglio 1950, n. 578 ; 16 novembre 1950, n. 919 ; 31 gennaio 1951, n. 23 ; 2 aprile 1951, n. 225 ; 30 giugno 1951, n. 516 ; 1 novembre 1951, n. 1125 ; 31 marzo 1952, n. 169 ; 10 luglio 1952, n. 771 ; 24 dicembre 1952, n. 2387 ; 9 febbraio 1953, n. 38 ; 28 febbraio 1953, n. 58 ; 20 novembre 1953, n. 844 e 19 dicembre 1953, n. 917 , che recano delle aggiunte e delle modificazioni alle dette norme temporanee e ne prorogano gli effetti a non oltre il 14 luglio 1954; Visto il decreto Presidenziale 9 ottobre 1953, n. 731 , che modifica, a non oltre il 31 luglio 1951, il regime daziario del bestiame e delle carni; Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295 , che dà piena ed intera esecuzione dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, ed all'Accordo tariffario concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1919; Vista la legge 27 ottobre, n. 1172, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo tariffario concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Torquay del 21 aprile 1951; Vista la legge 14 aprile 1952, n. 560 , che ratifica e dà esecuzione agli Accordi italo-svizzeri, conclusi a Berna il 14 luglio 1950; Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 2360 , che approva e dà esecuzione all'Accordo tariffario tra l'Italia e la Francia, concluso a Roma il 7 marzo 1950; Visto l' art. 87 della Costituzione ; Ritenuta la necessità di mantenere i dazi della vigente tariffa doganale al livello stabilito con le anzidette norme temporanee; Sentita la Commissione parlamentare costituita a norma dell' art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993 , e confermata con legge 7 dicembre 1952, n. 1846 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta: Art. 1 Le norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale dei dazi di importazione, stabilite col decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453 , e successive aggiunte e modificazioni, ed in vigore alla data del presente decreto, comprese quelle riguardanti il regime daziario delle carni e del bestiame, di cui al decreto Presidenziale 9 ottobre 1953, n. 731 , sono prorogate a non oltre il 14 luglio 1955.

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Decreto del Presidente della Repubblica 253/1954 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Il DPR 253/1954 è il riferimento normativo per la proroga delle norme temporanee sulla tariffa doganale, dazi di importazione e regime tariffario. Commercialisti e consulenti doganali lo consultano per questioni relative a tariffe doganali, accordi commerciali internazionali (GATT, Protocolli di Annecy e Torquay), e applicazione dei dazi su merci importate, in particolare per il settore agroalimentare e il bestiame.

Normative correlate

Regolamento UE 1457/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1457 della Commissione, del 29 giugno 2026,…
Legge 113/2026
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 6…
Decisione UE 1407/2026
Decisione (UE) 2026/1407 della Commissione, del 26 giugno 2026, relativa alla f…
Decisione UE 1440/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1440 del Consiglio, del 25 giugno 2026, che a…
Regolamento UE 1463/2026
Regolamento (UE) 2026/1463 del Consiglio, del 25 giugno 2026, che modifica il r…
Regolamento UE 1461/2026
Regolamento (UE) 2026/1461 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugn…
Regolamento UE 1455/2026
Regolamento (UE) 2026/1455 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugn…
Regolamento UE 1373/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1373 della Commissione, del 22 giugno 2026,…

Altre normative del 1954

Trasferimento della Scuola tecnica industriale in Cividale del Friuli-Rubignacco dalla se… Decreto del Presidente della Repubblica 1582 Istituzione di un Istituto professionale per l'agricoltura in Fidenza. Decreto del Presidente della Repubblica 1580 Istituzione di un Istituto professionale alberghiero in Napoli. Decreto del Presidente della Repubblica 1581 Istituzione di un Istituto tecnico industriale statale per tessili e per chimici tintori … Decreto del Presidente della Repubblica 1578 Istituzione di un Istituto tecnico industriale statale per maglieri e per tessili, in Nov… Decreto del Presidente della Repubblica 1579 Istituzione di un Istituto professionale per l'industria e l'artigianato in Livorno. Decreto del Presidente della Repubblica 1575 Istituzione di un Istituto professionale femminile in Napoli. Decreto del Presidente della Repubblica 1576 Istituzione di Istituti tecnici commerciali in Ariano Irpino, Belluno, Canicatti, Noia e … Decreto del Presidente della Repubblica 1577

Altri Decreto del Presidente della Repubblica

Regolamento recante modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia … 102/2026 Recepimento dell'accordo sindacale per il personale della carriera diplomatica relativame… 82/2026 Modifica del regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazi… 73/2026 Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30… 41/2026 Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 set… 20/2026 Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010… 12/2026
Vedi tutti i Decreto del Presidente della Repubblica →