Decreto del Presidente della Repubblica
Imposte Indirette
Decreto del Presidente della Repubblica 341/1998
Regolamento recante modificazioni al termine di validita' delle attestazioni per i soggetti non residenti, in materia di imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati.
Qual è la validità delle attestazioni fiscali estere per i soggetti non residenti in materia di imposta sostitutiva sugli interessi e titoli similari?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 341/1998 modifica il termine di validità delle attestazioni fiscali estere utilizzate per dimostrare la residenza del beneficiario effettivo dei proventi da titoli e obbligazioni. Precedentemente, secondo il decreto legislativo 239/1996, queste attestazioni producevano effetti fino al 31 gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione. Il decreto legislativo 461/1997 ha esteso questo termine al 31 marzo dello stesso anno, e il presente regolamento ne dispone l'applicazione immediata anche alle attestazioni già prodotte e la cui efficacia era scaduta il 31 gennaio 1998.
La norma riguarda principalmente le banche e le società di intermediazione mobiliare che devono acquisire documentazione dall'autorità fiscale competente del Paese di residenza del beneficiario effettivo. Questo meccanismo è essenziale per l'applicazione corretta dell'imposta sostitutiva sugli interessi, premi e altri frutti derivanti da titoli pubblici e privati, in particolare per i soggetti non residenti.
In pratica, le attestazioni estere che avevano perso validità il 31 gennaio 1998 vengono automaticamente ritenute valide fino al 31 marzo 1998, evitando così la necessità di richiedere nuove certificazioni. Questo rappresenta una semplificazione amministrativa significativa per gli intermediari finanziari e per i contribuenti non residenti.
Per commercialisti e aziende, la rilevanza consiste nella corretta gestione della documentazione fiscale internazionale e nella comprensione dei termini di validità delle certificazioni estere, fondamentali per la corretta applicazione dell'imposta sostitutiva e per evitare contestazioni da parte dell'amministrazione finanziaria.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 maggio 1998, n. 341
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 341/1998
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 maggio 1998, n. 341
## Regolamento recante modificazioni al termine di validita' delle
attestazioni per i soggetti non residenti, in materia di imposta
sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni
e titoli similari, pubblici e privati.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' articolo 87, quinto comma, della Costituzione ; Visto il decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239 , recante modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari pubblici e privati; Visto l'articolo 7, comma 2, lettera a), del citato decreto legislativo n. 239 del 1996 , il quale prevede, tra l'altro, che l'attestazione dell'autorità fiscale competente del Paese ove l'effettivo beneficiario dei proventi dei titoli ha la residenza produce effetti fino al 31 gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione; Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 , riguardante il riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi; Visto l'articolo 12, comma 3, lettera d), del citato decreto legislativo n. 461 del 1997 , con il quale il termine di validità dell'attestazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a), del citato decreto legislativo n. 239 del 1996 è stato spostato dal 31 gennaio al 31 marzo dell'anno successivo a quello di presentazione; Visto l' articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , con il quale si stabilisce che per la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure di attuazione delle norme tributarie, gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti sono disciplinati con regolamenti da emanare ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Ritenuta la necessità di prevedere l'immediata applicazione della disposizione di cui all'articolo 12, comma 3, lettera d), del citato decreto legislativo n. 461 del 1997 ; Visto l' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 marzo 1998; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 aprile 1998; Sulla proposta del Ministro delle finanze; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Termine di validità delle attestazioni fiscali estere già prodotte 1. La disposizione dell' articolo 12, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 , con la quale viene previsto che l'attestazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a), del decreto legislativo l aprile 1996, n. 239, produce effetti fino al 31 marzo dell'anno successivo a quello di presentazione, si applica anche alle attestazioni già prodotte e la cui efficacia è scaduta il 31 gennaio 1998. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L' art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si trascrive, di seguito, il testo del comma 2, lettera a), dell'art. 7 del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239 : "2. La banca o la società di intermediazione mobiliare cui al comma 1 deve acquisire: a) un'attestazione dell'autorità fiscale competente del Paese ove l'effettivo beneficiario dei proventi dei titoli ha la residenza, dalla quale risulti la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 6. L'attestazione deve essere redatta in conformità al modello previsto dal decreto di cui all'art. 11, comma 4, e produce effetti fino al 31 gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione". - Si trascrive, di seguito, il testo del comma 3, lettera d), dell'art. 12 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 : "3. Al decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) - c) (Omissis); d) nell'art. 7, comma 2, lettera a), la parola: ''gennaiò' è sostituita dalla seguente: ''marzò'". - Si trascrive, di seguito, il testo del comma 136 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 : "136. Al fine della razionalizzazione e della tempestiva semplificazione delle procedure di attuazione delle norme tributarie, gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti sono disciplinati con regolamenti da emanare ai sensi dell' art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , tenuto conto dell'adozione di nuove tecnologie per il trattamento e la conservazione delle informazioni e del progressivo sviluppo degli studi di settore". - Si trascrive, di seguito, il testo del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 : "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari". Nota all'art. 1: - Per il testo del comma 3, lettera d), dell'art. 12 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 , e comma 2, lettera a), dell'art. 7 del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239 , si veda nelle note alle premesse.
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Il DPR 341/1998 disciplina la validità delle attestazioni fiscali estere per i soggetti non residenti, con particolare riferimento all'imposta sostitutiva su interessi, premi e frutti di titoli similari. Commercialisti e intermediari finanziari consultano questa norma per questioni relative a certificazioni di residenza, efficacia delle attestazioni estere e corretta applicazione del regime fiscale su redditi di capitale derivanti da obbligazioni pubbliche e private.
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