Decreto del Presidente della Repubblica Imposte Indirette

Decreto del Presidente della Repubblica 300/1964

Aumento del quantitativo minimo di sale da prelevare a prezzo speciale dalle industrie presso gli stabilimenti di produzione del Monopolio.

Pubblicato: 23/05/1964 In vigore dal: 18/04/1964 Documento ufficiale

Qual è il quantitativo minimo di sale da prelevare presso gli stabilimenti del Monopolio per usufruire dei prezzi speciali previsti dal DPR 300/1964?

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Il DPR 300/1964 stabilisce che le industrie che desiderano acquistare sale a prezzi agevolati direttamente presso le saline e gli stabilimenti di produzione del Monopolio dello Stato devono prelevare un quantitativo minimo di 8000 quintali per ogni acquisto. Questo decreto si applica alle industrie che utilizzano il sale per specifiche lavorazioni: caseifici, concerie per la salagione delle pelli, raffinerie di oli e fabbriche di saponi, aziende di pastorizia e stabilimenti di salagione del pesce. La norma consolida e modifica i precedenti decreti presidenziali che avevano fissato prezzi speciali per questi settori, elevando il quantitativo minimo per rendere più efficienti gli acquisti presso il Monopolio. Per le aziende interessate, il rispetto di questa soglia è condizione essenziale per accedere alle agevolazioni fiscali e ai prezzi ridotti previsti dalla normativa sul monopolio dei sali, rappresentando un elemento rilevante nella pianificazione degli approvvigionamenti e dei costi di produzione.

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Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1964, n. 300

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 300/1964 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1964, n. 300 ## Aumento del quantitativo minimo di sale da prelevare a prezzo speciale dalle industrie presso gli stabilimenti di produzione del Monopolio. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 17 luglio 1912, n. 907 , sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni; Vista la legge 19 dicembre 1958, n. 1085 , sul regime di imposizione fiscale sui prodotti oggetto di monopolio dello Stato; Vista la legge 17 dicembre 1957, n. 1249 , concernente agevolazioni sul prezzo del sale per l'industria casearia; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1938, n. 375 , che determina il prezzo di vendita del sale comune destinato all'industria casearia; Visti i decreti del Presidente della Repubblica 11 marzo 1953, n. 279 ; 24 ottobre 1955, n. 1006 ; 13 maggio 1957, n. 439 ; 18 maggio 1959, n. 383 e 28 agosto 1960, n. 1046 , che determinano i prezzi speciali di vendita del sale per la salagione delle pelli, per la raffinazione degli olii e la fabbricazione dei saponi, per la pastorizia e per la salagione dei pesci quando il prodotto è prelevato direttamente presso gli stabilimenti di produzione del Monopolio; Ritenuta la necessità di elevare a 8000 quintali il quantitativo minimo di sale da prelevare presso le saline e gli altri stabilimenti di produzione per ogni acquisto, per poter usufruire dei suddetti prezzi di vendita; Udito il Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze; Decreta: Art. 1 Articolo unico. I quantitativi minimi di sale da prelevare presso le saline e gli altri stabilimenti di produzione del Monopolio, per poter usufruire dei prezzi di vendita stabiliti coi decreti del Presidente della Repubblica 14 marzo 1958, n. 375 ; 11 marzo 1953, n. 279 ; 24 ottobre 1955, n. 1006, articolo 2, comma secondo ; 13 maggio 1957, n. 439; 18 maggio 1959, n. 383; 28 agosto 1960, n. 1046, sono elevati a 8000 quintali di sale per ogni acquisto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 aprile 1964 SEGNI MORO - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1964 Atti del Governo, registro n. 183, foglio n. 87. - VILLA

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Il DPR 300/1964 disciplina i prezzi speciali del sale presso il Monopolio dello Stato, interessando settori come l'industria casearia, la salagione delle pelli, la raffinazione degli oli e la pastorizia. La normativa si collega al regime di imposizione fiscale sui prodotti di monopolio (legge 1085/1958) e alle agevolazioni tariffarie per specifiche categorie industriali, rappresentando un riferimento importante per commercialisti che assistono aziende operanti in questi comparti nella gestione dei costi di approvvigionamento e delle relative detrazioni fiscali.

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