Quali sono i prezzi industriali di vendita del sale fissati dal DPR 36/1953 per le industrie autorizzate?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 36/1953 stabilisce i prezzi a cui lo Stato vende il sale alle industrie autorizzate che beneficiano del prezzo industriale, in applicazione della legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi del 1942. La normativa riguarda specificamente le industrie elencate nell'articolo 21 della legge 17 luglio 1942, n. 907, che hanno diritto ad acquistare sale a condizioni agevolate rispetto al prezzo commerciale ordinario. Il decreto introduce una struttura di prezzi decrescenti in base alla quantità ordinata, incentivando gli acquisti in volumi maggiori: da 300 lire per quintale per piccoli quantitativi (fino a 5.000 tonnellate), fino a 213 lire per quintale per ordini superiori a 40.000 tonnellate. Tutti i prezzi sono riferiti a sale reso franco bordo o franco vagone partenza, e gli ordini di maggiore entità devono essere ritirati entro un anno dalla data di ordinazione, garantendo così una gestione ordinata della distribuzione del sale monopolio dello Stato.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1953, n. 36
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 36/1953
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1953, n. 36
## Prezzo di vendita del sale alle industrie alle quali viene concesso a
prezzo industriale.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi 17 luglio 1942, n. 907, modificata con la legge 11 luglio 1952, n. 1641 ; Visto l' art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1952, n. 4433 , che determina il prezzo di vendita del sale alle industrie alle quali è concesso a prezzo industriale; Riconosciuta la necessità di adeguare il prezzo stesso all'attuale situazione del mercato del sale; Udito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze; Decreta: Art. 1 A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto il prezzo industriale di vendita del sale comune alle industrie elencate nell' art. 21 della legge 17 luglio 1942, n. 907 , quale risulta modificata dalla legge 11 luglio 1952, n. 1641 , è fissato come segue: L. 300 per ogni quintale di sale reso franco bordo o franco vagone partenza per quantitativi fino a 5000 tonnellate; L. 250 per ogni quintale di sale reso franco bordo o franco vagone partenza per quantitativi oltre le 5000 e fino a 15.000 tonnellate, da ritirarsi entro un anno dalla data della ordinazione; L. 220 per ogni quintale di sale reso franco bordo a franco vagone partenza per quantitativi oltre le 15.000 e fino a 40.000 tonnellate, da ritirarsi entro un anno dalla data della ordinazione; L. 213 per ogni quintale di sale reso franco bordo o, franco vagone partenza per quantitativi oltre le 40.000 tonnellate, da ritirarsi entro un anno dalla data della ordinazione.
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Il DPR 36/1953 disciplina il monopolio dei sali e rappresenta un intervento di prezzo amministrato per le industrie autorizzate, collegato alla legge 1942, n. 907 e alla successiva modifica della legge 1952, n. 1641. Commercialisti e responsabili acquisti nelle industrie utilizzatrici di sale consultano questa normativa per determinare i costi di approvvigionamento e le condizioni di fornitura da parte dell'amministrazione dei monopoli di Stato, considerando le scaglioni di quantità e i termini di ritiro.
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