Quali sono le modalità di calcolo e i criteri di applicazione del diritto annuo per la quotazione ufficiale dei titoli alla Borsa valori di Torino secondo il DPR 276/1948?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 276/1948 disciplina il regime dei diritti di borsa dovuti dalle società per l'iscrizione e il mantenimento dei titoli (azioni, obbligazioni e altri valori) nel listino ufficiale della Borsa valori di Torino. Il diritto annuo è calcolato in base al capitale nominale dei titoli ammessi a quotazione, con un importo fisso di 50 lire per ogni milione o frazione di milione. La norma si applica a tutte le società, enti e istituti che richiedono la quotazione ufficiale dei propri titoli presso la Borsa torinese. In pratica, il calcolo del diritto tiene conto del momento dell'iscrizione nel listino: se avviene nel primo semestre dell'anno, il diritto è dovuto per l'anno intero; se nel secondo semestre, è ridotto della metà. Per le successive emissioni di titoli, l'importo si somma a quello già quotato per determinare il supplemento dovuto, applicando la medesima riduzione se l'emissione avviene nel secondo semestre. Sono esenti da tassa i valori che la legge ammette di diritto a quotazione in Borsa, senza necessità di richiesta formale.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1948, n. 276
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 276/1948
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1948, n. 276
## Modificazione della tariffa dei diritti di borsa spettanti alla
Camera di commercio, industria e agricoltura di Torino.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 28 agosto 1924, n. 1593 , col quale venne approvata la tariffa dei diritti spettanti alla Camera di commercio di Torino; Visti il regio decreto 26 luglio 1935, n. 1496 , ed il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 206 , coi quali vennero apportate variazioni alla predetta tariffa; Viste le deliberazioni della Camera di commercio di Torino, in data 18 dicembre 1947 e 24 gennaio 1948, con le quali sono state proposte ulteriori modifiche alla tariffa anzidetta; Visto l' art. 53 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 , col quale si stabiliva la forma e l'organo competente per la emanazione dei provvedimenti riguardanti diritti di borsa; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro; Decreta: Art. 1 Articolo unico. Il diritto annuo per la quotazione ufficiale dei titoli alla Borsa valori di Torino è stabilito in Lit. 50 (cinquanta) per ogni milione o frazione di milione di capitale nominale della società, cui le azioni appartengono, o di ammontare complessivo di ogni singolo tipo di obbligazione, o altro titolo dell'istituto, ente o società, ammessi alla quotazione ufficiale. L'impegno di quotazione è annuale e decorre dal 1 gennaio. L'anno in corso si computa per anno intero, quando l'iscrizione del titolo nel listino ufficiale avvenga nel 1°, semestre; quando invece l'iscrizione avvenga nel 2° semestre, il diritto da corrispondersi è ridotto a metà. L'importo delle successive emissioni si somma all'importo dei titoli già ammessi a quotazione per calcolare il supplemento dovuto; nel caso di emissione avvenuta nel 20 semestre il diritto dovuto è ridotto a metà. Sono esenti da tassa i valori, che la legge ammette di diritto a quotazione in Borsa. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 febbraio 1948 DE NICOLA DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1948 Atti dei Governo, registro n. 19, foglio n. 18. - FRASCA
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Il DPR 276/1948 è il riferimento normativo per i diritti di borsa e le tariffe applicate dalla Camera di commercio di Torino, disciplinando la quotazione ufficiale di titoli, azioni e obbligazioni. Commercialisti e società quotate lo consultano per comprendere le modalità di calcolo dei diritti annuali, le riduzioni proporzionali e le esenzioni previste per i valori ammessi di diritto a quotazione in Borsa.
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